Palermo. Il notaio deve stipulare un contratto, ma uno dei contraenti è sordo. Quando è necessaria la lettura dell’atto?
ORDINANZA sul ricorso 21020-2015 proposto da: M.G. A.A., elettivamente domiciliati in Roma, Via L. Alessandria Del Carretto 18, presso lo studio dell'avvocato Fabio Pasqualini, rappresentati e difesi dall'avvocato Salvatore Marino; - ricorrenti - contro D.B.S. , D.B.F: , D.B.A., elettivamente domiciliati in Roma, Via Antonio Gramsci, 20, presso lo studio dell'avvocato Manlio Lentini, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Di Stefano; - controricorrenti - nonchè contro M.S. M.P., M.G. ; - intimati avverso la sentenza n. 573/2015 della Corte di appello di Palermo, depositata il 16/04/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/06/2019 dal Consigliere Annamaria Casadonte; rilevato che • -con sentenza del 2007 il Tribunale di Palermo accoglieva la domanda di nullità dell'atto di compravendita del 16 aprile 1986 con cui A.A. e G.A. avevano venduto a M.A. le quote di comproprietà pari a 2/3 di un immobile sito in Palermo ; -la domanda di nullità era stata formulata dal venditore A.A. , per violazione delle formalità previste dalla legge notarile nel caso di atto compiuto da contraente sordo quale asseriva di essere l'attore sulla scorta di certificazione rilasciata dalla Commissione provinciale di Palermo in data 7 giugno 1974 ; -proponeva appello S.D.B., erede di M.A. in proprio e nella qualità di esercente la potestà sulle figlie minori A. e F. Di .B., nella resistenza degli attori originari i quali interponevano appello incidentale; - deduceva l'appellante, in particolare, l'inattendibilità del documento dal quale il tribunale aveva ricavato la dimostrazione della nullità dell'atto di compravendita per inosservanza delle formalità previste dalla legge notarile in caso di stipulante sordo; -ad avviso dell'appellante il certificato insieme a tutta la documentazione prodotta non costituiva prova sufficiente della condizione di sordità, presupposto per l'applicazione degli articoli 56 e 57 della legge notarile n.89/2013; -la corte palermitana dopo avere escluso l'ammissibilità della querela di falso avverso la certificazione della Commissione provinciale, trattandosi di un atto contenente una diagnosi liberamente valutabile dal giudice, disponeva ctu medica al fine di accertare se l'A. fosse da considerarsi sordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni sopra richiamate; - all'esito della ctu e della sua integrazione, la Corte d'appello di Palermo, in riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda di nullità proposta e condannava parte attrice alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio; -il giudice dell'appello argomentava sulla base dell'esito dell'esame oggettivo condotto dal ctu; - la ravvisata condizione comporta che la stipulazione dell'atto di compravendita non richiedeva l'adozione delle formalità prescritte a pena di nullità degli articoli 56 e 57 della legge notarile e che, pertanto, il contratto di vendita deve ritenersi valido; -la cassazione della sentenza chiesta da A.A: e G.M. o con ricorso notificato il 1° settembre 2015 ed affidato a due motivi, cui resistono S., A. e F.D.B. i; -parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa ex articolo 380 bis.1 cod. proc. civ.; considerato che: -con il primo motivo si deduce, in relazione all'articolo 360 comma 1, n.3 cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'articolo 1 comma 2 della legge 381/1970 e della legge 95/2006 sui sordomuti e successive modifiche e della legge 508/1988; -si contesta, in particolare, la sentenza nella parte in cui ha, seguendo la conclusione prospettata dal ctu, ritenuto che andasse esclusa la condizione di sordomuto in riferimento alla legge 508/1988 poiché il deficit uditivo riscontrato era inferiore quale a quello dalla legge in questione ritenuto meritevole dell'"indennità di comunicazione"; -contesta cioè parte ricorrente che possa avere rilevanza il requisito ulteriore introdotto dalla legge nel 1988, cioè successivamente all'atto stipulato nel 1986; - con il secondo motivo si deduce l'omessa motivazione ed eccesso di potere in relazione agli elementi contenuti nella ctu che evidenziavano la sussistenza delle condizioni di sordità del signor A.A. con riferimento alla legge 381 del 1970, mentre erroneamente consulente aveva fatto riferimento alle previsioni della legge 508 del 1988 che all'epoca del rogito notarile non era neanche esistente e che prevedeva criteri differenziati per il riconoscimento di indennità connesse all'accertamento di un certo grado di sordità; - i due motivi, strettamente connessi possono