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Sentenza

Il giudice può liquidare i compensi del difensore non tenendo presente il D.M. 4...
Il giudice può liquidare i compensi del difensore non tenendo presente il D.M. 44/2014?
Tribunale Vicenza Sez. I, Sent., 12/05/2020


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA

SEZIONE PRIMA CIVILE

TRIBUNALE DI VICENZA

Il Tribunale di Vicenza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. FRANCESCO LAMAGNA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta a ruolo in data 13.10.2009 al n. 8193 / 2009 R.G., promossa inizialmente con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il 05.10.2009

DA

C.G. (C.F.: (...)), C.C. (C.F.: (...)) e S.S. (C.F.: (...)), tutti rappresentati e difesi in giudizio, per procura a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dagli Avv.ti Elettra Romandini (C.F.: (...); fax: (...); p.e.c.: avv.elettra romandini@pec.it) e Paola De Ambrosi (C.F.: (...); fax: (...); p.e.c.: paola.deambrosi@ordineavvocativicenza.it), elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima, sito in Vicenza, Contrà Porta Nova n.17;

- attori opponenti -

CONTRO

D.C. DOTT. G. (C.F.: (...)), rappresentato e difeso in giudizio, per procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 25.6.2009, dall'Avv. Marco Borraccino (C.F.: (...)) del Foro di Vicenza, presso il cui studio, sito in Vicenza, Contrà Pedemuro San Biagio n. 33, ha eletto domicilio;

-convenuto opposto-

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2556/2009, emesso dal Tribunale di Vicenza in data 29/30.6.2009.

All'udienza del 15.6.2018, il Giudice disponeva l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 300 c.p.c., avendo il procuratore dell'opponente C.G. dichiarato l'avvenuto decesso del proprio assistito.

La causa veniva successivamente riassunta con ricorso ex artt. 299 e 303 c.p.c. depositato telematicamente in data 09.10.2018

DA

S.S. (C.F.: (...)), rappresentata e difesa in giudizio, per procura alle liti depositata nel fascicolo informatico in allegato alla memoria di costituzione di nuovo difensore depositata il 13.6.2018, dall'Avv. Monia Mazzucco (C.F.: (...); p.e.c.: avv.monia mazzucco@pec.it) del Foro di Locri, nominata in sostituzione dei precedenti Difensori, Avv.ti Elettra Romandini e Paola De Ambrosi, a seguito della rinuncia al mandato difensivo formalizzata dai medesimi con atto depositato il 17.5.2018, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Monia Mazzucco, sito in Rovigo, Gall. L. Pasteur n. 2;

- attrice opponente ricorrente in riassunzione -

e con altro ricorso ex artt. 299 e 303 c.p.c. depositato il 15.10.2018

DA

C.C. (C.F.: (...)), rappresentata e difesa in giudizio, per procura in calce alla copia notificata del decreto ingiuntivo opposto, dagli Avv.ti Elettra Romandini (C.F.: (...); fax: (...); p.e.c.: avv.elettra romandini@pec.it) e Paola De Ambrosi (C.F.: (...); fax: (...); p.e.c.: paola.deambrosi@ordineavvocativicenza.it), elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima, sito in Vicenza, Contrà Porta Nova n.17;

- attrice opponente ricorrente in riassunzione -

NEI CONFRONTI DI

D.C. DOTT. G. (C.F.: (...)), rappresentato e difeso in giudizio, per procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 25.6.2009, dall'Avv. Marco Borraccino (C.F.: (...)) del Foro di Vicenza, presso il cui studio, sito in Vicenza, Contrà Pedemuro San Biagio n. 33, ha eletto domicilio;

- convenuto opposto in riassunzione -

NONCHE' DI

C.B. (C.F.: (...)) e C.G. (C.F.: (...)), nella qualità di coeredi, accettanti con beneficio d'inventario l'eredità relitta dal defunto C.G.;

- contumaci -
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Al fine di un opportuno inquadramento dell'oggetto del presente giudizio è necessario premettere che, con atto di citazione notificato il 05.10.2009, C.G., C.C. e S.S. convenivano in giudizio innanzi l'intestato Tribunale il Dr. G.D.C., proponendo opposizione avverso in decreto ingiuntivo n. 2556/09 R. Ing., con il quale il Tribunale di Vicenza aveva loro ingiunto il pagamento in favore del predetto convenuto della somma capitale di Euro 101.736,56, per asserite prestazioni professionali svolte dall'ingiungente nel corso del 2007 su incarico dei medesimi opponenti ed aventi ad oggetto lo svolgimento di attività volta all'ottenimento della concessione in sanatoria di una villa sita in P. R. ed all'assistenza contrattuale finalizzata alla vendita della stessa.

