Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Civilista Trapani

Sentenza

Finalmente la formula esecutiva è telematica....
Finalmente la formula esecutiva è telematica.
La L. 176/2020, di conversione in legge del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 24 dicembre 2020 e ha apportato significative modifiche anche al sistema giustizia, con la modifica dell'art. 23 contenente disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nel periodo d'emergenza.

Il comma 9 bis consente adesso al cancelliere il rilascio, in forma di documento informatico, della formula esecutiva dei titoli giudiziali, previa istanza da depositarsi da parte del difensore sempre in modalità telematica e, al difensore la possibilità di estrarre dal fascicolo informatico il duplicato e la copia analogica o informatica della copia esecutiva in forma di documento informatico.

Il legislatore ha, quindi, finalmente recepito e trasfuso in norma le richieste del gruppo di lavoro della FIIF, la fondazione del Consiglio Nazionale Forense che sin dallo scorso marzo invocava l'introduzione di tale modifica normativa.

Si fa riferimento alla formula esecutiva che, ai sensi dell'art. 475 c.p.c. deve accompagnare le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, affinché gli stessi possano valere come titolo per l'esecuzione forzata.
Ecco la norma:

Art. 23 - Comma 9 bis

La copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria di cui all'articolo 475 del codice di procedura civile può essere rilasciata dal cancelliere in forma di documento informatico previa istanza, da depositare in modalità telematica, della parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento. La copia esecutiva di cui al primo periodo consiste in un documento informatico contenente la copia, anche per immagine, della sentenza o del provvedimento del giudice, in calce ai quali sono aggiunte l'intestazione e la formula di cui all'articolo 475, terzo comma, del codice di procedura civile e l'indicazione della parte a favore della quale la spedizione è fatta. Il documento informatico così formato è sottoscritto digitalmente dal cancelliere. La firma digitale del cancelliere tiene luogo, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del sigillo previsto dall'articolo 153, primo comma, secondo periodo, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368. Il difensore o il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio possono estrarre dal fascicolo informatico il duplicato e la copia analogica o informatica della copia esecutiva in forma di documento informatico. Le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, della copia esecutiva in forma di documento informatico estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma dell'articolo 16 undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, equivalgono all'originale.
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza