Contratti in genere - Scioglimento del contratto
Il termine fissato nella diffida ad adempiere ex art.. 1454 cod. civ.- il quale è diverso dal termine originario di adempimento e soggiace a un'autonoma disciplina - non può essere inferiore a quello minimo di quindici giorni previsto dalla norma citata, configurandosi, altrimenti, l'inidoneità della diffida alla produzione di effetti risolutivi del rapporto costituito, salvo che, per diversa pattuizione delle parti, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore. Non è, pertanto, giustificata l'assegnazione di un termine minore con riferimento a precedenti solleciti rivolti al debitore per l'adempimento, in quanto tale circostanza non attiene alla natura del contratto ma a un comportamento omissivo del debitore.
•Corte di cassazione, sezione II civile, sentenza 30 gennaio 1985 n. 542
30-05-2020 06:45
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