A sostegno della proposta opposizione gli attori assumevano che:

- le attività contemplate nel decreto ingiuntivo opposto rientravano nell'incarico che le società del "gruppo" B. 1882 S.p.a., di cui essi erano i soci, avevano affidato al professionista per il risanamento delle aziende del gruppo e che, quindi, l'attività espletata relativamente alla villa di Porto Rotondo era ricompresa nel più ampio incarico di predisporre i piani di risanamento della B. 1882 S.p.a., per attuare i quali essi soci intendevano utilizzare il ricavato dalla vendita del suddetto immobile;

- i due diversi piani di risanamento successivamente predisposti dal Dr. D.C., il primo ex art. 67 lett. c) L.F. ed il secondo ex art. 182 bis L.F., non erano andati a buon fine, tanto che essi si erano poi rivolti ad altro professionista;

- l'opposto, pur a fronte di un unico mandato ricevuto per il risanamento delle aziende del gruppo B., aveva artificiosamente frammentato il proprio credito presentando altri distinti ricorsi monitori oltre quello opposto nel presente giudizio, mentre il credito doveva essere considerato unico in quanto unico era l'incarico finalizzato al risanamento del "gruppo B.", sicché la parcellizzazione sarebbe stata illegittima ed attuata al solo fine di implementarne l'importo del credito e delle spese legali;

- alla definizione della pratica aveva concorso il cliente ai sensi dell'art. 15 D.M. n. 645 del 1994 tariffario Ordine Commercialisti, onde in via subordinata chiedevano la rideterminazione del congruo compenso spettante al professionista.

A supporto dei propri assunti, gli attori opponenti producevano la lettera 20.07.2007, a loro dire costituente l'incarico unitario conferito al professionista (v. doc.1 fasc. opponenti) e le copie di altri tre distinti decreti ingiuntivi ottenuti dal Dr. D.C. rispettivamente contro la G.B. e F. S.p.a. per il piano ex art. 67 L.F. (v. doc.2 fasc. opponenti), contro essi stessi personalmente ex art. 2495 ocd. civ., quali ex soci della C. S.r.l., estinta (v. doc. 3 fasc. opponenti) e contro A. S.r.l. (v. doc. 4 fasc. opponenti).

Sulla scorta di tali deduzioni, gli opponenti chiedevano che l'adito Tribunale revocasse l'impugnato provvedimento monitorio, dichiarandolo nullo o inefficace per insussistenza del credito azionato nei loro confronti e, in subordine, stabilisse il giusto e congruo compenso a favore dell'ingiungente.

Costituitosi in giudizio, l'opposto, con apposita comparsa depositata in data 05.11.2010, eccepiva la mera pretestuosità dei fatti dedotti dagli attori opponenti e la infondatezza delle domande da essi svolte, richiedendo il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, comunque, la condanna degli opponenti al pagamento della somma portata dall'impugnato decreto ingiuntivo, da maggiorarsi degli interessi a far data dalla domanda e sino al saldo.

Nel dettaglio, l'opposto:

- contestava che l'incarico oggetto del decreto ingiuntivo opposto fosse compreso in quello conferito dalla G.B. e F. S.p.a. come riassunto nella lettera 20.07.2007, trattandosi invece di un autonomo incarico rilasciato dai tre opponenti quali persone fisiche titolari delle quote societarie di C. S.r.l., proprietaria della villa sino alla assegnazione di essa ai tre soci C. - S. in esito alla liquidazione di questa società;

- produceva documentazione relativa alle trattative da esso condotte con i terzi dapprima interessati alla acquisizione delle quote di C. S.r.l. e poi invece all'acquisto della villa, alle attività svolte per ottenere la sanatoria degli abusi edilizi da cui la villa era affetta e per il rinnovo della concessione demaniale, ed infine alla effettiva conclusione (nel luglio 2008) del contratto di vendita dell'immobile, con incasso da parte degli opponenti del prezzo di 10.000.000,00 (diecimilioni di euro);

- contestava che gli opponenti avessero concorso in alcun modo alle trattative per la vendita delle quote societarie prima e della villa poi e all'espletamento della pratica per la sanatoria edilizia e per il rinnovo della concessione demaniale, di cui si era occupato solo personalmente esso opposto, sempre relazionando gli interessati;

- contestava che sussistesse la pretesa artificiosa frammentazione del credito, rilevando che gli opponenti avevano sollevato la stessa doglianza anche nelle altre cause di opposizione agli altri tre decreti ingiuntivi dal medesimo ottenuti, ma che i Giudici cui due di esse erano state assegnate (per la terza opposizione non si era ancora tenuta l'udienza) non solo avevano concesso ai decreti la provvisoria esecutorietà, ma anche avevano respinto la richiesta di riunione dei giudizi presentata dagli opponenti in quanto dalla documentazione in atti emergeva che i decreti riguardavano soggetti giuridici diversi ed avevano diverse causali, di talché ritenevano (implicitamente) non sussistere la lamentata frammentazione del credito, che non era unitario.

Alla prima udienza del 26.11.2010, gli opponenti producevano, oltre ad altri documenti, un ulteriore decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo (v. doc.14 fasc. opponenti) ottenuto dal Dr. D.C. contro la G.B. e F. S.p.a per il piano ex art. 182-bis L.F..

Alla stessa udienza il Giudice, dopo aver rimarcato che difettavano le condizioni per disporre la riunione delle citate cause e sul presupposto che "...difettavano altresì le condizioni per accordare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in attesa che parte opposta assolva compiutamente gli oneri probatori su di essa incombenti, tanto più alla luce delle contestazioni di parte opponente..." rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà dell'impugnato provvedimento monitorio, concedendo alle parti i termini concordemente richiesti per il deposito delle memorie ex art. 183, 6 comma, c.p.c., fissando per l'adozione dei provvedimenti istruttori l'udienza del 19.10.2011.

