Art. 1491 c.c. - Esclusione della garanzia
Art. 1491 c.c. - Esclusione della garanzia
1. Conoscenza e facile riconoscibilità dei vizi
La garanzia secondo la norma in commento viene esclusa quando: a) il compratore conosceva i vizi della cosa al momento della conclusione del contratto; b) oppure quando i vizi erano facilmente riconoscibili. L'effettiva conoscenza, e non dunque la mera riconoscibilità, esclude poi la garanzia nella ipotesi in cui il vizio era occulto. In tal caso, però, sarà il venditore a dover fornire la prova che l'acquirente conosceva i vizi.
La conoscenza e la facile riconoscibilità dei vizi da parte del compratore danno luogo a due fattispecie diverse, accomunate soltanto sotto il profilo degli effetti. L'esclusione della garanzia, infatti, è dovuta, nel primo caso, al fatto che non può essere ravvisato alcun inadempimento da parte del venditore, poiché la cosa venduta non è difforme da quella su cui le parti hanno contrattato; nel secondo caso, alla inosservanza di un onere di diligenza da parte del compratore. Sicché, in quest'ultima ipotesi, perché sorga l'obbligo di garanzia non è sufficiente la dichiarazione del venditore circa il buon funzionamento della cosa venduta, ma è necessaria una specifica assicurazione sull'assenza di vizi, con la quale il venditore determina un particolare affidamento del compratore, indotto a soprassedere all'esame della cosa e, dunque, a non scoprirne gli eventuali vizi ( C. 695/2000; C. 2862/1997; T. Roma 30.10.1996).
Conforme è la dottrina ( Rubino , La compravendita, in Tratt. Cicu, Messineo, XXIII, 2a ed., Milano, 1971, 782), dove, peraltro, è discusso il concetto di vizio facilmente riconoscibile.
Parte della dottrina aderisce ad una nozione oggettiva secondo cui, sarebbe facilmente riconoscibile il vizio manifestantesi in modo tale da poter essere rilevato con uno sforzo di diligenza minimo e, dunque, senza dunque l'uso di nozioni o mezzi tecnici essendo all'uopo sufficiente un esame superficiale del bene (Bianca, La vendita e la permuta, in Tratt. Vassalli, VII, 1, Torino, 1972, 816; Luminoso, La compravendita, 3a ed., Torino, 2003, 269; Id., Vendita, in Digesto civ., XIX, Torino, 1999, 647). Secondo altra tesi (c.d. soggettiva) si richiede che la diligenza minima debba essere valutata facendo riferimento alle particolari condizioni del compratore e alle circosatanze concrete in cui avviene la singola vendita (Rubino, 785).
La giurisprudenza, conforme a quest'ultimo orientamento ( C. 1136/1963), ha tuttavia affermato che occorre comunque avere riguardo alla preparazione professionale del compratore (C. 990/1974).
Vi è poi chi distingue il vizio facilmente riconoscibile da quello apparente (o normalmente riconoscibile) in virtù del diverso grado di diligenza richiesto: il secondo sarebbe rilevabile soltanto attraverso un normale sforzo di diligenza, non rimanendo esclusa, in tal caso, la garanzia del venditore (Bianca, 816).
Nel medesimo senso è orientata la giurisprudenza ( Aggiornato C. 2756/2020 ; C. 14277/1999; C. 990/1974), Aggiornatoper la quale l'art. 1491 non postula una particolare competenza tecnica, né il ricorso all'opera di esperti, ma è circoscritto alla diligenza occorrente per rilevare i difetti di facile percezione da parte dell'uomo medio. Il ricorso all'esperto, dunque, segna il discrimen tra le ipotesi in cui sia prevista la garanzia e quelle in cui sia esclusa, e cioé, se il vizio sia o meno facilmente riconoscibile ( C. 2756/2020).
