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Sentenza

Un'auto tampona due cavalli....
Un'auto tampona due cavalli.
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19133-2017 R.G. proposto da: P.P.C. , rappresentato e difeso dall'avvocato Na-tale De Meco ed elettivamente domiciliato in Roma, Piazzale Flaminio 9, presso lo studio dell'avvocato Salvatore Campagna; - ricorrente - contro D.V.F. , D.V.V. G.; - intimati - avverso la sentenza n. 54/2017 della Corte d'appello di Catanzaro, depositata il 19/01/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non par-tecipata del 27/09/2018 dal Consigliere Dott. Cosimo D'Arrigo. 
RITENUTO In data 12 ottobre 2010, F.D.V. , alla guida di un'autovettura di proprietà di G. D.V.  impatta violente-mente contro due cavalli che si trovavano liberi sulla carreggiata di una strada provinciale sprovvista di illuminazione artificiale. Conducente e proprietario del veicolo convenivano quindi in giudizio P.C.P., proprietario degli animali, chiedendo il risarcimento dei rispettivi danni biologici e materiali. Il Tribunale di Crotone accoglieva la domanda. Il P. appellava la decisione, deducendo che il giudice di merito non aveva tenuto conto del caso fortuito, idoneo ad interrompere il nesso causale, costituito dalla circostanza che ignoti avevano tagliato la recinzione del ricovero dei cavalli, così consentendone la fuga. So-steneva, inoltre, che comunque si sarebbe dovuto fare applicazione della presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 cod. civ., con conseguente riduzione percentuale del risarcimento dovuto. La Corte d'appello di Catanzaro rigettava l'impugnazione. Avverso tale decisione il P. ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Gli intimati non hanno svolto attività difensi-va. Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ. (come modificato dal comma 1, lett. e), dell'art. 1-bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla I. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricor-so in camera di consiglio non partecipata. 
CONSIDERATO In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata. Il ricorso è inammissibile. Con il primo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 2052 e 2054 cod. civ., nonché il vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia. In sostanza, il P.  ripropone le do-glianze già prospettate innanzi alla Corte d'appello, lamentando l'omessa valorizzazione della avvenuta manomissione, ad opera di ignoti, delle protezioni poste ai cancelli del recinto in cui erano custoditi i cavalli. Sostiene, inoltre, che non sarebbe stato possibile accer-tare l'effettiva dinamica del sinistro, con conseguente applicazione del principio generale di pari responsabilità. Tali censure si sostanziano in una ricostruzione alternativa della vi-cenda in punto di fatto, che peraltro prescinde del tutto dalle conclu-sioni cui sono pervenuti i giudici di merito e, quindi, non si confronta dialetticamente con le stesse. Quanto al primo profilo, la Corte d'appello ha rilevato, anzitutto, che la circostanza che ignoti avrebbero manomesso la recinzione dei ca-valli, consentendone la fuga, non sarebbe provata, in quanto essa trova riscontro solamente nella presentazione di una querela «che non può essere ritenuta alla stregua di una prova dei fatti che in essa sono narrati». Con tale preliminare rilievo di carenza probatoria il ri-corrente, come si è già detto, omette totalmente di confrontarsi, dan-do per scontato che la propria versione dei fatti fosse invece suffraga-ta da adeguata prova. La Corte d'appello ha inoltre aggiunto che, quand'anche i fatti si fos-sero svolti davvero nel modo illustrato dal P., ciò non sarebbe valso ad escludere la sua responsabilità, non potendo configurare il caso fortuito un fatto sostanzialmente imputabile ad inadeguata vigi-lanza e controllo del proprietario degli animali sulla recinzione che li tratteneva, a maggior ragione considerando la situazione di pericolo generata dall'essere tale recinto immediatamente prospiciente la strada provinciale. Si tratta di un apprezzamento in fatto, riservato al giudice di merito, che non può essere censurato in questa sede, a maggior ragione se tale censura si risolve nella generica affermazione della sufficiente diligenza del ricorrente. In ordine al secondo profilo, relativo all'eventuale concorso di colpa del danneggiato, la corte d'appello ha testualmente escluso la possibi-lità per il D.V. di adottare una manovra diversiva, idonea ad evi-tare l'incidente. A tali conclusioni è pervenuta avendo analiticamente ricostruito la dinamica del sinistro, anche con riferimento alla posizio-ne di altre due vetture, l'una che precedeva e l'altra che seguiva il veicolo del D.V.. Dunque, l'affermazione contenuta il ricorso, secondo cui «non è stato possibile accertare l'effettiva dinamica del sinistro», non rispecchia l'effettivo esito del giudizio di merito e si risolve, ancora una volta, nella contestazione degli accertamenti svolti in punto di fatto dalla Corte d'appello. Anche sotto questo profilo il motivo è dunque inam-missibile. Il secondo motivo costituisce il risultato di un evidente errore nella stesura del ricorso. Nello stesso si fa riferimento a «due donne a ter-ra», ad un cane e all'interpretazione di «un'immagine fotografica fissa e finale». Si tratta di elementi fattuali certamente estranei alla vicen-da oggetto del presente giudizio, talché deve concludersi che si sia in presenza di una maldestra operazione di "copia e incolla" di una por-zione di qualche altro atto giudiziario redatto dal medesimo difensore. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Poiché gli intimati non hanno svolto attività difensiva, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. Ricorrono, invece, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sicché va disposto il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già dovuto per l'impugnazione da lui proposta. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2018.
Avv. Antonino Sugamele

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