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Sentenza

Trapani. Confermata la destituzione di una lavoratrice dello Ximenes di Trapani....
Trapani. Confermata la destituzione di una lavoratrice dello Ximenes di Trapani.
Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., (ud. 09-10-2018) 16-01-2019, n. 984
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo - Presidente -

Dott. TORRICE Amelia - Consigliere -

Dott. BLASUTTO Daniela - Consigliere -

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa - Consigliere -

Dott. TRICOMI Irene - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16792/2016 proposto da:

L.P.L., domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato SAVERIO ALOISIO;

- ricorrente -

contro

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- controricorrente -

e contro

LICEO GINNASIO STATALE LEONARDO XIMENES DI TRAPANI;

- intimato -

avverso la sentenza n. 132/2016 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 29/03/2016 R.G.N. 598/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/2018 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato SAVERIO ALOISIO.
Svolgimento del processo

1. La Corte d'Appello di Palermo, con la sentenza n. 132 del 2016 ha rigettato l'appello proposto da L.P.L. nei confronti del MIUR e del Liceo Ginnasio Statale Leonardo Ximenes di Trapani, avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Trapani, confermando quest'ultima che aveva rigettato la domanda della lavoratrice.

2. La L.P. aveva adito il Tribunale chiedendo la declaratoria della nullità della sanzione disciplinare della destituzione, inflittagli con decreto del Direttore generale dell'USR della Sicilia, notificatole in data 8 gennaio 2008, e la condanna del MIUR a reintegrarla nel posto di lavoro e al risarcimento del danno, mediante il pagamento di una indennità pari alla retribuzione globale di fatto dalla data del licenziamento a quella di effettiva reintegrazione, nonchè al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

3. La Corte d'Appello ha affermato che era inammissibile, in quanto non dedotta con l'atto introduttivo del giudizio, l'inosservanza del termine di quaranta giorni di cui al D.P.R. n. 3 del 1957, art. 97, comma 3.

In ogni caso mancava la prova della notifica della sentenza da parte della lavoratrice all'Amministrazione.

Quanto al termine di perenzione, nella specie, trovava applicazione il solo termine endoprocedimentale di cui al D.P.R. n. 3 del 1957, art. 120, di cui tuttavia non risultava provata la violazione, che andava esclusa anche alla luce dell'esame degli atti del fascicolo del procedimento disciplinare trasmesso dall'USR. Rigettava altresì il motivo di appello con cui veniva ribadita l'incompetenza dell'organo che aveva irrogato la sanzione.

Affermava il giudice di secondo grado che il Direttore generale competente ad irrogare la sanzione era quello preposto all'Ufficio scolastico regionale, nella cui circoscrizione territoriale si trovava la sede di servizio della docente all'atto della contestazione, e quindi, quello dell'USR Sicilia, atteso che la ricorrente prestava servizio al Liceo Classico Ximenes di Trapani sin dal 2004.

Infine confermava la mancata violazione del canone della proporzionalità atteso che la responsabilità della L.P., a prescindere dall'estinzione del processo penale per prescrizione, risultava dalla perizia grafica espletata nel processo penale, che ha concluso che sedici certificati medici apparentemente rilasciati dal Dr. S. e da altri medici, erano stati di fatto compilati dalla L.P., e che le sottoscrizioni ivi apposte non erano genuine e con buona probabilità erano state apposte da chi aveva compilato il testo, mentre le impronte rinvenute sui certificati predisposti dalla L.P. erano state impresse con i timbri sequestrati, nonchè dal verbale di perquisizione e sequestro del 15 maggio 1997, da cui si evince il rinvenimento nell'abitazione dell'imputata di numerose certificazioni sanitarie in copia ed in originale, di certificazioni attestanti la necessità di periodi di riposo, predisposte su fogli scritti a mano e di timbri recanti la dicitura "Dr. S.F. - medico chirurgo" e "Dr. S.F. - medico chirurgo, C.F..... e partita IVA....".

Tali certificazioni erano state poi utilizzate per indurre in errore i medici di base e quelli preposti al controllo fiscale, nonchè, conseguentemente, l'Amministrazione scolastica, al fine di conseguire reiterati periodi di congedo, altrimenti non concedibili.

La Corte d'Appello, quindi, ha affermato, sulla base di tale elementi probatori, che l'Amministrazione aveva il potere di valutare autonomamente ai fini del procedimento disciplinare, indipendentemente dagli esiti del processo penale, che era emersa la realizzazione da parte della lavoratrice di una articolata condotta dolosa di estremo disvalore etico e giuridico, tale da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario con l'Amministrazione, che la L.P. non aveva esitato ad ingannare con l'uso di mezzi fraudolenti, al fine di poter beneficiare di significativi periodi di congedo retribuito per malattia.

4. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre la L.P. prospettando tre motivi di ricorso.

5. Resiste l'Amministrazione con controricorso.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione dei termini decadenziali di cui alla L. n. 19 del 1990, art. 9 e alla L. n. 97 del 2001, art. 5, con riguardo a quelli entro cui andava emessa la destituzione con riferimento alla data di conoscenza della sentenza irrevocabile penale, e a quelli relativi all'avvio del procedimento disciplinare, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Violazione della L. n. 19 del 1990, art. 9 e del D.P.R. n. 3 del 1957, artt. 92, 117 e 120, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La ricorrente contesta l'affermazione della Corte Appello della non applicabilità nella specie dei termini decadenziali previsti dalla L. n. 19 del 1990, art. 9 e dalla L. n. 97 del 2001, art. 5, in quanto gli stessi si riferiscono a procedimenti disciplinari conseguenti a procedimenti penali conclusisi definitivamente, senza specifico riguardo alle sentenze di condanna, mentre nella specie trova applicazione del D.P.R. n. 3 del 1957, art. 120.

Pertanto appariva paradossale e di dubbia costituzionalità (artt. 3, 24 e 11 Cost.) l'interpretazione delle norme in questione adottata dal giudice di appello, secondo cui i previsti termini decadenziali opererebbero solo nei casi di procedimenti disciplinari avviati a seguito di sentenza di condanna e non già nei casi di procedimenti disciplinari seguenti a pronunce di non doversi procedere per intervenuta prescrizione come nel caso in esame.

La ricorrente richiama a sostegno delle proprie argomentazioni giurisprudenza amministrativa, nonchè la disciplina transitoria dettata dalla L. n. 97 del 2001, art. 10, comma 3 e la circostanza che la sentenza di patteggiamento è pur sempre una sentenza penale di condanna alla quale non può essere equipara la sentenza che dichiara la prescrizione.

Nella specie, il procedimento disciplinare era stato promosso il 6 marzo 2007, data di notifica della sentenza all'Ufficio scolastico provinciale di Trapani, e si era concluso con decreto del 20 dicembre 2007, con un ritardo ingiustificato rispetto al termine massimo complessivo di 270 giorni previsto dalla L. n. 19 del 1990, art. 9.

Il decreto di destituzione veniva notificato l'8 gennaio 2008, dando luogo ad ulteriore ritardo.

2. Il motivo non è fondato.

3. Va in primo luogo chiarito, come già affermato nella sentenza di questa Corte n. 31085 del 2018, alla quale si intende dare continuità, che dalla ricostruzione del quadro normativo di riferimento "si desume che, per il periodo anteriore all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2009 (che qui interessa), ai procedimenti disciplinari dei docenti della scuola pubblica hanno continuato ad applicarsi del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, artt. da 100 a 123.

Quindi per quanto riguarda la tempestività dell'azione disciplinare, è rimasto in vigore del D.P.R. n. 3 del 1957, art. 120, prevedente la "estinzione del procedimento" soltanto in caso di avvenuto decorso di novanta giorni dall'ultimo atto "senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto".

Ciò risulta espressamente confermato anche dalla Circolare 19 dicembre 2006, n. 72, del Ministero della Pubblica Istruzione, recante "Procedimenti e sanzioni disciplinari nel comparto scuola. Linee di indirizzo generali". Ed è noto che le circolari ministeriali - che non sono fonte del diritto ma semplici presupposti chiarificatori della posizione espressa dall'Amministrazione su un dato oggetto - come tali possono fornire un significativo ausilio sul piano interpretativo (Cass. 12 gennaio 2016, n. 280; Cass. 14 dicembre 2012, n. 23042; Cass. 27 gennaio 2014, n. 1577; Cass. 6 aprile 2011, n. 7889).

3.1. Come si legge nel prosieguo della citata sentenza, peraltro, anche la interrelazione tra le molteplici disposizioni legislative e contrattuali in materia porta al medesimo risultato.