Nel corso del giudizio, dopo lo scambio delle memorie ex art. 183, 6 comma, c.p.c., venivano assunte le prove orali ammesse (per interrogatorio formale delle parti e per testi), mentre veniva ritenuto superfluo l'espletamento dell'indagine tecnica sollecitata dalla parte opposta, volta a valutare la congruità del compenso richiesto dal Dr. D.C..

All'esito dello svolgimento dell'attività istruttoria, il precedente G.I. fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza 09.02.2018, che, su istanza del procuratore di parte opposta e senza opposizione delle altre parti costituite, veniva rinviata per il medesimo incombente alla data del 15.06.2018.

Alla suddetta udienza, il processo veniva interrotto per il dichiarato decesso dell'opponente C.G..

Con il patrocinio del nuovo procuratore, Avv. Monia Mazzocco, la Sig.ra S.S. riassumeva il procedimento con ricorso depositato il 09.10.2018 nei confronti dell'opposto Dr. D.C.G., dell'altra opponente C.C. - che pure depositava successivamente proprio ricorso in riassunzione - e delle figlie del defunto, C.G. e C.B., coeredi del medesimo, avendo accettato l'eredità relitta dal defunto genitore con il beneficio dell'inventario.

C.G. e C.B. non si costituivano in giudizio, rimanendo contumaci, mentre l'altra parte opponente (C.C.) e l'opposto (D.C. Dr. G.) si costituivano con i procuratori precedenti, richiamando le difese e conclusioni già proposte nel corso del giudizio.

La causa, quindi, istruita con produzione documentale ed assunzione delle prove per interpello e testi ammesse, all'udienza del 20.12.2019, veniva riservata per la decisione, sulle conclusioni delle parti costituite in epigrafe trascritte, con concessione alle stesse dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Così delineato l'ambito del dibattito processuale, deve rilevarsi che alla fattispecie in esame deve trovare applicazione il costante orientamento della Suprema Corte, a mente del quale la parte creditrice che agisca in giudizio per l'inadempimento della parte debitrice deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, posto che incombe sulla debitrice convenuta l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione (v. Cass. Civ., sez. III, 20.01.2015, n. 826; Cass. Civ., sez. III, 16.6.2014, n. 13643; Cass. Civ. sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; cfr. altresì Cass. civ. sez. III, 28 gennaio 2002, n. 982; Cass. civ. sez. lav., 16 luglio 1999, n. 7553; Cass. civ. sez. I, 15 ottobre 1999, n. 11629; Cass. civ. sez. II, 5 dicembre 1994, n. 10446; Cass. civ., sez. II, 17 agosto 1990, n. 8336; Cass. civ., sez. II, 31 marzo 1987, n. 3099).

Nell'opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto opposto conserva la posizione di attore in senso sostanziale, gravando conseguentemente su di lui, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare il credito azionato monitoriamente (cfr. Cass. Civ., sez. II, 31.3.2014, n. 7510; Cass. civ. sez. II, 29 gennaio 1999, n. 807; Cass. civ. sez. lav., 17 novembre 1997, n. 11417; Cass. civ. sez. III, 3 marzo 1994, n. 2124).

Orbene, nel presente giudizio, in conformità con i principi enunciati dal Supremo Collegio nelle citate sentenze, spetta pertanto al convenuto opposto fornire la prova sia dell'avvenuto conferimento da parte delle persone fisiche ed originari opponenti, C.G., C.C. e S.S., dell'incarico professionale, sia delle effettive attività prestate in favore dei clienti in adempimento dell'incarico ricevuto, in relazione alle quali ha avanzato la pretesa creditoria azionata con il decreto opposto, sia dell'entità delle prestazioni eseguite al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo lavoro.

Tanto premesso, ritiene innanzitutto il Giudicante che il Dr. D.C. abbia compiutamente assolto siffatto onere probatorio, dando compiuta dimostrazione dell'avvenuto conferimento dell'incarico professionale da parte dei tre originari opponenti e delle specifiche prestazioni eseguite in adempimento dello stesso incarico, avente ad oggetto lo svolgimento delle attività dirette all'ottenimento della concessione in sanatoria in riferimento ad abusi edilizi relativi alla villa sita in P. R. (già di proprietà della C. s.r.l. e poi, a seguito della liquidazione di detta società, assegnata in comproprietà indivisa ai soci della stessa ed originari opponenti), nonchè l'assistenza nella conduzione delle trattative e nella fase contrattuale in cui si è perfezionata la vendita del compendio immobiliare di cui trattasi.

Sul punto, gli opponenti hanno sostenuto che le prestazioni contemplate nel decreto ingiuntivo opposto rientravano, in realtà, nell'unico incarico che le società del "gruppo" B. 1882 s.p.a. (di cui essi erano i soci) avevano affidato al professionista per il risanamento delle aziende del gruppo e che, quindi, le attività svolte dal Dr. D.C. in relazione alla villa di Porto Rotondo (che non contestavano) erano ricomprese nel più ampio incarico conferito al convenuto opposto al fine di predisporre i piani di risanamento della B. 1882 s.p.a., per attuare i quali essi soci intendevano utilizzare anche il ricavato dalla vendita della stessa villa.

