Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Civilista Trapani

Sentenza

L'ordinamento italiano conosce i risarcimenti punitivi?...
L'ordinamento italiano conosce i risarcimenti punitivi?
(Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza n. 16898/19; depositata il 25 giugno)
ORDINANZA sul ricorso 22959-2017 proposto da: D'.F.M. domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FAUSTO ANTONUCCI; - ricorrente - 2019 343 contro B.A. , IL MESSAGGERO SPA in persona del suo legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 99, presso lo studio dell'avvocato CARMINE PUNZI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTO POLI; 1 Civile Ord. Sez. 3   Num. 16898  Anno 2019Presidente: TRAVAGLINO GIACOMORelatore: DI FLORIO ANTONELLAData pubblicazione: 25/06/2019- controricorrenti - avverso la sentenza n. 867/2016 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 16/08/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/02/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO; 

Ritenuto che 1. F.M.D.  ricorre, affidandosi a tre motivi, per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello dell'Aquila che, confermando la pronuncia del Tribunale di Pescara, aveva respinto la domanda di risarcimento danni da lui avanzata nei confronti del quotidiano "Il Messaggero" e del giornalista A.B.i per la diffamazione a mezzo stampa che assumeva fosse stata posta in essere mediante la pubblicazione, nella "cronaca di Pescara" del quotidiano ed in più di una edizione successiva alla data del suo arresto, di notizie relative a circostanze che l'autorità giudiziaria non gli aveva mai contestato, visto che oltre tutto era stato assolto dai reati per i quali era partita l'inchiesta giudiziaria e che i fatti a lui ascritti erano stati notevolmente ridimensionati. 2. Gli intimati si sono difesi con controricorso. Considerato che 1. Con il primo motivo, il ricorrente, ex art. 360 co 1 n° 3 cpc , deduce la manifesta violazione e falsa applicazione delle norme di diritto "richiamate nel ricorso per cassazione ed atti di parte , dai giudici e c/p , da aversi per ivi riportati e trascritti, violati e falsamente applicati nonostante il precedente contrario, nel frattempo divenuto cosa giudicata formale , come si dimostra in allegato". 1.1. In relazione a tale premessa, lamenta la violazione degli artt. 91 e 92 cpc, conseguente alla soccombenza in ordine alle domande ripresentante dal terzo sulla scorta della sentenza 607/05 del medesimo Tribunale ( cfr. pag. 7 del ricorso ); denuncia altresì la violazione degli artt. 99, 100, 101, 112, 113, 115 e 116 cpc ( a pag. 22 rigo 11 del ricorso); nonchè degli artt. 347, 166,167, 345, 346, 329 cpc ( cfr. pag. 13 del ricorso ) e la conseguente "decadenza, inutilizzabilità - acquiescenza" dei documenti tardivamente riprodotti. 1.2. Il motivo e' inammissibile. 
Il giudizio di cassazione postula una critica vincolata, delimitata e cristallizzata dai motivi di ricorso che assumono una funzione identificativa, condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. 1.3. Ne consegue che il motivo di ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato oltre a rientrare nelle categorie logiche previste dall'art. 360 cod. proc. civ., contenga critiche mirate e comprensibili rispetto al percorso argomentativo della motivazione censurata: sicché è inammissibile la censura generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo "sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleata dal codice di rito." ( cfr. Cass. 19959/2014; Cass. 11603/2018 ) 1.4. Nel caso in esame, le censure proposte mancano del tutto di specificità. Il ricorrente, infatti, nella parte argomentativa del primo motivo, sviluppato insieme agli altri due sotto la rubrica "Motivi di impugnazione, argomentazioni a sostegno delle censure indicate sinteticamente sopra", ripropone la mescolanza di tutti i fatti già esaminati in sede penale e civile dal Tribunale di Pescara mascherando la richiesta di un terzo grado di merito, notoriamente non consentito ( cfr. Cass. 8758/2017; Cass. 18721/2018 ). 2. Con il secondo motivo, ancora, deduce, ex art. 360 co 1 n° 5 cpc ed art. 111 Cost., l' omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione fra le parti ed "in specie la già ritenuta offesa della diffamazione commessa in danno dell'attore e soci con articolo pubblicato dai convenuti il 7.5.1993 con la sentenza all. del medesimo Tribunale adito n° 607/2005 contraddetta con evidenti vizi di motivazione ( e conseguente nullità) ; della sentenza d'appello che si impugna per i seguenti specifici motivi indicati con lettera e correlati al primo motivo ed al seguente" ((g  8 primo c:pv ricorso). Seguono argomentazioni concernenti, per lo più, la critica alla valutazione della Corte territoriale in merito all'articolo del 7.5.1993, pubblicato sul Messaggero, cronaca di Pescara. 
2.1. Il motivo e' inammissibile sia perchè deduce il difetto di motivazione della sentenza, con riferimento alla formulazione dell'art. 360 co 1 n° 5 cpc non più vigente ( dalla data di entrata in vigore della L. 134/2012), omettendo di considerare che tale critica non è più consentita; sia perché, nel riferirsi alla sentenza del Tribunale di Pescara - rispetto alla quale lamenta l'omesso esame - non riporta i passaggi della pronuncia oggetto di censura, con difetto di autosufficienza. 2.2. Anche la doglianza in esame risulta, dunque, totalmente priva di specificità: né viene indicato con sufficiente chiarezza, in relazione alla correlativa denuncia, il fatto storico di cui sarebbe stato omesso l'esame ( cfr. al  riguardo, Cass. 22880/2017; Cass. 22607/2014 ). 3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 co 1 n° 4 cpc, "la manifesta nullità delle sentenze di merito impugnate: ed, in specie, ex art. 347, 166, 167, 345, 346 e 329 cpc deduce la decadenza, inammissibilità-acquiescenza, inutilizzabilità formale delle domande nuove, eccezioni non rilevabili d'ufficio e produzioni tardivamente fatte dalle c/p in appello , invece valutate illegittimamente con la sentenza d'appello per affermare il contrario di quanto già accertato e dichiarato con la sentenza del Tribunale n° 607/2005 allegata; anche per manifesta violazione degli artt. 99, 100, 101, 112, 113, 115 e 116 cpc."