Immissione da area privata - Precedenza di diritto - Spettanza al veicolo in sorpasso nel flusso della circolazione - Sussistenza - Conseguenze.
Cassazione civile SEZ. III
SENTENZA DEL 6 FEBBRAIO 2020, N. 2864
In tema di circolazione stradale, il conducente che, uscendo da area privata, si immette nel flusso della circolazione è obbligato a dare la precedenza ai veicoli transitanti, in marcia normale o di sorpasso, sulla strada favorita e, pertanto, è tenuto ad ispezionare costantemente la strada durante tutta la manovra di immissione (e non soltanto in prossimità dell'incrocio), astenendosi dal compierla qualora non sia in grado di vedere se sia in atto un sorpasso tra veicoli.
Secondo la risalente Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3731 del 1998: L'operatività dell'art. 105 comma settimo del previgente codice della strada, il quale stabilisce che chi si immette nel flusso della circolazione deve dare la precedenza agli altri autoveicoli, presuppone una situazione di fatto caratterizzata dal contemporaneo arrivo di una pluralità di veicoli nell'area interessata dalla manovra di conversione ed è pertanto da escludere quando all'inizio di tale manovra non sopraggiungano altri veicoli i quali siano a distanza tale da far ragionevolmente presumere il felice compimento di essa.
30-10-2020 14:20
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