Di contro, il convenuto opposto ha contestato il fondamento degli assunti avversari, deducendo che: a) proprietaria della villa di Porto Rotondo era la C. s.r.l. e, dopo la liquidazione della stessa, i soci di essa, ossia i tre opponenti, con la conseguenza che la B. 1882 s.p.a. non poteva disporre di tale bene in quanto non compreso nel proprio patrimonio sociale; b) in tale prospettiva i tre soci avevano sottoscritto, per espressa accettazione, l'atto di conferimento dell'incarico del 19.3.2008, avente natura ricognitiva dell'incarico già verbalmente conferito al professionista di curare anche la "cessione della villa di Porto Rotondo"; c) non era mai esistito un "gruppo B.", né la B. 1882 s.p.a. era titolare di quote sociali delle altre società della famiglia C. - S. interessate al risanamento o ne aveva il controllo, sicchè la B. 1882 s.p.a. non avrebbe potuto disporre alcunché relativamente alle sorti della C. s.r.l. ed al suo patrimonio; d) la circostanza che gli opponenti mirassero allo scopo di procurarsi il denaro necessario al salvataggio della B. 1882 s.p.a. attraverso la dismissione del patrimonio immobiliare detenuto da alcune società a loro riferibili (o da loro stessi, personalmente) non significava affatto che l'incarico conferito ad esso opposto di predisporre un piano di risanamento della B. 1882 s.p.a. dovesse di necessità comprendere anche tutte le attività volte alla liquidazione del patrimonio immobiliare delle altre società facenti capo ai medesimi opponenti, non potendosi confondere "l'oggetto" dei singoli incarichi affidati al professionista con "lo scopo" che l'assolvimento di tali incarichi avrebbe dovuto perseguire.

Così delineate in sintesi le contrapposte tesi delle parti, deve ritenersi che la prova dell'effettivo conferimento dell'incarico professionale al Dr. D.C. da parte dei tre originari opponenti e delle specifiche prestazioni eseguite dall'opposto si ricava, in primo luogo, dalle precise, circostanziate ed inequivoche dichiarazioni rese dal teste di parte opposta, Dr. R.R., il quale, nel corso della sua deposizione, ha dichiarato di essere stato all'epoca collaboratore dello studio del Dr. D.C. in qualità di tirocinante e, in tale veste, di aver seguito personalmente tutte le attività che il professionista svolgeva; ha confermato, in particolare, che gli incarichi, prima di alienare le quote della società C. S.r.l. proprietaria dell'immobile de quo e poi, cambiando strategia per ragioni di convenienza fiscale, quello di vendere la villa di Porto Rotondo, previamente assegnandola ai soci in comproprietà, erano stati espressamente conferiti al Dr. D.C. dai Sigg. C.G., S.S. e C.C. in occasione di incontri separati con ciascuno di essi e ciò in ragione dei cattivi rapporti interpersonali all'epoca intercorrenti tra i tre; ha altresì confermato che ognuno dei tre opponenti veniva tenuto al corrente, a mezzo di lettere o e - mails che egli stesso redigeva, di ogni singola attività relativa alle trattative per la vendita delle quote societarie prima e dell'immobile poi, nonché dell'attività relativa alla sanatoria edilizia e al rinnovo della concessione demaniale dopo che le relative questioni erano emerse e che tale continuo aggiornamento veniva fatto sia perché vi fosse traccia dell'attività svolta, sia per dimostrare ad ogni singolo interessato che il professionista agiva in posizione di equidistanza rispetto a ciascuno di loro; ha confermato, poi, l'effettiva esecuzione dei viaggi fatti dal professionista ad Olbia per la sanatoria edilizia e per il rinnovo della concessione demaniale; ha confermato le trattative dallo stesso dapprima condotte con tale Dr. M. relativamente all'acquisto delle quote della società intestataria del bene, e poi quelle per la vendita dell'immobile condotte con la agenzia immobiliare che rappresentava l'interessata all'acquisto e con i consulenti della parte acquirente, trattativa che si era poi conclusa con la vendita effettiva.

A ciò si aggiunga che lo stesso C.G., rendendo l'interrogatorio formale deferitogli dal convenuto opposto, ha confessato di avere personalmente affidato all'opposto l'incarico di liquidare il patrimonio immobiliare della C. S.r.l. e di vendere la villa di Porto Rotondo, precisando che il ricavato dell'alienazione era destinato in parte al risanamento della B. s.p.a. ed in parte sarebbe stato a lui versato dalle altre due comproprietarie (e cioè la figlia C.C. e la ex moglie S.S.) quale prezzo della cessione in loro favore delle quote a lui intestate in tutte le società riconducibili alla famiglia: ciò in esecuzione di un accordo esistente con la ex moglie e la figlia secondo il quale egli sarebbe uscito da tutte le compagini societarie comuni.

Lo stesso opponente, sempre in sede di interpello, ha aggiunto, altresì, che proprio per l'esistenza di tale accordo con le altre due socie, che, a suo dire, avevano comune interesse al suo adempimento, riteneva che anche esse avessero conferito identico incarico al Dr. D.C. per quanto di loro competenza.

