Zuffa tra cani. Uno dei proprietari cade e muore: di chi è la responsabilità della morte?
(Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza n. 21772/19; depositata il 29 agosto)
2018 ORDINANZA sul ricorso 26765-2016 proposto da: R.A. D.M. D.A. D.R. D.E. D.F. Z.L. D.F. D.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati MAURO PIZZIGATI, STEFANIA GIROTTO, MASSIMO FRANZONI giusta procura speciale in calce al ricorso; - ricorrenti - contro ZURICH PUBLIC INSURANCE LIMITED COMPANY RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 28, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE CILIBERTI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LORENZO LOCATELLI giusta procura speciale in calce al controricorso; - controricorrente - nonchè contro Z.g. - intimata - avverso il provvedimento n. 2469/2015 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 22/10/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/12/2018 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;
Rilevato che: 1. L.z. (vedova del defunto P.d. ), A.d. ed E.d. (figlie del de cuius), F.D, R.D., A. D.(fratelli del de cuius), nonché, quali coeredi di G. D. (fratello del de cuius), M.D., F. D. e A. R., hanno proposto ricorso per cassazione contro G.Z. e Zurich Insurance Company S.A., avverso la sentenza n. 2469 del 22 ottobre 2015, con la quale il Tribunale di Padova aveva rigettato la domanda, proposta nel novembre del 2006 da essi ricorrenti contro la Z. unitamente ad altri fratelli del de cuius, per ottenere - ai sensi dell'art. 2052 e/o 2043 cod. civ. - il risarcimento dei danni subiti a causa della morte di P-D-, avvenuta il 4 luglio del 2003, allorquando, durante una passeggiata con la moglie con il loro cane di razza Siberian Husky al guinzaglio si erano imbattuti nella Z., che in bicicletta si accompagnava al proprio cane di piccola taglia senza tenerlo al guinzaglio. Nella circostanza, essendosi quest'ultimo avventato contro l'husky, il de cuius, nel tentativo - secondo quanto riferisce nello svolgimento del processo la sentenza impugnata - di mettere fine alla zuffa canina, era caduto battendo violentemente la testa, rimanendo incosciente e due giorni più tardi era deceduto presso l'ospedale in cui era stato ricoverato. 2. Il Tribunale di Padova, come si evince dalla sentenza presente come Allegato A nel fascicolo di parte di appello dei ricorrenti (la cui lettura dà conferma di quanto riassuntivamente riferisce la sentenza qui impugnata e di quanto esposto dai ricorrenti) - dopo avere esposto che gli attori «premettevano che in data 4.7.2003 alle ore 19.40 circa la sig.ra L.Z. si era recata con il marito ed [il] cane, un "Siberian Husky" a fare una passeggiata lungo via Fratelli Bandiera a Montegrotto, quando era uscita in bicicletta, da un ingresso laterale di un hotel, la convenuta e, assieme a lui, il suo cane meticcio di piccola taglia che aveva iniziato ad abbaiare e a tentare di mordere l'husky» e che «il meticcio aveva quindi addentato la caviglia della sig.ra Z. ed marito, nel tentativo di aiutarla, aveva perso l'equilibrio ed era caduto a terra, sbattendo violentemente la testa» dove era poi deceduto, nonché rilevato che «si costituiva Z.G. chiedendo il rigetto della domanda precisando che la caduta del sig. D. era stata provocata da un incontrollato movimento, non causalmente collegato al comportamento dell'animale di sua proprietà» e, altresì dato atto della costituzione della società assicurativa chiamata in causa, enunciava la seguente motivazione: «Ritiene questo Giudice che la domanda attorea non sia fondata e non possa trovare accoglimento. Osserva questo Giudice come parte attrice non abbia dimostrato l'esistenza di un nesso di causalità o concausalità tra la caduta del sig. D.che ha poi portato al suo decesso, e il comportamento tenuto dal cane di proprietà della sig.ra Z.. Va ricordato che la responsabilità ex art. 2052 c.c. invocata da parte attrice, prevista a carico del proprietario dell'animale in relazione ai danni cagionati allo stesso, trova un limite solo nel caso fortuito, ossia nell'intervento di un fattore esterno nella causazione del danni, che presenti i caratteri dell'imprevedibilità, dell'inevitabilità e dell'assoluta eccezionalità; all'attore pertanto compete solo di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, deve provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sfera