Trapani. L'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, bensì alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa.
Tribunale Trapani Sent., 23-01-2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
composto dai sigg.ri Magistrati
dr. Daniela Galazzi - Presidente
dr. Monica Stocco - Giudice
dr. Gaetano Sole - Giudice
dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1500/2018 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
Pubblico Ministero
ricorrenti
e
B.S.G., nato a E. l'(...)
Resistente contumace
OGGETTO: revoca interdizione
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 21.6.2018, il Pubblico Ministero chiedeva la revoca dell'interdizione di B.S., prendendo le mosse dalla nota del Dipartimento si salute mentale di Trapanidel 18.12.2017, la quale dava atto di una "fondamentale revisione diagnostica del caso".
All'udienza del 28.8.2018 venivano sentiti liberamente la madre ed il fratello dell'interdetto. Quest'ultimo raccontava che i problemi mentali dello stesso "pur aggravati dall'uso di droghe, erano indipendenti da esse: tant'è che, nel 2007 circa, allorchè si trovava a casa con i familiari - rifiutandosi di prendere i farmaci, trovati nascosti - assumeva comportamenti comunque strani, non dormiva la notte, e sicuramente all'epoca non assumeva sostanze droganti".
Rappresentavano inoltre che il fratello aveva "sempre alternato periodi in cui stava meglio e periodi in cui stava peggio, decideva di allontanarsi, e peggiorava ulteriormente. Conseguentemente, non ritengo opportuna la revoca dell'interdizione, perché temo che possa nuovamente ricadere nei suoi problemi".
All'esito dell'audizione dei parenti dell'interdetto, il giudice istruttore disponeva acquisirsi informazioni maggiormente dettagliate sullo stato di salute e sulle condizioni di vita del B..
Veniva quindi acquisita relazione integrativa dell'A. di Trapani, la quale rappresentava che, nonostante i "significativi miglioramenti" con "buona compliance farmacologica, autonomia nella cura di sé, partecipazione alle attività proposte, rarefazione dei comportamenti aggressivi", si era comunque stabilito un prolungamento del trattamento riabilitativo presso la CTA Salus di Gibellina, al fine di non vanificare i risultati ottenuti, e prevenire le prevedibili conseguenze comportamentali legate alla "inevitabile destabilizzazione apportata dal trovarsi a vivere da solo".
Alla luce delle superiori risultanze, il Pubblico Ministero all'udienza del 31.10.2018 rinunciava alla domanda, chiedendo l'archiviazione del procedimento, ritenuta l'insussistenza dei presupposti per la revoca dell'interdizione.
Il Tribunale ritiene che, in effetti, alla luce del quadro poc'anzi tratteggiato, siano venuti meno i presupposti dell'interdizione, dovendo aprirsi una procedura di amministrazione di sostegno in favore del B..
Dal punto di vista processuale, mette appena conto rilevare che - nonostante il venir meno dell'impulso da parte del PM, il quale rinunciava alla domanda - il Tribunale ben può procedere d'ufficio ai sensi dell'art. 429 c. 3 c.c.
Nel merito, non può non tenersi conto dell'impatto dell'istituto dell'amministrazione di sostegno nel nostro ordinamento: quest'ultimo - introdotto nell'ordinamento dall'art. 3 L. n. 6 del 2004 - ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 c.c.
Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa.
Appartiene, poi, all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie (Cass. 22332/11).
Ciò posto in punto di diritto, tornando alla vicenda sottoposta al vaglio di questo Tribunale, deve ritenersi che, nel caso di specie, non sussistano i presupposti affinchè l'interdizione di B.S. rimanga in vita, non essendo state nemmeno prospettate da parte ricorrente problematiche inerenti alla complessità della gestione del beneficiario dal punto di vista patrimoniale.
Peraltro, è emerso che il beneficiario ha riacquistato ampi margini di autonomia, che meritano di essere valorizzati.
Ne consegue che la protezione cui appare maggiormente opportuno fare ricorso rimane quella dell'amministrazione di sostegno, la quale, se del caso, potrà essere opportunamente modulata da parte del giudice tutelare, tenendo conto delle problematiche di gestione del B..
Nulla, infine, deve statuirsi sulle spese del giudizio, stante la natura non contenziosa del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico Ministero; ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando;
- revoca l'interdizione di B.S.G., nato a E. l'(...);
- dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare per le sue determinazioni in ordine alla nomina di un amministratore di sostegno;
- nelle more, il già nominato tutore, dott.ssa Annalisa Pipitone, svolgerà le funzioni di amministratore di sostegno provvisorio;
- Manda alla Cancelleria per quanto di competenza;
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio della sezione civile, in data 21 gennaio 2019.
Depositata in Cancelleria il 23 gennaio 2019.
09-03-2019 20:53
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