Sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo.
Cassazione civile terza sezione sent. nr. 26285 del 18.10.19 Il giudice dell'opposizione a precetto al quale sia stato chiesto di sospendere l'esecuzione del titolo, non perde il potere di provvedere sull'istanza per effetto del pignoramento o dell'avvio dell'azione esecutiva. E la sua ordinanza sospensiva comporterà la sospensione di tutte le procedure esecutive instaurate nel frattempo.20-10-2019 14:01 Avv. Antonino Sugamele
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