soggettiva, idoneo ad interrompere detto nesso causale, non essendo sufficiente la prova di aver usato la comune diligenza nel custodire l'animale (Cass. 11570/09 e Cass. 9037/10). Nel caso di specie la dinamica dell'accaduto si evince con chiarezza dal rapporto presente in atti redatto dai CC di Abano Terme. Nel rapporto infatti, dalle deposizioni rese dalla stessa sig.ra Z. e da una testimone all'accaduto, si precisa che i signori D.e Z. stavano percorrendo via Fratelli Bandiera e il sig. D aveva al guinzaglio il proprio cane di razza "siberian husky", allorquando era uscita da un entrata laterale di un albergo la signora Z. in bicicletta seguita dal proprio cane meticcio di piccola taglia, senza guinzaglio e museruola, che si era avvicinato subito al cane del D. iniziando ad abbaiare, aggredendolo. Il meticcio aveva poi aggredito la sig.ra Z., mordendola alla caviglia destra, la quale si era poi allontanata di corsa, come da lei stesso dichiarato. Il sig. D., che aveva al guinzaglio il proprio cane, nel tentativo di allontanarsi dal luogo ove poco prima l'husky si era azzuffato con quello della sig.ra Z., era scivolato cadendo rovinosamente a terra. Tale dinamica è stata confermata dalla teste oculare che ha dichiarato che il D teneva al guinzaglio il proprio cane e, non riuscendo a controllarlo per l'energia dell'animale, perdeva l'equilibrio e cadeva a terra. Ciò premesso, appare chiaro che in realtà la caduta del sig. D fu causata dal proprio cane: egli infatti nel tentativo di controllarlo e di allontanarlo con il guinzaglio, è scivolato all'indietro, rimanendo ferito gravemente al capo. Ne consegue che il precedente litigio tra cani, provocato sicuramente dalla presenza del meticcio senza guinzaglio, in realtà non è stata causa, ma solo occasione in cui è verificata poi la caduta che ha avuto una causa eziologica indipendente, ed è stata causata dallo scivolamento conseguente al tentativo di allontanare il proprio cane, che opponeva una forte resistenza, tirandolo con il guinzaglio, quando, tra l'altro, l'altro cane si era già allontanato. Ne consegue che non può essere configurata alcuna responsabilità ex art. 2050 [sic] c. c. in capo all'attrice e la domanda svolta dagli attori andrà respinta.». 3. La corte territoriale veneziana a sua volta ha così motivato: « E' necessario, innanzitutto, pronunciarsi sulla mancata ammissione delle istanze istruttorie, lamentata con il settimo motivo di gravarne. La censura è infondata. Atteso che solo gli stessi protagonisti, nonché l'unica testimone della vicenda, hanno potuto avere diretta ed immediata conoscenza dei fatti e che le circostanze di cui si discute risultano già ampiamente accertate attraverso le dichiarazioni rese da questi soggetti ai Carabinieri, ulteriori istanze istruttorie devono ritenersi superflue. Con i primi due motivi di gravarne parte appellante lamenta l'errata ricostruzione della dinamica del sinistro. Ritiene, infatti, che il giudice di primo grado abbia violato l'art. 115 c.p.c., basando la propria decisione su circostanze non provate dalle parti in causa, né tantomeno pacificamente ammesse da quest'ultime. Tale questione merita di essere trattata in uno con la valutazione circa l'esistenza del nesso causale, che costituisce il nucleo del terzo e quarto motivo di gravarne. Le censure sono infondate. La Z. nel verbale di sommarie informazioni rese ai carabinieri dichiara quanto segue: "(il meticcio di proprietà della Z.) ad un certo punto ha mollato la presa sul mio cane, e poi si è avventato su di me azzannandomi alla caviglia destra". La Z. a sua volta dichiara: "La donna, padrona dell'altro cane, per dividere gli animali ha percosso con una bacchetta o rametto il mio cane, il quale le ha ringhiato contro. In seguito, ho visto l'uomo afferrare il suo cane, ossia il siberian husky, e non il mio, per il collo per tirarlo con il guinzaglio presso di sé". Dall'incrocio di queste dichiarazioni è possibile dedurre che, allorquando il D decideva di afferrare il proprio cane per il collo e trarlo a sé con il guinzaglio, la zuffa tra i cani era in realtà già terminata ed il meticcio si era diretto contro la Z.. Comunque, anche ammettendo che il cane piccolo stesse ancora ringhiando contro l'husky e non si fosse allontanato è decisiva la circostanza che a far perdere l'equilibrio alla vittima è stato il cane