La parte vittoriosa che rifiuta immotivatamente una proposta conciliativa di un importo pari (o maggiore) a quello poi accertato della sentenza, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., va condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte soccombente dal momento della formulazione della proposta in avanti.
Tribunale di Catania, sez. IV, sentenza 1 marzo 2019, n. 89826-03-2019 22:28 Avv. Antonino Sugamele
Richiedi una Consulenza