Fallimento in pendenza del processo: la cessazione del mandato difensivo è immediato.
Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 4795/20; depositata il 24 febbraio2020
In caso di fallimento del mandante, il mandato difensionale conferito con la procura ad litem, in considerazione delle sue peculiari caratteristiche, non è soggetto alla disciplina del mandato in generale di cui all'art. 78, comma 2, l. fall.. Per effetto della dichiarazione di fallimento, infatti il mandato difensionale prestato nelle controversie non aventi natura personale per il fallito non entra né in una fase di sospensione, in attesa che il curatore eserciti la facoltà di cui all'art. 72 l. fall., nè è caratterizzato dall'ultrattività, bensì si scioglie immediatamente.
01-03-2020 14:26
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