Contratti agrari
Cass., 31 maggio 2018, n. 13791
In relazione alla disciplina di cui all'art. 21 della l. n. 203 del 1982, che vieta "i contratti di subaffitto, di sublocazione e comunque di subconcessione dei fondi rustici" e consente al locatore di far valere la violazione del divieto ("ai fini della dichiarazione di nullita del subaffitto o della subconcessione, della risoluzione del contratto di affitto e della restituzione del fondo") solo entro quattro mesi dalla data in cui ne e venuto a conoscenza, attribuendo al subaffittuario o al subconcessionario la facolta di subentrare nella posizione giuridica dell'affittuario o del concessionario ove il locatore non faccia valere i propri diritti, deve essere qualificata eccezione in senso proprio quella con la quale il subaffittuario intenda far valere la decadenza in cui sia incorso il locatore,al fine di paralizzarne la domanda, mentre e qualificabile come domanda riconvenzionale la richiesta del subaffittuario di subentrare nella posizione giuridica dell'affittuario, poiché in tal caso egli non si limita a perseguire il rigetto della domanda avversaria ma mira ad ottenere un positivo accertamento del suo diritto. Conseguentemente, solo nel secondo caso trovano applicazione l'art. 418 c.p.c. - e si rende quindi necessaria l'istanza del convenuto diretta ad ottenere la fissazione di una nuova udienza - nonché la norma, di cui all'art. 46 della l. n. 203 del 1982, che assoggetta le controversie agrarie, a pena di proponibilita, al tentativo obbligatorio di conciliazione. 12-07-2020 23:58
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