Ritiro fascicolo cartaceo di parte.
Circolare Ministero della Giustizia del 7 gennaio 2019
Per il Ministero la questione non appare disciplinata con norme specifiche. Ed infatti, l'art. 77 disp. att. c.p.c. e l'art. 169 c.p.c. prevedono la possibilità della “parte” (rectius ove costituito l'avvocato) di ritirare il proprio fascicolo con ricorso al giudice, ma nulla è previsto per il giudizio definito.
Del resto, il ritiro del proprio fascicolo in corso di causa è aspetto delicato (e che, a certe condizioni, può essere anche disciplinarmente rilevante) in quanto il fascicolo di parte contiene anche le produzioni documentali che, in virtù del principio di acquisizione, devono essere poste a fondamento della decisione a prescindere da quale sia la parte che l'abbia prodotta.
Secondo il Ministero «in assenza di espressa previsione codicistica, deve richiamarsi alla mente il disposto dell'art. 33 del codice deontologico forense» (dedicato alla “Restituzione di documenti”) che pone sul difensore, al termine del mandato, l'obbligo di restituire senza ritardo gli atti e i documenti ricevuti dal cliente e dalla parte assistita per l'espletamento dell'incarico, come pure di consegnare loro copia di tuti gli atti e documenti concernenti l'oggetto del mandato.
04-02-2019 14:51
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