Compravendita - Vendita di moto - Risoluzione del contratto.
Si può esercitare l'azione redibitoria solo in presenza di vizi che costituiscono un inadempimento di non scarsa importanza, i quali non vengono distinti in base a ragioni strutturali ma solo in funzione della capacità di rendere inidonea la cosa all'uso cui era destinata o di diminuirne il valore in modo apprezzabile. La risoluzione del contratto, pur comportando, per il suo effetto retroattivo espressamente sancito dall'articolo 1458 c.c., l'obbligo di ciascuno dei contraenti di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice a emettere i relativi provvedimenti restitutori, in assenza di domanda della parte interessata.
• Corte di Cassazione, sezione II, ordinanza 11 febbraio 2020 n. 3272
16-08-2020 12:37
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