Animali abbandonati: responsabilità della P.A.
Animali abbandonati: responsabilita` della P.A.
Cassazione civile, Sez. III, 24 settembre 2019, n. 23633 (ordinanza) – Pres. Spirito – Rel. Pellecchia – Azienda unita`
sanitaria locale c. S.A.
Danni in materia civile e penale – Danni da animali abbandonati – Responsabilita` – Azienda sanitaria locale
La questione: dopo la sentenza n. 2522/2019 la Cassazione ritorna sul problema degli animali abbandonati e ribadisce che la responsabilita` per i danni causati dai cani randagi spetta esclusivamente all'ente, o agli enti, cui e` attribuito dalla legge (ed in particolare dalle singole leggi regionali attuative della legge quadro nazionale n. 281/1991) il compito di prevenire il
pericolo specifico per la incolumita` della popolazione connesso al randagismo, e cioe` il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi. L'attribuzione per legge ad uno o piu` determinati enti pubblici del compito di cattura e custodia degli animali vaganti o randagi, infatti, puo` considerarsi il fondamento della responsabilita` per i danni arrecati
alla popolazione dagli animali suddetti, anche sotto l'aspetto della responsabilita` civile. Nel caso concreto il fondamento della responsabilita` delle Aziende USL, i cui servizi veterinari devono collaborare, ai sensi della legge regionale, alla tenuta dei canili pubblici gestiti dai comuni, e` , dunque, rinvenibile negli obblighi di cattura e custodia dei cani privi di proprietario,
la cui violazione e` rilevante anche quanto ai profili civilistici.
Il fatto. Nel 2006, S.A. convenne in giudizio la ASL, di Frosinone cd il Comune di Ceprano, al fine di sentirli condannare, ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c., in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro avvenuto su S.S. in agro del Comune di Ceprano, allorquando, alla guida della propria moto, aveva urtato un cane randagio che aveva attraversato improvvisamente la strada. Nel 2006, S.A. convenne in giudizio la ASL, di Frosinone cd il Comune di Ceprano, al fine di sentirli condannare, ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c., in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro avvenuto su S.S. in agro del Comune di Ceprano, allorquando, alla guida della propria moto, aveva urtato un
cane randagio che aveva attraversato improvvisamente la strada. Si costituı` in giudizio l'ASL di Frosinone eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e, comunque, contestando al Comune di non aver adottato tutte le misure ed i presidi atti a rimuovere dal proprio territorio il pericolo rappresentato dai cani randagi, nonche´ affermando la propria estraneita` ad ogni profilo di responsabilita` , poiche´ l'incidente non era stato preceduto da alcuna segnalazione da parte del Comune circa la presenza in quell'area di cani randagi. La decisione. Il Tribunale di Frosinone, con sentenza n.745/2011, accolse la domanda attorea, condannando il Comune di Ceprano e la ASL di Frosinone, in solido fra loro, al risarcimento del danno in favore dello S., dichiarando la Zurich Insurance Company tenuta a mantenere indenne il Comune dal pagamento delle somme liquidate. La decisione e` stata confermata dalla Corte di Appello di Roma con la sentenza n. 3201/2017.
Gli effetti. Secondo la ricorrente la corretta interpretazione della normativa di settore avrebbe dovuto portare ad escludere totalmente la responsabilita` dell'Asl e ad individuare quale unico soggetto legittimato passivamente il Comune di Ceprano. Ritiene la Corte, confermando e puntualizzando, i principi di diritto sostanzialmente gia` enunciati nei piu`
recenti precedenti in materia che la responsabilita` per i danni causati dai cani randagi spetti esclusivamente all'ente, o agli enti, cui e` attribuito dalla legge (ed in particolare dalle singole leggi regionali attuative della legge quadro nazionale n. 281/1991) il compito di prevenire il pericolo specifico per l'incolumita` della popolazione connesso al
randagismo, e cioe` il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi. L'attribuzione per legge ad uno o piu` determinati enti pubblici del compito della cattura e della custodia degli animali vaganti o randagi puo` infatti considerarsi il fondamento della responsabilita` per i danni eventualmente arrecati alla popolazione dagli animali suddetti,
anche sotto l'aspetto della responsabilita` civile. Non puo` invece ritenersi sufficiente, a tal fine, l'attribuzione di generici compiti di prevenzione del randagismo, e a maggior ragione di semplici compiti di controllo delle nascite della popolazione canina e felina. Tali ultime competenze, in particolare, non possono ritenersi direttamente riferibili
alla prevenzione dello specifico rischio per l'incolumita` della popolazione derivante dalla eventuale pericolosita` degli animali randagi, e non possono quindi fondare una responsabilita` civile per i danni da questi ultimi arrecati, avendo ad oggetto il solo controllo ‘‘numerico'' della popolazione canina, a fini di igiene e profilassi e, al piu` , una solo generica
e indiretta prevenzione dei vari inconvenienti legati al randagismo. Poiche´ la legge quadro statale n. 281/1991 non indica direttamente a quale ente spetta il compito di cattura e custodia dei cani randagi, ma rimette alle Regioni la regolamentazione concreta della materia, occorre analizzare la normativa regionale, caso per caso. Tanto premesso
la Corte rigetta il ricorso.
31-01-2020 06:42
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