Inoltre, lo stesso C. ha confessato di avere incaricato il Dr. D.C. di procedere alla regolarizzazione catastale della villa, alla sanatoria edilizia e al rinnovo della concessione demaniale, e che l'opposto vi aveva in effetti provveduto, altresì ragguagliandolo costantemente su ogni singolo sviluppo dell'incarico.

Orbene, è fuor di dubbio che la confessione giudiziale resa dal C. produca i tipici effetti solamente nei confronti del soggetto da cui proviene (e conseguentemente dei suoi eredi), oltre che della parte che la provoca e che non può acquisire valore di prova legale nei riguardi delle altre parti diverse dal confitente, non essendo riconoscibile in capo a costui alcun potere dispositivo in ordine a situazioni giuridiche facenti capo alla sfera giuridica di altri soggetti.

E' altrettanto innegabile, tuttavia, che, in ipotesi di pluralità di parti, la confessione resa da una delle stesse è liberamente apprezzata dal giudice, che può trarre dalla stessa elementi indiziari di giudizio nei confronti delle altre parti (cfr. Cass. 03.8.2017, n. 19327; Cass. n. 20476/2015; Cass. n. 4486/2011), tanto più ove, come nel caso di specie, le dichiarazioni confessorie rese dal C. siano concordanti e si armonizzino con altri elementi probatori acquisiti in atti.

Le esplicite ammissioni rese dal C. nel corso del suo interrogatorio trovano, infatti, pieno riscontro e risultano del tutto concordanti sia con l'articolato contenuto della deposizione testimoniale del Dr. R., sia con la documentazione prodotta in giudizio dalle parti.

In particolare, le dichiarazioni del C. (e del teste R.) trovano piena conferma nel contenuto della lettera di conferimento d'incarico del 19.3.2008 predisposta dal Dr. D.C. che, sebbene indirizzata alla G.B. e F. s.p.a. ed a V. s.r.l. e sottoscritta per accettazione dalla S., nella duplice qualità di Amministratore Delegato della B. 1882 s.p.a. e di Amministratore Unico della V. s.r.l., reca in calce la sottoscrizione "per espressa accettazione" anche dei tre opponenti S.S., C.G. e C.C. (cfr. doc. 5 del fasc. degli opponenti).

Da tale circostanza, invero, può ragionevolmente desumersi che tali soggetti, apponendo la loro sottoscrizione - altrimenti del tutto superflua, stante la duplice sottoscrizione già apposta dalla sig.ra S., quale legale rappresentante di B. 1882 s.p.a. e di V. s.r.l. - e facendo conseguentemente proprio il contenuto dell'atto di data 19.3.2008, abbiano conferito al Dr. D.C. un autonomo e concomitante incarico professionale, in aggiunta a quello rilasciato dalle due società, volto proprio all'ottenimento della sanatoria e all'espletamento dell'attività di assistenza contrattuale per addivenire alla cessione della villa di Porto Rotondo di proprietà della C. s.r.l. (di cui i tre opponenti erano soci), nella prospettiva di divenire comproprietari del bene de quo a seguito della liquidazione di questa società e della successiva assegnazione dell'immobile nei loro confronti.

E proprio nella chiarita prospettiva trova coerente giustificazione la sottoscrizione dei tre opponenti resa in calce al documento di cui trattasi e, in definitiva, il conferimento del contestato incarico al Dr. D.C., dato che né la B. 1882 s.p.a., né la V. s.r.l. potevano disporre della villa di Porto Rotondo che, come già detto, era di proprietà della C. s.r.l. e che successivamente sarebbe divenuta di proprietà dei tre soci di essa, come in effetti è accaduto, avendo i coniugi C. - S. acquisito il diritto di usufrutto e la figlia C. il diritto di nuda proprietà del bene immobile in questione (cfr. doc. 17 del fasc. dell'opposto).

Ed è significativo, al riguardo, che tali soggetti siano stati rappresentati nell'atto di assegnazione del 29.5.2008 a rogito del Notaio E.C. di O. (n. (...) di Rep.) proprio dal Dr. D.C., in virtù di procure speciali a rogito del Notaio P.D. di V., rilasciate dagli interessati rispettivamente il 23 ed il 25 maggio 2008, costituendo tale atto un passaggio essenziale per l'esecuzione del compito di addivenire alla vendita della villa.

D'altra parte, deve escludersi che il contestato incarico rilasciato dai tre opponenti fosse già ricompreso in quello - ben più ampio - conferito prima in data 20.7.2007 dalla B. 1882 s.p.a. al Dr. D.C. e successivamente ribadito ed aggiornato il 19.3.2008 dalla stessa società e da V. s.r.l., sempre al medesimo professionista, e ne costituisse sostanzialmente un duplicato.

Infatti, lo specifico incarico rilasciato dai coniugi C. - S. e dalla figlia C. aveva ad oggetto un ambito più ridotto, relativo alla " Messa in liquidazione di C. s.r.l. con assegnazione dei beni ai soci" (punto h), nonché alla ".... cessione del bene villa di Porto Rotondo come risulta dal preliminare in essere." (punto i) (cfr. doc. 5 fasc. opponenti), nell'ottica di destinare (in tutto o in parte) il ricavato della vendita a terzi della villa alla riduzione della più ampia esposizione debitoria della B. 1882 s.p.a. ed a contribuire al risanamento della stessa, alla quale operazione i tre opponenti erano evidentemente interessati, essendone soci, risanamento che, invece, costituiva l'oggetto principale del concomitante incarico attribuito al medesimo Dr. D.C. delle sopra indicate società.

