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Danno da lesione del diritto all'immagine, alla reputazione, all’onore e al deco...
Danno da lesione del diritto all'immagine, alla reputazione, all’onore e al decoro della persona fisica e giuridica
Le nozioni di “onore” e “reputazione”

Le varie nozioni di “onore” formulate dalla dottrina possono raggrupparsi intorno a due poli oggettivi: da un lato, le concezioni che vedono nell'onore un mero fatto psichico o atteggiamento psicologico; dall'altro, quelle che ravvisano nell'onore un interesse giuridicamente rilevante del soggetto.

Secondo l'impostazione tradizionale, ancora oggi alquanto diffusa, il lemma “onore” può essere inteso in tre differenti accezioni:

    quale bene morale della persona: inteso in tal senso, l'onore costituisce una entità più filosofica che giuridica, e non interessa il giurista;
    quale onore in senso soggettivo: inteso in tal senso, l'onore rappresenta l'opinione ed il sentimento che ciascuna persona ha della propria onorabilità;
    quale onore in senso oggettivo: inteso in tal senso, l'onore rappresenta la stima di cui ogni persona gode presso gli altri membri della comunità cui appartiene.

L'onore in senso oggettivo viene anche definito, civilisticamente, reputazione.

Secondo questa impostazione, l'onore è la percezione che l'individuo ha del proprio valore, e quella che la società ha di lui. L'opinione è condivisa da tempo dalla giurisprudenza di legittimità, ove si rinviene frequentemente la massima secondo cui fra i diritti inerenti alla persona deve annoverarsi il diritto al prestigio ed alla reputazione personale come quello dipendente dalla estimazione da parte dei consociati del valore del soggetto, anche in relazione alla posizione che egli occupa nella società ed alle mansioni che svolge (così sin da Cass. 22 febbraio 1966, n. 557).

 È evidente che, sviluppando consequenzialmente la teoria in esame, non possa darsi offesa all'onore quando l'offeso non sia in grado di percepirla, come nel caso dell'infans o dell'amens (in tal senso si veda Ramajoli, Offesa dell'onore della persona e libera manifestazione del pensiero, Milano 1966, 13 e seguenti). La concezione dell'onore quale fatto psichico, pertanto, conduce ad una risarcibilità limitata della lesione dell'onore, e questo è il principale vulnus ad essa ascritto da altra parte della dottrina. 

Al fine di evitare gli inconvenienti della dottrina tradizionale, altro orientamento ha preferito una nozione di “onore” che prescinda dalle implicazioni psicologiche dell'offeso, e consideri invece l'onore personale come un valore immanente in ogni individuo, un “minimo etico” di cui ogni uomo è titolare. La lesione di questo onore “etico” o “innato” darà luogo ad un risarcimento uguale per tutti, a parità di intensità dell'offesa.

Accanto a questo onore “innato”, dovrà poi prendersi in considerazione l'onore inteso in senso oggettivo e soggettivo, secondo la concezione tradizionale, al solo fine di “personalizzare” il risarcimento, adattandolo al “tipo” dell'offeso, e quindi tenendo conto delle sue caratteristiche, della sua autostima, del suo prestigio sociale (Liotta, Onore (diritto all'), in Enc. del dir., XXX, Milano, 1980, 202).
Avv. Antonino Sugamele

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