3.2. In particolare, per quanto riguarda le disposizioni legislative:

a) il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 55 - nel testo qui applicabile, ratione temporis - stabiliva al comma 10, che: "Fino al riordinamento degli organi collegiali della scuola nei confronti del personale ispettivo tecnico, direttivo, docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative statali si applicano le norme di cui del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, artt. da 502 a 507";

b) in base al suddetto art. 507, recante "Rinvio", "Per quanto non previsto dal presente testo unico si applicano, per quanto compatibili, le norme in materia disciplinare degli impiegati civili dello Stato";

c) tra le richiamate norme del T.U. n. 3 del 1957 quelle di natura procedimentale sono gli artt. da 100 a 102 - che disciplinano il procedimento per l'irrogazione della censura - e gli artt. da 103 a 123, contenenti la disciplina del procedimento per l'irrogazione delle altre sanzioni;

d) ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 1: "Salvo che per le materie di cui alla L. 23 ottobre 1992, n. 421, art. 2, comma 1, lett. c), gli accordi sindacali recepiti in decreti del Presidente della Repubblica in base alla L. 29 marzo 1983, n. 93 e le norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate, costituiscono, limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro, la disciplina di cui all'art. 2, comma 2. Tali disposizioni sono inapplicabili a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, in relazione ai soggetti e alle materie dagli stessi contemplati. Tali disposizioni cessano in ogni caso di produrre effetti dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, dei contratti collettivi del quadriennio 1998-2001";

e) dello stesso D.Lgs. n. 165, art. 71, al comma 1, prevede che "Ai sensi dell'art. 69, comma 1, secondo periodo, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997, cessano di produrre effetti per ciascun ambito di riferimento le norme di cui agli allegati A) e B) al presente decreto, con le decorrenze ivi previste, in quanto contenenti le disposizioni espressamente disapplicate dagli stessi contratti collettivi. Rimangono salvi gli effetti di quanto previsto dell'art. 69, stesso comma 1, con riferimento all'inapplicabilità delle norme incompatibili con quanto disposto dalla contrattazione collettiva nazionale";

f) al riguardo, il citato allegato A, punto 6, lett. d), prevede che cessano di produrre effetti - a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997 per il personale non dirigenziale, ai sensi dell'art. 69, comma 1, secondo periodo del D.Lgs. - del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, artt. da 91 a 99, da 100 a 123 e 134;

g) infine del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 72, comma 4, stabilisce che "A far data dalla stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997, per ciascun ambito di riferimento, ai dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, non si applicano del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, artt. da 100 a 123 e le disposizioni ad essi collegate".

3.3. Quanto alle previsioni dei diversi CCNL del Comparto scuola succedutisi nel tempo (1994-1997; 2002-2005 e 2006-2009):

a) secondo l'art. 56 (recante "Rinvio delle norme disciplinari") del CCNL per il quadriennio normativo 1994-1997: "1. Per i capi di istituto e per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, in applicazione del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 59, comma 10, come modificato dal D.L. 29 aprile 1995, n. 144, art. 2, comma 4, continuano ad applicarsi le norme di cui al Titolo 1, Capo 4^ della Parte 3^ del D.Lgs. n. 297 del 1994. 2. Le norme disciplinari del personale di cui al comma 1, saranno definite con apposito accordo da stipulare nei 60 giorni successivi all'entrata in vigore della legge di riordino degli organi collegiali";

b) l'art. 88 (recante, del pari, "Rinvio delle norme disciplinari") del CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 stabilisce che: "1. Per il personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado, continuano ad applicarsi le norme di cui al Titolo 1^, Capo 4^ della Parte 3^ del D.Lgs. n. 297 del 1994. 2. La materia disciplinare del personale di cui al comma 1, sarà definita con le OO.SS. in sede negoziale da attivarsi nei 30 giorni successivi all'entrata in vigore della legge di riordino degli organi collegiali";

c) l'art. 91 (ugualmente recante "Rinvio delle norme disciplinari") del CCNL per il quadriennio 2006-2009, dispone che "1. Per il personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado, continuano ad applicarsi le norme di cui al Titolo 1^, Capo 4^ della Parte 3^ del D.Lgs. n. 297 del 1994. 2. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali ed in attesa del loro riordino, al fine di garantire al personale docente ed educativo procedure disciplinari certe, trasparenti e tempestive, entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto, le Parti regoleranno con apposita sequenza contrattuale l'intera materia".

Il titolo 1^, Capo 4^, della parte 3^ del D.Lgs. n. 297 del 1994, richiamato in tutti e tre i CCNL, comprende la Sezione 1^ (recante la disciplina delle sanzioni disciplinari), nel cui ambito rientrano gli artt. da 492 a 501 e la Sezione 2^ (recante la disciplina delle competenze, provvedimenti cautelari e procedure), al cui interno sono ricompresi gli artt. da 502 al 507 (ossia quelli richiamati anche dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55, comma 10, di cui si è detto).