Ed allora, risulta chiaro che i due incarichi, seppure racchiusi nel medesimo atto, abbiano ad oggetto ambiti diversi e tra di loro non sovrapponibili ma solamente coordinati, e conservino, al contrario, distinta autonomia.

A conferma della raggiunta conclusione, deve rilevarsi che il contenuto dell'atto datato 20.7.2007, redatto dal Dr. D.C., indirizzato alla G.B.F. s.p.a. (ora B. 1882 s.p.a.) e sottoscritto per accettazione dalla Sig.ra S. (legale rappresentante della B. 1882 s.p.a.), ha ad oggetto l'incarico attribuito al professionista, fra l'altro, di curare la revisione del bilancio alla data del 30.6.2007 sia della B. 1882 s.p.a. che delle altre società (tutte riconducibili alla famiglia C. - S.) interessate al piano di ristrutturazione e di risanamento aziendale ai sensi dell'art. 67, 3 comma, lett. d), L.F. specificatamente individuate (V., C.G., B.I., C., C., A. e N.C.), di predisposizione di un piano economico e finanziario da sottoporre al ceto bancario e di concreta attuazione dell'articolato piano di risanamento "assistendo le società nell'esecuzione" (cfr. doc. 1 fasc. opponenti).

L'oggetto dell'incarico integrativo conferito da B. 1882 s.p.a. e da V. s.r.l. al professionista riguardava, oltre alla revisione dei bilanci societari aggiornati alle date del 31.12.2007 e del 29.02.2008 dei bilanci di tali società e di quelle indicate nella lettera d'incarico del 20.7.2007 ed al compimento di tutte le necessarie attività finalizzate al risanamento aziendale, anche, specificatamente, per quel che qui interessa, al punto h): la " Messa in liquidazione di C. s.r.l. con assegnazione dei beni ai soci" e, al punto i), di "Curare la cessione del bene villa di Porto Rotondo come risulta dal preliminare in essere." (cfr. doc. 5 fasc. opponenti), in relazione alle quali prestazioni sia la B. 1882 s.p.a. che la V. s.r.l. erano del tutto estranee, non potendo contare su alcun potere dispositivo o anche solo di controllo, non avendo alcuna partecipazione sulle quote societarie della C. s.r.l., né vantando poteri dominicali sulla villa di Porto Rotondo.

Cosi stando le cose, appare evidente che solamente i tre opponenti potevano conferire uno specifico incarico al Dr. D.C. per il compimento delle specifiche attività sopra indicate (sanatoria della villa e alienazione della stessa), essendo, comunque, interessati, come già detto, alle sorti della B. 1882 s.p.a. ed in particolare a destinare il ricavato della vendita della villa alla ristrutturazione della rilevante esposizione debitoria di questa società, di cui erano soci, risultando la dismissione di tale bene funzionale e strategica al risanamento aziendale.

Alla luce, quindi, delle complessive risultanze processuali ed in particolare delle emergenze documentali e degli esiti dell'espletata attività istruttoria, deve ritenersi pertanto comprovato l'effettivo conferimento dello specifico incarico professionale al Dr. D.C. da parte degli originari opponenti C.G., S.S. e C.C., volto all'ottenimento della concessione in sanatoria in riferimento ad abusi edilizi relativi alla villa sita in P. R. ed all'assistenza nella conduzione delle trattative ed in quella contrattuale finalizzata alla vendita del compendio immobiliare di cui trattasi.

Né la raggiunta conclusione può ritenersi confutata dal contenuto della fattura n. (...) (v. doc. 6 del fasc. degli opponenti), emessa in data 14.5.2008 dal D.C. e intestata e pagata dalla B. 1882 s.p.a., per il fatto che reca la precisazione che "le prestazioni sono state rese tutte nell'interesse della B. 1882 spa, in quanto tutte le operazioni sono funzionali al piano di salvataggio della società stessa..." e dal contenuto dell'atto denominato "Riepilogo allegato alla bozza di Preavviso per B. 1882 s.p.a." che accompagnava la citata fattura n. (...), parimenti depositato dagli opponenti quale doc. 7), in cui si fa espressamente riferimento alla Villa di Porto Rotondo, precisamente identificandola come "pratica sub. n. (...)" (pag. 19), ed alle analitiche attività rese dal professionista, con riferimento alle quali è stato calcolato e pagato dalla B. 1882 s.p.a. il relativo compenso.

Ed invero, in primo luogo, deve rilevarsi che la causale della fattura n. (...) non contiene alcun riferimento all'assistenza prestata dal Dr. D.C. in relazione alla cessione della villa di Porto Rotondo.

Inoltre, non vi è prova che il c.d. "riepilogo" rappresenti il dettaglio analitico effettivamente allegato alla citata fattura.

