Contratto - Risoluzione - Diffida ad adempiere - Assegnazione di un termine inferiore ai 15 giorni
In tema di risoluzione del contratto, con particolare riferimento alla diffida ad adempiere, un termine inferiore ai 15 giorni trova fondamento solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 1454, comma 2, c.c. Di conseguenza, in presenza dell'assegnazione del termine inferiore, risultano irrilevanti i precedenti solleciti rivolti al debitore per l'adempimento, la mancata contestazione del termine da parte del debitore e anche la mancata indicazione del diverso termine, reputato congruo, da parte del debitore.
•Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 14 maggio 2020 n. 8943
30-05-2020 06:41
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