3.4. Dalla lettura complessiva delle suddette disposizioni emerge che plurime strade portano alla medesima, univoca, conclusione della sopravvivenza, con riguardo ai procedimenti disciplinari dei docenti della scuola pubblica per il periodo che viene in considerazione nel presente giudizio, del T.U. n. 3 del 1957, artt. da 100 a 123. Infatti:

a) come si è detto, l'inapplicabilità dei suddetti articoli, prevista dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 72, comma 4 (a decorrere dalla stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997, per ciascun ambito di riferimento), è limitata ai dipendenti di cui dello stesso D.Lgs. n. 165, art. 2, comma 2 e quindi non riguarda altre categorie di dipendenti;

b) ebbene, per quanto concerne la normativa da applicare al procedimento disciplinare, la categoria dei docenti della scuola pubblica è stata tenuta distinta dalle altre del medesimo D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55, comma 10, il quale ha previsto, transitoriamente, un regime derogatorio rispetto a quello generale basato sull'anzidetta inapplicabilità delle norme del T.U. n. 3 del 1957, con la decorrenza stabilita dall'art. 72, comma 4, cit.;

c) in particolare, l'art. 55, comma 10, cit. facendo espresso rinvio del D.Lgs. n. 297 del 1994, artt. da 502 a 507, ha richiamato del D.P.R. n. 3 del 1957, artt. da 100 a 123, cui fa a sua volta rinvio l'art. 507 cit., attraverso il riferimento alle norme "in materia disciplinare degli impiegati civili dello Stato", di cui si è detto;

d) il predetto allegato A - del D.Lgs. n. 165 del 2001, richiamato dal sopra illustrato del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 71, comma 1, che a sua volta fa riferimento all'art. 69, comma 1, secondo periodo, dello stesso D.Lgs. (in precedenza riportato) - sancisce la cessazione di produzione di effetti delle norme pubblicistiche soltanto in relazione a quelle materie già disapplicate dai contratti collettivi per aver essi disposto diversamente al riguardo;

e) nel nostro caso, i contratti collettivi del Comparto scuola sia quello relativo al quadriennio 1994-1997 sia quelli successivi (per come visto), non contengono disposizioni in tema di procedimento disciplinare a carico dei docenti e, limitandosi a disporre che "continuano ad applicarsi le norme di cui al Titolo 1^, Capo 4^ della Parte 3^ del D.Lgs. n. 297 del 1994", fanno anch'essi rinvio del D.P.R. n. 3 del 1957, artt. da 100 a 123, per il tramite del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 507.

4. Pertanto la Corte d'Appello correttamente ha ritenuto applicabile, al riguardo, del D.P.R. n. 3 del 1957, citato art. 120.

5. Pertanto, va disattesa la prospettazione giuridica della ricorrente che peraltro non censura in modo adeguato l'accertamento di fatto operato dalla Corte d'Appello sulla mancanza di prova dell'avvenuta notifica della sentenza penale ai fini della decorrenza dei termini e della violazione del termine endoprocedimentale di cui all'art. 120 cit. in ragione dell'esame degli atti del fascicolo del procedimento disciplinare trasmesso dall'USR. 6. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la incompetenza dell'Ufficio Scolastico Regionale.

Assume la ricorrente che, erroneamente, la Corte d'Appello aveva ritenuto la competenza dell'USR Sicilia, in quanto i fatti si erano verificati quando essa ricorrente si trovava in servizio in Provincia di Bergamo.

Nè poteva assumere rilievo come ritenuto dal tribunale e confermato dalla Corte d'Appello, che il decreto di destituzione fosse stato emesso dal direttore generale come previsto dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 503, comma 1, lett. b), atteso che tale disposizione come quella contrattuale di cui all'art. 91 del CCNL non chiarisce quale fosse la competenza territoriale.

Il giudice di appello si era limitato nel rigettare l'eccezione di incompetenza a non motivare compiutamente ed esaustivamente il proprio convincimento logico giuridico coerente in ogni suo passaggio.