Al contrario, un apprezzabile elemento di dubbio di segno contrario è rappresentato dal fatto che l'ammontare del compenso indicato in tale "riepilogo" per le prestazioni rese dall'opposto, non solo non coincide, ma si discosta notevolmente dalla somma portata dalla menzionata fattura, essendo pari ad Euro 163.563,56 (al netto della ritenuta d'acconto del 20%) e riportando, invece, il documento fiscale l'importo di Euro 104.800,00 (sempre al netto della ritenuta d'acconto del 20%), il che fa propendere per il fatto che i due documenti non siano in alcun modo tra di loro collegati.

Ma anche a ritenere, per mera ipotesi discorsiva e per completezza di ragionamento - ma tanto deve escludersi per quanto in precedenza argomentato - che il riepilogo cui si è fatto riferimento accompagnasse effettivamente la fattura n. (...), esplicitandone analiticamente i contenuti, non può non rilevarsi che le singole voci che riguardano la villa di Porto Rotondo - che costituiva comunque per la B. 1882 s.p.a. un rilevante elemento di valutazione e di interesse ai fini del risanamento aziendale - attengono alla problematica relativa alla rinnovazione della concessione demaniale del pontile fisso per l'attracco delle imbarcazioni e dell'antistante specchio d'acqua che era venuta a scadere ed hanno ad oggetto, per lo più, compensi relativi a rapporti telefonici intrattenuti dall'opposto con varie figure professionali, a viaggi effettuati in Sardegna e ad incontri con professionisti finalizzati a dare soluzione alla problematica rilevata, il tutto per un compenso complessivo di Euro 6.662,42 (cfr. pagg. 18 e 19 del doc. 7 del fasc. degli opponenti) e non riguardano in alcun modo i compensi - ben più consistenti - dovuti per l'assistenza prestata dal Dr. D.C. per l'ottenimento della concessione in sanatoria degli abusi edilizi riscontrati sulla villa e per l'assistenza nella conduzione delle trattative e nella fase contrattuale finalizzata alla vendita del bene immobile di cui si discute.

Del resto, con il ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 25.6.2009, il Dr. D.C. ha richiesto il pagamento del compenso per l'attività svolta nell'interesse dei tre originari opponenti per ottenere la concessione in sanatoria della villa e per l'assistenza contrattuale finalizzata alla vendita dello stesso bene immobile e non già il riconoscimento del compenso per la diversa attività espletata al fine dell'ottenimento del rinnovo della concessione demaniale del pontile fisso e dell'antistante specchio d'acqua, al cui pagamento peraltro ha provveduto la B. 1882 s.p.a..

Ed allora, nella descritta situazione, appare evidente che le prestazioni professionali del Dr. D.C. sono state rese nell'ambito di distinti incarichi, ciascuno avente una propria autonomia e un ben determinato oggetto, tra di loro non sovrapponibili ma sinergicamente collegati nell'intento finale di conseguire il risanamento della B. 1882 s.p.a., al medesimo conferiti, l'uno, dalla B. 1882 s.p.a. (e da V. s.r.l.) e, l'altro, dai tre originari opponenti S.S., C.G. e C.C..

Ne consegue che l'avvenuto incontestato pagamento da parte della B. 1882 s.p.a. del consistente importo di oltre Euro 500.000,00 per l'attività espletata dal professionista nel proprio interesse (cfr. docc. da 6 a 13 del fasc. degli opponenti), non risulta assorbente e non esime gli opponenti dall'obbligazione a loro carico di corrispondere al Dr. D.C. il compenso dovuto per le prestazioni professionali, del tutto diverse, svolte da quest'ultimo su incarico dei medesimi per l'ottenimento della concessione in sanatoria della villa di Porto Rotondo e per l'assistenza contrattuale prestata per la vendita di tale bene, risultando peraltro documentati sia il rilascio della concessione in sanatoria, che la stipula della compravendita di tale bene immobile (v. docc. 29 e 32 del fasc. dell'opposto).

Nessuna prova, poi, è stata fornita dagli opponenti - che ne erano indubbiamente onerati - circa un loro utile contributo nella definizione della pratica di sanatoria e nello svolgimento delle articolate attività oggetto dell'incarico professionale conferito al Dr. D.C., finalizzate alla vendita della villa di Porto Rotondo e, di conseguenza, alcuna riduzione del compenso spettante al professionista può essere operata ai sensi dell'art. 15 D.M. n. 645 del 1994, relativo alle Tariffe vigenti per i Commercialisti.

Resta da verificare, a questo punto, se l'ammontare del compenso richiesto in pagamento in via monitoria dal convenuto opposto sia congruo rispetto alle prestazioni eseguite e rispettoso delle Tariffe approvate dall'Ordine dei Commercialisti.

Al riguardo, deve ritenersi che secondo il più recente orientamento della Suprema Corte, pienamente condiviso dal Giudicante, la valenza probatoria della liquidazione della parcella da parte del Consiglio dell'Ordine di appartenenza del professionista va limitata alla fase del procedimento monitorio, mentre nel successivo giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. il creditore in favore del quale l'ingiunzione è stata emessa assume (come in precedenza già evidenziato) la veste sostanziale di attore e su di lui incombono i relativi oneri probatori ex art. 2697 c.c., ove vi sia stata contestazione (anche generica) da parte dell'opponente (cfr. Cass. 11.01.2016, n. 230).

