Immediatezza della contestazione e rilevanza penale della condotta
Cassazione penale, sez. IV, 27/02/2020, (ud. 27/02/2020, dep.15/04/2020), n. 12193
Intestazione
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRICCHETTI Renato Giusep - Presidente -
Dott. CAPPELLO Gabriell - rel. Consigliere -
Dott. TANGA Antonio L. - Consigliere -
Dott. BRUNO Mariarosaria - Consigliere -
Dott. CENCI Daniele - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D.S., nato a (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 04/10/2018 della CORTE APPELLO di MESSINA;
svolta la relazione dal Consigliere CAPPELLO GABRIELLA;
lette le conclusioni del PG in persona del sostituto Dott. PINELLI
Mario, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso con adozione dei
provvedimenti di cui all'art. 616 c.p.p..
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Messina ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione presentata nell'interesse di D.S., subita da costui in relazione a un procedimento in cui egli rispondeva del reato di estorsione. Da tale accusa era stato assolto in grado di appello perchè il fatto non sussiste, così ribaltata la decisione di condanna in primo grado e dichiarata la inammissibilità del ricorso proposto dal Procuratore generale.
2. Il processo a carico del ricorrente aveva tratto origine da un'indagine che lo aveva riguardato in quanto, nella qualità di responsabile crediti dell'area affari della Banca Popolare di Lodi, avrebbe costretto D.P.D. a eseguire prestazioni di carattere economico (tra cui la consegna di due micro cars, somme di denaro, ostriche e tonno) in relazione ad alcune pratiche di finanziamento in corso con quell'istituto di credito.
3. Ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo di difensore, il D., formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione di legge e contraddittorietà e illogicità della motivazione con riferimento alla valutazione degli elementi dai quali è stata desunta la condotta gravemente colposa dell'interessato.
La difesa assume, in particolare, che i giudici della riparazione si sarebbero limitati a valorizzare gli elementi posti a fondamento del titolo cautelare, senza considerare le emergenze dibattimentali, avendo il giudice dell'assoluzione dato una diversa lettura ai pur riconosciuti rapporti tra il ricorrente e la persona offesa, la cui mancata audizione nel corso delle indagini preliminari sarebbe stata l'unica causa dell'ingiusta detenzione subita, avendo il D.P., allorquando era stato sentito, subito chiarito la natura di tali rapporti.
Quanto al comportamento successivo all'emissione del titolo, la difesa ha osservato che il D. aveva chiarito la propria posizione sin dall'interrogatorio di garanzia, attivandosi, attraverso specifiche indagini difensive, per acquisire le dichiarazioni della persona offesa.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va rigettato.
2. La Corte peloritana ha tratto gli elementi fattuali sui quali ha fondato la propria decisione dalla stessa sentenza assolutoria, con la quale era stato ribaltato il verdetto di condanna in primo grado.
In sede di merito, infatti, erano stati accertati i rapporti tra i due protagonisti della vicenda e, soprattutto, le consegne di beni dal D.P. al D., lo stesso giudice dell'assoluzione dando atto che le imprese del D.P. o dei suoi familiari avevano in corso di istruttoria pratiche di finanziamento presso l'istituto di credito nel quale il D. rivestiva il ruolo di responsabile dell'ufficio fidi.
In tale veste, pur non avendo poteri decisori, egli si era trovato in condizioni di influenzare le decisioni degli organi preposti e il suo stesso superiore aveva dichiarato di avere chiesto la rimozione dall'incarico proprio per il modo in cui egli gestiva il rapporto con quel gruppo imprenditoriale, già problematico per l'istituto di credito, in modo cioè eccessivamente favorevole al D.P. e poco attento ai rischi che la banca correva (il riferimento è, nell'ordinanza, a movimentazioni anomale, crediti scontati non andati a buon fine, gestione irregolare degli assegni e altro ancora).
Il quadro così delineato aveva trovato conferma anche nel contenuto di alcune intercettazioni, pure richiamate nella sentenza assolutoria e riportate per stralcio nell'ordinanza impugnata. Da esse era emerso che l'istante aveva sostanzialmente sollecitato le regalie al D.P., attivandosi nell'interesse di costui.
In altri termini, secondo la Corte d'appello di Messina, il D. aveva creato i presupposti per l'applicazione della misura cautelare, relazionandosi nei suindicati termini con la presunta persona offesa.
3. Il motivo è infondato.
In linea generale, va ribadito anche in questa sede che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorchè in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (cfr. sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Ma/tese, Rv. 259082, in cui si è ritenuto immune da censure il rigetto della richiesta di indennizzo fondato sulle frequentazioni ambigue consapevolmente intrattenute dall'istante con soggetti appartenenti alla famiglia mafiosa nella quale il giudice della cautela lo aveva ritenuto inserito).
Pertanto, in sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo alla insorgenza del diritto azionato ai sensi dell'art. 314 c.p.p., non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare, pur nell'errore dell'autorità procedente, quel grave quadro indiziante un suo coinvolgimento negli illeciti oggetto d'indagine.
Ai medesimi fini, inoltre, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purchè la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (cfr. sez. 4 n. 19180 del 18/02/2016, Buccini, Rv. 266808) e apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (cfr. sez. 4 n. 27458 del 05/02/2019, Hosni Hachemi Ben Hassen, Rv. 276458).
Quanto alla natura del comportamento ostativo, inoltre, il giudice di merito può valorizzare, ferma la verifica degli altri requisiti, anche scorretti comportamenti deontologici, quando questi, uniti ad altri elementi, configurino una situazione obiettiva idonea ad evocare, secondo un canone di normalità, una fattispecie di reato. Infatti, la violazione di regole deontologiche, proprie di una professione, qualificano di colpa la condotta dell'agente, secondo la nozione estraibile dall'art. 43 c.p., comma 1, risolvendosi nella inosservanza di una data disciplina (cfr. sez. 4 n. 1516 del 17/12/1992, dep. 1993, Pasqua in, Rv. 193228; n. 18152 del 09/02/2010, Motisi, Rv. 247531; n. 4242 del 20/12/2016, dep. 2017, Farina, Rv. 269034, in cui la Corte ha ritenuto integrativa della colpa grave la condotta dell'imputato, pubblico amministratore, che, avendo ricevuto denaro e regalie da imprenditori locali per finalità politiche al di fuori dei canali istituzionali, aveva generato una situazione di ambigua commistione tra amministrazione locale ed imprenditoria; n. 26925 del 15/0572019, Artico Giovanni, Rv. 276293, n. 52871 del 15/11/2016, Tavelli, Rv. 268685, in fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto integrativa della colpa grave la condotta dell'imputato, Ispettore della Polizia di Stato, in servizio presso un Centro di Identificazione ed Espulsione, il quale - violando le disposizioni regolatrici dell'attività della Polizia di Stato - aveva intrattenuto rapporti sessuali con persone che, essendo trattenute nella predetta struttura, si trovavano in una posizione di soggezione nei suoi confronti).
4. Tale essendo, dunque, la cornice di diritto nella quale va esaminato il caso di specie, il provvedimento impugnato è del tutto coerente con i suindicati principi di diritto, avendo la Corte peloritana valorizzato elementi di sicuro rilievo ai fini della verifica demandatale, storicamente confermati nella stessa sentenza assolutoria.
Quanto ai dedotti vizi della motivazione, rammentato che la illogicità può configurare un vizio deducibile solo in quanto manifesta, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), deve rilevarsi che il ricorrente si è limitato a censurare il ragionamento svolto dalla Corte del merito, peraltro in maniera del tutto congrua, logica e non contraddittoria, limitandosi a ribadire più volte l'illegittima valorizzazione di una condotta che è risultata accertata nella sentenza assolutoria e connotata, quantomeno, da opacità nei rapporti con un cliente problematico dell'istituto di credito del quale il D. era dipendente.
5. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2020 19-07-2020 21:14
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