di proprietà del Donato. La dinamica è confermata anche dalla testimone L. che, pur avendo assistito alla sola fase finale della scena, sostiene di aver visto un uomo con un cane al guinzaglio che "tutto ad un momento, probabilmente per redimere l'animale cadeva a terra perdendo l'equilibrio". Come correttamente osservato dagli appellanti, è vero che la teste non ha espressamente fatto riferimento all'energia dell'animale, ma il giudice di primo grado ha ben potuto trarre tale informazione dall'esposizione complessiva emergente dal rapporto. Peraltro, la circostanza risulta di scarsa rilevanza pratica, in quanto appare certo che il D ha perso l'equilibrio proprio nel tentativo di trarre a sé il proprio cane. Quanto all'assunto secondo cui il D. non sarebbe propriamente "scivolato", ma avrebbe solo perso l'equilibrio, rileva la Corte che la differenza tra le due espressioni non incide in alcun modo sulla reale comprensione della dinamica dei fatti, in quanto la perdita dell'equilibrio ha comunque determinato la caduta a terra e le tragiche conseguenze che ne sono derivate. Gli appellanti censurano l'impugnata sentenza laddove si afferma che il Donato "nel tentativo di allontanarsi dal luogo" della zuffa quando invece la Z. dichiarato che il D. era caduto "...nell'intento di allontanare con il guinzaglio il suo cane...". Rileva la Corte che si tratta di una mera imprecisione (fra l'altro rettificata nel prosieguo della sentenza) che non ha alcuna incidenza sul nocciolo della questione e cioè che fu proprio il tentativo di allontanare il cane a far perdere l'equilibrio al D. E' provato pertanto che la caduta fu determinata solo dallo strattonamento da parte dell'husky. Ne consegue che la condotta del cane dello stesso D.si pone come unica ed esclusiva causa dell'evento, idonea da sola a determinare la perdita dell'equilibrio e la caduta a terra, senza che la precedente zuffa con il meticcio avesse provocato alcun danno alla persona del D o agli animali. Il comportamento del meticcio, perciò, è stato superato sul piano causale dal comportamento del cane di proprietà del D, fino a ridursi a semplice occasione del prodursi dell'evento dannoso. Questa Corte ritiene dunque che non sia stata raggiunta la prova circa l'esistenza del nesso di causalità tra il comportamento del meticcio e l'evento dannoso. Dette ragioni escludono anche la possibile rilevanza di un concorso di colpa del danneggiato, il cui mancato rilievo da parte del tribunale è censurato m via subordinata con il quinto motivo di gravarne. Con il sesto motivo di gravarne parte appellante lamenta il mancato esame della condotta della convenuta sotto il profilo dell'art. 2043 c.c. A questo proposito parte appellante cita la pretesa violazione del Regolamento del Comune di Montegrotto che prescriverebbe di condurre i cani a passeggio dotati di guinzaglio e di museruola. Come previsto dallo stesso regolamento, tuttavia, tale norma si applica solo laddove l'animale appartenga a razze notoriamente aggressive e sempre quando sia di taglia grande, ma nessuna delle due circostanze si verifica nel caso in esame. Risulta quindi che non vi era alcun obbligo a carico della convenuta di condurre il proprio cane al guinzaglio. Anche se così non fosse tuttavia, il solo riferimento ad uno stato contravvenzionale in cui si trovi il convenuto non vale da solo a determinare la responsabilità di quest'ultimo. Inoltre, come rilevato in sede penale con il provvedimento di archiviazione: "vi sono ragionevoli dubbi sul fatto che se la Z avesse avuto il cane a guinzaglio non vi sarebbe stata zuffa e, comunque, nessuna necessità di trattenere i rispettivi cani [sic] e quindi dubbi sul fatto che il suo comportamento omissivo abbia costituito condizione necessaria per la grave caduta". In ogni caso decisiva ed assorbente è la rilevata mancanza del nesso causale, presupposto indispensabile anche per la responsabilità ex art. 2043 c.c., che di per sé rende superfluo l'esame di un'eventuale condotta colposa. Per quanto riguarda poi la mancata diligenza della Z concretatasi nel non scendere dalla bicicletta, si rileva che tale condotta non ha potuto influire in alcun modo sul comportamento del Siberian Husky, che si configura come causa esclusiva della caduta.». 4. Al ricorso per cassazione ha resistito con controricorso la società intimata, mentre la Z non ha svolto attività difensiva. 