Secondo una diversa linea dottrinale, il vizio apparente sarebbe quello che emerge ictu oculi alla visione della cosa; vizio facilmente riconoscibile, invece, quello che richiede una verifica più attenta del bene, eseguita con quel minimo di spirito di osservazione che si deve pretendere nei confronti di chi sia interessato ad un acquisto (Greco, Cottino, Della vendita, 2a ed., in Comm. Scialoja, Branca, IV, Delle obbligazioni, sub artt. 1470-1547, Bologna-Roma, 1981, 258).
Se il bene oggetto della vendita può essere esaminato dal compratore, questi ha l'onere di farlo preventivamente (Luminoso, La compravendita, 270; Id., Vendita, 647). Nelle vendite piazza a piazza ed in ogni altra ipotesi in cui un esame preventivo non può essere effettuato l'esclusione non opera, ma i vizi (e i difetti di qualità) apparenti, ai sensi dell' art. 1511, devono essere denunziati, a pena di decadenza dalla garanzia, entro otto gironi dal ricevimento della merce, o dal momento in cui il compratore è messo in grado di esaminarla (Luminoso, La compravendita, 270; Id., Vendita, 647).
Sulla stessa linea, la giurisprudenza afferma che l'esclusione della garanzia di cui all'art. 1491 presuppone che i vizi siano riconoscibili al momento in cui il contratto viene concluso e non opera, quindi, nel caso di vendita di cosa futura, né, più in generale, nella ipotesi in cui la consegna del bene sia successiva alla conclusione del contratto ( C. 4496/2000; C. 6073/1995; C. 11450/1992; C. 4347/1984; C. 5075/1983).
Parimenti, la riconoscibilità o meno dei vizi nella vendita di cose generiche può essere stabilita soltanto al momento dell'individuazione del bene (Rubino, 784).
2. Dichiarazione di assenza di vizi
Affinché sia dovuta la garanzia per i vizi facilmente riconoscibili, occorre una affermazione diretta ed esplicita del venditore in ordine alla mancanza di vizi, non essendo a tal fine sufficiente un suo comportamento tacito, né la esaltazione pubblicitaria del bene (Bianca, 821; Greco, Cottino, 262; Rubino, 792).
Nello stesso senso si esprime la giurisprudenza ( C. 8578/1997; C. 2862/1997).
Secondo un orientamento dottrinale le generiche assicurazioni fornite dal venditore circa la bontà della merce, non lo rendono garante anche per i difetti manifesti (Bianca, 821).
Peraltro, essendo irrilevante la condizione soggettiva del dichiarante, la garanzia è dovuta, nel caso di dichiarazione di assenza di vizi, tanto nel caso di colpa o dolo del venditore, quanto nel caso di sua buona fede (Macario, Vendita. Profili generali, in EG, XXXII, Roma, 1994, 27).
3. Onere della prova circa la conoscenza del vizio
Affinché sia esclusa la garanzia a causa della conoscenza dei vizi da parte del compratore, il venditore ha l'onere di dimostrare che colui al quale egli ha alienato il bene ha effettivamente acquisito la conoscenza dei vizi anteriormente al contratto, e può valersi anche di elementi di prova presuntivi, quali l'evidenza dei vizi ( C. 38/1979).
Conforme è la dottrina (Bianca, 925; Rubino, 782).
4. Applicabilità della norma al difetto di qualità
Secondo una dottrina l'art. 1491 non è applicabile nel caso di garanzia per mancanza di qualità, non contenendo l' art. 1497 alcun richiamo alla norma in commento (Greco, Cottino, 255; contra, però, Bianca, 815; Luminoso, La compravendita, 269; Id., Vendita, 647).
V. anche sub art. 1490.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza ( C. 3803/1978).
5. Acquisto effettuato dal comproprietario
La giurisprudenza ha considerato facilmente riconoscibili i vizi del bene, qualora l'acquisto sia stato effettuato dal comproprietario ( C. 579/1992).
Secondo un orientamento dottrinale, l'articolo in esame si applica anche nel caso di vendita conclusa dal rappresentante del venditore e del compratore (Greco, Cottino, 265; Rubino, 790).
In senso conforme si è pronunciata la giurisprudenza ( C. 851/2000).
06-03-2020 20:24
Richiedi una Consulenza