Ne deriva che il professionista, nel giudizio di opposizione, è tenuto a dare dimostrazione sia delle prestazioni effettivamente rese, sia dell'entità delle stesse al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo lavoro.

Ciò posto, accertata l'effettiva esecuzione delle attività svolte da parte del Dr. D.C. per conto degli opponenti e gli esiti positivi dell'incarico dai medesimi affidato al professionista (essendo stata ottenuta la concessione in sanatoria della villa e perfezionata la vendita della stessa, per il prezzo stimato di Euro 10.000.000,00), deve ritenersi del tutto congruo e rispettoso delle Tariffe redatte dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti il compenso rivendicato dall'opposto nel ricorso per ingiunzione di pagamento.

Prevede, infatti, l'art. 45 delle vigenti Tariffe prodotte dall'opposto quale doc. 41), che "Per la consulenza ed assistenza nella trattazione e nella stipulazione di contratti, anche traslativi, e nella redazione di atti, di scritture private, di preliminari e per ogni altra prestazione in materia contrattuale relativa all'acquisto, alla vendita o alla permuta......di singoli beni....., al dottore commercialista, tenuto conto dell'attività prestata, spettano onorari determinati, con riferimento al valore della pratica, secondo i seguenti scaglioni: fino a Euro 51.645,69 dal 2% al 5%; per il di più fino a Euro 258.228,45 dall'1,25% al 3%, per il di più fino a Euro 1.032.913,80 dallo 0,75% al 2%; per il di più fino a Euro 2.582.284,50 dall'0,4% all'1,25%; per il di più oltre a Euro 2.582.284,50 dallo 0,2 allo 0,75%".

Tenuto conto, infatti, che la villa di Porto Rotondo è stata venduta per il prezzo di Euro 10.000.000,00 (diecimilioni) e che l'attività compiuta dal Dr. D.C. non si è limitata alla mera assistenza nell'atto di compravendita, ma si è sviluppata nella cura della pratica della sanatoria edilizia, nell'intrattenimento di rapporti con vari professionisti, nella conduzione di trattative con potenziali acquirenti e nell'assistenza nel contratto preliminare di compravendita ed in quello definitivo, risulta evidente che l'ammontare del compenso richiesto, corrispondente a circa l'1% del corrispettivo ricavato dalla vendita della villa di Porto Rotondo, è del tutto congruo e proporzionato alle prestazioni rese nell'interesse degli opponenti, oltre che in linea con le previsioni delle citate Tariffe Professionali.

Così stando le cose, dunque, sotto nessun profilo si rivela fondata la spiegata opposizione e la raggiunta conclusione comporta, all'evidenza, la conferma del decreto ingiuntivo opposto, che è stato correttamente richiesto ed ottenuto dall'ingiungente nei confronti degli opponenti, stante la riscontrata sua autonomia soggettiva e causale e l'esclusione dell'asserita parcellizzazione del credito, con rigetto di ogni altra domanda formulata dai medesimi opponenti.

Deve rilevarsi, da ultimo, che, a seguito dell'avvenuto decesso dell'originario opponente C.G., subentrano nella posizione di costui le coeredi sue figlie C.B. e C.G., solidalmente tenute, quindi, unitamente agli opponenti S.S. e C.C., a corrispondere all'opposto Dr. G.D.C. la somma portata dall'impugnato provvedimento monitorio (Euro 101.736,56), da maggiorarsi di interessi legali dalla domanda al soddisfo.

Per quanto attiene, infine, alla regolamentazione delle spese processuali, in applicazione del principio della soccombenza, va disposta la condanna degli opponenti e delle convenute in riassunzione C.B. e C.G., in via tra di loro solidale, al rimborso delle spese e delle competenze sostenute nel giudizio dal convenuto opposto Dr. G.D.C., alla cui liquidazione si provvede come da dispositivo, mediante la previsione di un importo forfettario, calcolato sulla base dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal D.M. 8 marzo 2018, n. 37, avendo riguardo al valore della controversia (Euro 101.736,56), compreso nello scaglione di riferimento da 52.000,01 a 260.000,00 - con il compenso calcolato ai valori medi per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisoria.
P.Q.M.

Il Tribunale di Vicenza, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:

1. rigetta l'opposizione proposta originariamente da S.S., C.C. e C.G., al quale ultimo sono subentrate le sue coeredi C.B. e C.G., e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 2556/2009, emesso in data 29/30.6.2009 in favore del Dr. G.D.C. ed a carico dei predetti opponenti S.S., C.C. e C.G. (ed ora, in luogo di quest'ultimo, C.B. e C.G.).

2. Rigetta ogni altra domanda proposta in giudizio dagli opponenti.

3: Condanna S.S., C.C., C.B. e C.G., in via tra di loro solidale, alla rifusione in favore del convenuto opposto Dr. G.D.C. delle competenze di lite, che liquida in complessivi Euro 13.430,00 per prestazioni professionali, oltre alle spese generali, I. V. A. e C. P. A. come per legge.

Così deciso in Vicenza, il 11 maggio 2020.

Depositata in Cancelleria il 12 maggio 2020.
Avv. Antonino Sugamele

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