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Sentenza

Decreto di esecutività dello stato passivo - Impugnazione - Legittimazione del f...
Decreto di esecutività dello stato passivo - Impugnazione - Legittimazione del fallito - Esclusione - Fondamento.
Cassazione SEZ. I
ORDINANZA DEL 21/01/2020, N. 1197
In tema di procedure concorsuali, non sussiste la legittimazione del fallito ad impugnare i provvedimenti adottati dal giudice delegato in sede di formazione dello stato passivo non solo perché essi hanno efficacia meramente endoconcorsuale, ma anche per quanto disposto dall'art. 43 l.fall., che sancisce la legittimazione esclusiva del creditore per i rapporti patrimoniali del fallito compresi nel fallimento e, soprattutto, per l'espressa previsione di cui all'art. 98 l.fall., a tenore del quale il decreto con cui il giudice rende esecutivo lo stato passivo non è suscettibile di denunzia con rimedi diversi dalle impugnazioni tipiche ivi disciplinate, esperibili soltanto dai soggetti legittimati, tra i quali non figura il fallito.
In senso conforme, Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7407/2013: In tema di procedure concorsuali, l'art. 98 legge fall. - nel regime intermedio di cui al d.lgs. n. 5/2006 ed anteriore al d.lgs. n. 169/2007, applicabile "ratione temporis" - nel prevedere che il decreto con cui il giudice delegato rende esecutivo lo stato passivo non è suscettibile di denunzia con rimedi diversi dalle impugnazioni tipiche ivi disciplinate, esperibili, peraltro, soltanto dai soggetti legittimati, tra i quali non figura il fallito, costituisce normativa speciale, specificamente dettata per la procedura endoprocessuale della verifica dello stato passivo. Ne consegue che non opera l'istituto della legittimazione sostitutiva del fallito in caso di inerzia degli organi fallimentari nelle cause riguardanti la massa, la cui mancata estensione non si pone in contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost.
Avv. Antonino Sugamele

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