7. Il motivo non è fondato.

Occorre precisare che la Corte d'Appello (fine pag. 4 e inizio 5 della sentenza) afferma che la doglianza è priva di fondamento poichè "non vi è dubbio che il direttore generale competente" (come previsto dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 503, comma 1, lett. b) "ad irrogare la sanzione, sia quello proposto all'Ufficio scolastico regionale, nella cui circoscrizione territoriale si trovava la sede di servizio della docente all'atto della contestazione, e quindi quello dell'USR Sicilia, atteso che la ricorrente prestava servizio al Liceo classico Ximenes di Trapani sin dal 2004".

Tale statuizione è coerente con la previsione dell'art. 91 del CCNL scuola 2002-2005 che stabilisce che "La sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni, il licenziamento con preavviso e il licenziamento senza preavviso sono inflitti dal Direttore generale regionale", e con l'esigenza, che risponde al buon andamento dell'Amministrazione, che all'Organo che l'ha irrogata sia stata attribuita, in modo univoco e chiaro, la potestà di gestione del personale.

8. Con il terzo motivo è dedotta la lesione del principio di proporzionalità.

Assume la ricorrente che la Corte d'Appello aveva dato rilievo a fatti intervenuti più di dieci anni prima, e ad atti del processo penale, senza svolgere attività istruttoria. Ricorda che le sentenze di merito erano state cassate dalla Corte di legittimità.

9. Il motivo non è fondato.

Come già affermato da questa Corte in tema di licenziamento per giusta causa, anche in materia di pubblico impiego contrattualizzato è da escludere qualunque sorta di automatismo a seguito dell'accertamento dell'illecito disciplinare, sussistendo l'obbligo per il giudice di valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all'intensità del profilo intenzionale, e, dall'altro, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta (Cass., n. 18858 del 2016).

La Corte territoriale ha ritenuto provate le condotte contestate alla L.P. all'esito di un analitico esame delle risultanze della perizia grafica espletata nel processo penale, che ha concluso che sedici certificati medici apparentemente rilasciati dal Dr. S. da altri medici, erano stati di fatto compilati dalla L.P., e che le sottoscrizioni ivi apposte non erano genuine e con buona probabilità erano state apposte da chi aveva compilato il testo, mentre le impronte rinvenute sui certificati erano state impresse con i timbri sequestrati, nonchè dal verbale di perquisizione e sequestro del 15 maggio 1997, da cui si evince il rinvenimento nell'abitazione di numerose certificazioni sanitarie in copia ed in originale, di certificazioni attestanti la necessità di periodi di riposo predisposte su fogli scritti a mano e di timbri recanti la dicitura "Dr. S.F. - medico chirurgo" e "Dr. S.F. - medico chirurgo, C.F..... e partita IVA....". Tali certificazioni erano state poi utilizzate per indurre in errore i medici di base e quelli preposti al controllo fiscale, nonchè conseguentemente l'Amministrazione scolastica, al fine di conseguire reiterati periodi di congedo, altrimenti non concedibili.

La Corte d'Appello, quindi, con un corretto e motivato iter logico giuridico, ha affermato che sulla base di tale elementi probatori, l'Amministrazione aveva il potere di valutare autonomamente, ai fini del procedimento disciplinare, indipendentemente dagli esiti del processo penale, che era emersa la realizzazione da parte della lavoratrice di una articolata condotta dolosa di estremo disvalore etico e giuridico, tale da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario con l'Amministrazione, che la L.P. non ha esitato ad ingannare con l'uso di mezzi fraudolenti, al fine di poter beneficiare di significativi periodi di congedo retribuito per malattia.

10. La pronuncia, nella parte in cui evidenzia la utilizzabilità di detti atti ai fini della formazione del libero convincimento del giudice, è conforme alla giurisprudenza consolidata di questa Corte secondo la quale nell'accertamento della sussistenza di determinati fatti e della loro idoneità a costituire giusta causa di licenziamento, il giudice del lavoro può fondare il suo convincimento sugli atti assunti nel corso delle indagini preliminari, anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento, giacchè la parte può sempre contestare, nell'ambito del giudizio civile, i fatti così acquisiti in sede penale (Cass., n. 5317 del 2017, Cass. n. 2168 del 2013 e, in relazione alla utilizzabilità nel giudizio civile della consulenza tecnica disposta nel corso delle indagini preliminari, Cass., n. 15714 del 2010).

11. Il ricorso deve essere rigettato.

12. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

13. Come affermato da questa Corte (Cass., n. 13935 del 2017) nell'ipotesi di ammissione dell'appellante al patrocinio a spese dello Stato, come nella specie, il rigetto dell'impugnazione preclude l'applicazione del disposto di cui del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 5.000,00, per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2019
Avv. Antonino Sugamele

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