( cfr. pag. 16 del ricorso ). 3.1. Tale censura è complessivamente inammissibile per totale assenza di specificità e per incomprensibile intreccio delle argomentazioni prospettate che si concludono, in punto di liquidazione delle spese, anche con l'erroneo riferimento, al "triplo grado di giudizio" ( cfr. pag. 27 del ricorso ) che disvela l'intento di ottenere una rivisitazione di merito della controversia, prospettando questioni alle quali la sentenza impugnata non fa cenno se non per precisare l'assenza di rilievo e discussione nel giudizio ( cfr. pag. 14 della sentenza impugnata ) , difetti questi che risultano reiterati in questa sede in cui non viene affatto allegata l'avvenuta deduzione di essi dinanzi al giudice di merito. 3.2. Al riguardo, questa Corte ha avuto modo di affermare il principio, pienamente condiviso da questo Collegio, secondo cui "in tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel "thema decidendum" del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio" (cfr. Cass. 20694/2018 ). 4. In conclusione il ricorso è inammissibile. 5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. 6. Ricorrono, inoltre, i presupposti di cui all'art. 96 u.co cpc 6.1. Questa Corte ha recentemente riesaminato la questione relativa alla funzione sanzionatoria della condanna per lite temeraria prevista dalla norma testè richiamata, in relazione sia alla necessità di contenere il fenomeno dell'abuso del processo sia alla evoluzione della fattispecie dei "danni punitivi" che ha progressivamente fatto ingresso nel nostro ordinamento. 6.2.AI riguardo, è stato affermato che "la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta al contenimento dell'abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente ( Cass. 27623/2017) e cioè nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione. 6.3.Tale pronuncia è stata preceduta da un altro fondamentale arresto volto a valorizzare la sanzione prevista dalla norma, secondo il quale "nel vigente ordinamento, alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subìto la lesione, poiché sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile, sicché non è ontologicamente incompatibile con l'ordinamento italiano l'istituto, di origine statunitense, dei "risarcimenti punitivi"( Cass.SSUU 16601/2017) : nella motivazione della sentenza richiamata/l'art. 96 u.co cpc è stato inserito nell'elenco delle fattispecie rinvenibili, nel nostro sistema, con funzione di deterrenza. 6.4. In relazione a ciò, va ribadito, a mero titolo esemplificativo, che ai fini della condanna ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. può costituire abuso del diritto all'impugnazione la proposizione di un ricorso per cassazione basato su motivi manifestamente incoerenti con il contenuto della sentenza impugnata, o completamente privo di autosufficienza oppure contenente una mera complessiva richiesta di rivalutazione nel merito della controversia, oppure fondato sulla deduzione del vizio di cui all'art. 3607n° 5 cpc, ove sia applicabile, ratione temporis, l'art. 348ter u.co cpc che ne esclude la invocabilità. In tali ipotesi, il ricorso per cassazione integra un ingiustificato sviamento del sistema giurisdizionale, essendo non già finalizzato alla tutela dei diritti ed alla risposta alle istanze di giustizia, ma destinato soltanto ad aumentare il volume del contenzioso e, conseguentemente, a ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti ed il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione. 6.5. Nel caso in esame, le censure contenute nel ricorso — tutte inammissibili: in parte per violazione del principio di autosufficienza ed in parte perché,sia pur attraverso il formale riferimento al vizio di cui all'art. 360 n° 3 cpc, si richiedeva, nella sostanza,un riesame nel merito dell'intera controversia, notoriamente non consentito in sede di legittimità - devono ritenersi gravemente erronee e non più compatibili cori un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l'accesso alla giustizia ed alla tutela dei diritti ( cfr. art. 6 CEDU ) e, dall'altra, deve tener conto del principio costituzionalizzato della ragionevole durata del processo ( art. 111 Cost. ) e della necessità di creare strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie e defatigatorie: in tale contesto questa Corte intende valorizzare la sanzionabilità dell'abuso dello strumento giudiziario (cfr. Cass. 10177/2015), proprio al fine di evitare la dispersione delle risorse per la giurisdizione (cfr Cass. SSUU. 12310/2015 in motivazione) e consentire l'accesso alla tutela giudiziaria dei soggetti meritevoli e dei diritti violati, per il quale, nella giustizia civile, il primo filtro valutativo - rispetto alle azioni ed ai rimedi da promuovere - è affidato alla prudenza del ceto forense coniugata con il principio di responsabilità delle parti. 7. Deve pertanto concludersi per la condanna del ricorrente, d'ufficio, al pagamento in favore della controparte, in aggiunta alle spese di lite, di una somma equitativamente determinata in euro 2500,00, pari, all'incirca, in termini di proporzionalità ( cfr. Cass. SU 16601/2017 sopra richiamata), alla metà dei compensi liquidati in relazione al valore della causa. Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater dpr 115/2002 da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto , a norma del comma 1bis dello stesso art. 13. PQM La Corte, dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in C 5200,00 per compensi ed C 200,00 per esborsi , oltre accessori e rimborso spese forfettario nella misura di legge. Condanna altresì il ricorrente, ex art. 96 u.co. cpc , al risarcimento del danno nei confronti dei contro ricorrenti che liquida in C 2500,00. Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater dpr 115/2002 da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto , a norma del comma ibis dello stesso art. 13.
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza