Il promissario acquirente può recedere dal preliminare se manca l'abitabilità o l'agibilità dell'immobile
Si ritiene giustificato il rifiuto del promissario acquirente di stipulare la compravendita definitiva di un immobile che sia privo dei certificati di abitabilità o di agibilità nonché di conformità alla concessione edilizia. Infatti, l'acquirente ha interesse ad acquistare un immobile idoneo ad assolvere a funzione economico-sociale e a soddisfare i bisogni che inducono all'acquisto, e cioè la fruibilità e la commerciabilità del bene. Pertanto, tali certificati sono ritenuti essenziali. Inoltre, i fini della legittimità del recesso di cui all'articolo 1385 c.c., come in materia di risoluzione contrattuale, non è sufficiente l'inadempimento, ma occorre anche la verifica circa la non scarsa importanza prevista dall'articolo 1455 c.c. Il giudice tenere conto dell'effettiva incidenza dell'inadempimento sul sinallagma contrattuale e verificare se, in considerazione della mancata o ritardata esecuzione della prestazione, sia da escludere per la controparte l'utilità del contratto.
• Corte di Cassazione, sezione VI - 3, Ordinanza 20 maggio 2020, n. 9226
12-06-2020 15:09
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