Fumare sul luogo di lavoro: licenziamento o sanzione conservativa
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune costituisce valutazione in fatto rimessa al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo sotto i profili della violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale e del vizio di motivazione. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto esente da vizi di motivazione la sentenza di merito con la quale veniva dichiarata l'illegittimità del licenziamento intimato per l'inosservanza del divieto di fumare all'intero dello stabilimento, sulla base della interpretazione degli articoli 24 e 25 del CCNL 14.12.1990, applicabile al rapporto di lavoro, in base alla quale la violazione del divieto di fumare poteva essere sanzionata con le più lievi sanzioni della ammonizione scritta, multa o sospensione, laddove la sanzione espulsiva era legittimamente irrogabile solo in caso di esposizione a pericolo di persone e cose, non verificatosi nel caso di specie).
•Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza 16 aprile 2004 n. 7291
14-07-2020 23:22
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