L'accomandante non è responsabile se non si ingenera confusione con la figura dell'accomandatario
La Corte di Cassazione, nell'ordinanza 29 novembre 2018, n. 30882, afferma il seguente principio di diritto: La Suprema Corte tratta il tema dell'inserimento del nome di un socio nella ragione sociale della Società in Accomandita Semplice.
Nell'ordinanza si tratta del caso in cui sia stato inserito nella ragione sociale il cognome di un socio accomandante: nella fattispecie, il nomen della società era composto da cognome dell'accomandante, attività svolta, preposizione "di" e nome completo dell'accomandatario.
Viene in esame l'applicabilità dell'art. 2314, co. 2 c.c. che prevede che - qualora sia inserito il nome dell'accomandante nella ragione sociale - questi sia da considerare responsabile illimitatamente (poiché si ingenera confusione sul suo ruolo nei confronti dei terzi).
La Cassazione, in questo caso, conclude nel senso che non si possa configurare responsabilità illimitata per l'accomandante, poiché non si può generare confusione rispetto alla figura dell'accomandante. Pertanto si desume il principio per cui "la confusione si verifica se l'accomandante è indicato nella ragione sociale come se fosse un accomandatario".
14-02-2019 23:17
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