5. Essendo state ravvisate le condizioni per la decisione con il procedimento camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc. civ., è stata fissata l'odierna adunanza della Corte e del relativo decreto è stata data comunicazione al Pubblico Ministero presso la Corte e ai difensori delle parti. 6. Le parti hanno depositato memorie, mentre il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce: "violazione e falsa applicazione dell'art. 2052 c.c., sotto il profilo del mancato accertamento del nesso di causalità tra l'aggressione del cane della resistente G.Z. e l'evento dannoso: violazione rilevante anche agli effetti degli artt. 40 e 41 c.p.: art. 360, n. 3 c.p.c.". L'illustrazione inizia assumendo che: «gli artt. 2051 e 2052 c.c. pongono una disciplina speciale rispetto al disposto generale dell'art. 2043 c.c.», là dove imputano «il fatto delle cose e degli animali» non . Attese tali circostanze di fatto si sostiene che sarebbe incomprensibile che il giudice di merito abbia potuto «ritenere che la morte di P.D. sia stata soltanto occasionata e non causata dalla zuffa canina». La decisione si porrebbe «in chiaro contrasto con le più elementari regole legali della causalità di fatto e, nella sussunzione del fatto alla fattispecie, il giudice del merito» avrebbe «commesso un errore di diritto». 1.1. Dopo tali premesse si evoca il precedente di cui a Cass. n. 15751 del 2015 come rilevante ai fini dell'esame del ricorso e se ne riporta la motivazione assumendo che il ragionamento colà svolto sarebbe ripetibile nella fattispecie. 1.2. Si evoca, quindi, per discutere il modo in cui la corte territoriale ha applicato il rapporto fra causalità e occasionalità, la motivazione con cui la sentenza impugnata ha riferito delle dichiarazioni rese dalla Z. e dalla Z. ai Carabinieri per desumerne che «allorquando il D.decideva di afferrare il proprio cane per il collo e trarlo a sé con il guinzaglio, la zuffa tra i cani era già terminata ed il meticcio si era già diretto contro la Z.». Quindi si fa riferimento a quella ulteriore enunciata di seguito a partire dal rigo 20 della pagina 7 della sentenza con l'inciso iniziale «comunque, anche ammettendo che il cane piccolo stesse ancora ringhiando contro l'hushy e non si fosse allontanando...» e fino al rigo 17 della pagina 8. 1.3. La critica all'evocata motivazione è svolta assumendo che, una volta considerato «che il morso del meticcio alla caviglia destra della Z, risulta provato dal certificato ospedaliero in atti, dallo stesso testo della sentenza impugnata (sopra letteralmente riportato) si evince che la zuffa canina era tutt'altro che terminata nel momento in cui il meticcio della Z. morse la Z. e che, invece, ancora perdurava, allorquando il D cercò di trarre a sé il suo husky per allontanarlo dall'antagonista» e ciò perché «se, nella zuffa canina, è stata coinvolta e morsa anche la moglie della vittima, non per questo - come sembra opinare la Corte veneta - era cessata la zuffa "canina" e subentrata una diversa e distinta zuffa tra il meticcio e la Z., slegata da nesso di causalità con la "prima" zuffa, esclusivamente tra cani». Secondo i ricorrenti «la zuffa non era cessata, ma si era semplicemente allargata, coinvolgendo anche la moglie del D.» ed il «il contesto dell'accadimento, dunque, [sarebbe stato] palesemente unico e continuativo», perché «il tentativo di allontanare il proprio cane, sempre trattenuto al guinzaglio, fu effettuato dal Donato anche con l'intento di proteggere la propria moglie (e anche se stesso) dall'aggressione e dalle conseguenze che ne erano già scaturite, con il morso alla caviglia di quest'ultima, nella concitazione della zuffa» e perché, inoltre, sarebbe «chiaro che anche per l'husky, che "ragionava" da cane», considerata «la psicologia animale, bene evidenziata - tra l'altro - nel parere dell'esperto cinofilo da [...] prodotto in primo grado sub doc. n. 21 e che anche qui si dimette sub 3), certamente la zuffa, neppure per lui, si era ancora conclusa e, tanto più, nel vedere aggredita dal meticcio anche la sua padrona». Da tanto si inferirebbe, secondo i ricorrenti, che «la zuffa, nel suo insieme spazio-temporale» costituì «dunque (e palesemente) un fattore causale dell'evento dannoso, secondo le massime generali di esperienza» e che pertanto, anche in applicazione dei principi sanciti dalla citata sentenza di questa Corte n. 15751 del 2015, la sentenza impugnata non avrebbe applicato correttamente le regola della causalità del fatto nella ricostruzione dell'illecito, tanto più per non avere proceduto ad un «giudizio controfattuale che, nel caso in decisione, avrebbe dovuto consistere nel fatto che, in quella situazione, a prescindere dal cane aggressore, il sinistro si sarebbe potuto verificare ugualmente». 