essere esaminati congiuntamente e vanno disattesi perché infondati; - la sentenza impugnata ha, infatti, correttamente applicato le disposizioni della legge notarile per il caso di parte contraente sorda; - l'art. 56 legge cit. ha come presupposto che alcuna delle parti sia interamente priva dell'udito e prevede che, in tal caso, la parte debba leggere l'atto e che di ciò si faccia menzione nell'atto stesso; -nel caso di specie la corte d'appello all'esito dell'accertamento medico disposto ha ritenuto (cfr. pag. 4 della sentenza) che l'Alicata non fosse interamente privo di udito, ma che fosse affetto da ipoacusia neurosensoriale pantonale bilaterale di grado medio grave con perdita uditiva pari a 63,3 dB nell'orecchio migliore: tale ipoacusia non configura lo stato di sordomuto secondo il D.M. 5/2/1992, che richiede, invece, la perdita uditiva pari o superiore a 75 dB nell'orecchio migliore, se il soggetto ha superato il 120 anno di età; - le risultanze oggettive della ctu sono state contestate non con riguardo all'esclusione di una condizione di totale privazione dell'udito bensì con riguardo al parametro normativo di riferimento; - il ricorrente ha cioè censurato il ricorso a leggi successive alla stipula dell'atto per la valutazione della sua condizione uditiva; - il vizio denunciato non attinge, tuttavia, la ritenuta infondatezza del denunciata nullità dell'atto per violazione delle richiamate disposizioni della legge notarile, la quale potrebbe essere sostenuta solo sulla scorta della prova del totale deficit dell'udito, presupposto per l'obbligo in capo al notaio di far leggere l'atto dalla parte e di darne conto nell'atto; - l'esame complessivo delle due censure, fra loro intimamente collegate, conduce quindi al rilievo della loro infondatezza, in quanto, se è vero che non appare condivisibile rifarsi a una definizione normativa, per qualificare una determinata fattispecie, emanata successivamente all'epoca il cui la vicenda sottoposta a scrutinio si è verificata (così dovendosi correggere ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., in parte qua, la motivazione della decisione impugnata), è altrettanto vero che la legge notarile sopra richiamata è anteriore di alcuni decenni rispetto alla norma che nel ricorso si assume violata; -il realtà, l'avverbio adoperato dal legislatore ("interamente") è funzionale all'esigenza che la grave sanzione della nullità dell'atto intende soddisfare: l'effettiva percezione da parte del soggetto pur affetto da problemi all'udito del suono delle parole pronunciate dal notaio; sotto tale profilo mette conto di richiamare un risalente, ma sempre condivisibile arresto di questa Corte, secondo cui la lettura dell'atto da parte del sordo è necessaria, non solo quando è "affetto da sordità totale", ma anche "quando la minorazione sia talmente grave da impedire, pur con l'uso di speciali apparecchiature, quella percezione uditiva che possa dargli la comprensione di ciò che è stato inserito nell'atto come manifestazione della sua volontà"; - nel caso in esame detta percezione, per altro risultante dall'atto pubblico, è stata positivamente valutata in concreto dalla corte distrettuale - sulla base degli accertamenti compiuti dal consulente tecnico d'ufficio - in virtù di una valutazione di merito ad essa riservata (cfr., sempre in relazione all'accertamento della qualità richiesta ai fini della validità dell'atto notarile (Cass., 2 agosto 1966, n. 2152), e non risulta adeguatamente contestata dalla parte ricorrente, che, come sopra evidenziato, si è limitata ad invocare la valenza della certificazione rilasciata ai sensi della I. n. 371 del 1970, la cui definizione di sordità è espressamente confinata (Art. 1 : "Ai sensi della presente legge .. ") nei limiti dell'attribuzione di un assegno mensile di assistenza"; - non si tratta, in definitiva, di disapplicare un atto amministrativo, come pure erroneamente si sostiene nel ricorso, ma di tener conto dei diversi ambiti - formazione dell'atto notarile e norma previdenziale - in cui la nozione di sordità acquista rilievo sotto il profilo giuridico; -non può dunque che respingersi il ricorso e, in applicazione del principio di soccombenza, condannare i ricorrenti alla rifusione delle spese a favore di parte controricorrente che ha concluso per il rigetto dell'impugnazione; -ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite a favore dei controricorrenti S. e A. , F. e S.D.B. ri e liquidate in euro 3200,00 di cui euro 200,00 per spese oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 5 giugno 2019. Il Presidente Campanile
05-10-2019 15:24
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