1.4. Il motivo è fondato. 1.4.1. In linea preliminare si deve disattendere l'eccezione di inammissibilità del motivo, proposta dalla resistente nel controricorso e ribadita nella memoria sotto il profilo che esso solleciterebbe questa Corte a procedere ad una rivalutazione della quaestio facti ai fini della ricostruzione del nesso causale fra il preteso fatto illecito, addebitato alla Z secondo il criterio di imputazione canalizzato di cui all'art. 2052 cod. civ., e l'evento dannoso costituito dalla morte del de cuius. Una volta ricordato che nel paradigma del n. 3 dell'art. 360 cod. proc. civ. il vizio denunciabile davanti a questo giudice di legittimità è, com'è noto, individuato sia nella violazione che nella falsa applicazione della norma di diritto, si rileva - conforme, del resto, ad opinioni dottrinali che fino dall'entrata in vigore del Codice di rito vennero enunciate - che il vizio di falsa applicazione sottende il c.d. vizio di sussunzione. Tale vizio si configura quando il giudice di merito, dopo avere - sulla base delle allegazioni e delle prove offerte dalle parti e comunque all'esito dello svolgimento dell'istruzione cui ha proceduto (eventualmente anche limitandone l'espletamento all'esito dei poteri di valutazione della rilevanza ed ammissibilità dei mezzi di prova o delle prove precostituite introdotte nel processo) - individuato e ricostruito la quaestio facti, cioè i termini ed il modo di essere della c.d. fattispecie concreta dedotta in giudizio, procede a ricondurre quest'ultima ad una fattispecie giuridica astratta piuttosto che ad un'altra cui sarebbe in realtà riconducibile oppure si rifiuta di ricondurla ad una certa fattispecie giuridica astratta cui sarebbe stata riconducibile o ad una qualunque fattispecie giuridica astratta, mentre ve ne sarebbe stata una cui avrebbe potuto essere ricondotta, in tal modo incorrendo in errore. In tal caso la valutazione così effettuata dal giudice di merito e la relativa motivazione, non inerendo più all'attività di ricostruzione della quaestio facti e, dunque, all'apprezzamento dei fatti storici in funzione di essa, bensì all'attività di qualificazione in iure della quaestio per come ricostruita, risulta espressione di un vero e proprio giudizio normativo e la denuncia dell'avere il giudice di merito errato nel formulare tale giudizio in uno dei sensi sopra indicati. Ne discende che il relativo ragionamento, connotandosi come ragionamento giuridico (espressione del momento terminale del broccardo da mihi factum dabo tibi ius) è controllabile e deve essere controllato dalla Corte di Cassazione nell'àmbito del paradigma del n. 3 dell'art. 360 cod. proc. civ. In tal caso, infatti, fa parte del sindacato di legittimità alla stregua del detto paradigma secondo la specie cui il legislatore allude con la nozione di "falsa applicazione di norme di diritto", il controllare se la fattispecie concreta (assunta così come ricostruita dal giudice di merito e, dunque, senza che si debba procedere ad una valutazione diretta a verificarne l'esattezza e meno che mai ad una diversa valutazione e ricostruzione o apprezzamento ricostruttivo), è stata ricondotta a ragione o a torto alla fattispecie giuridica astratta individuata dal giudice di merito come idonea a dettarne la disciplina oppure al contrario doveva essere ricondotta ad altra fattispecie giuridica oppure ancora era irriconducibile ad una fattispecie giuridica astratta, sì da non rilevare in iure, oppure ancora non è stata erroneamente ricondotta ad una certa fattispecie giuridica, cui invece doveva esserlo, essendosi il giudice di merito rifiutato expressís verbis di farlo (c.d. vizio di sussunzione o di rifiuto di sussunzione). Quanto si è qui enunciato è stato da tempo rimarcato dalle Sezioni Unite di questa Corte con l'uso dell'espressione "vizio di sussunzione" (si veda Cass., Sez. Un., n. 5 del 2001, secondo cui:
30-08-2019 23:37
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