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Sentenza

In materia di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli l'art. 205...
In materia di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli l'art. 2054 c.c. esprime, in ciascuno dei commi che lo compongono, principi di carattere generale applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione comunque ricevano danni, e quindi anche ai trasportati, quale che sia il titolo del trasporto.
Tribunale di Catania, sez. V, sentenza 31 gennaio 2020, n. 423
Sentenza n. 423/2020 pubbl. il 31/01/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3545/2012 R.G.
promossa da:
D.C. F., nato a (omissis) il (omissis), c.f. (omissis), erede di G. D.C. , nato a (omissis) il (omissis) ed ivi deceduto il
(omissis), P.S., nata a (omissis) il (omissis) , c.f. (omissis), D.C. G. , nata a (omissis) e l'11 febbraio 1992, c.f.
(omissis), residenti in (omissis),, in proprio e nella qualità di eredi di G. D.C. , nato a (omissis), il (omissis), D.C. A. ,
nato a (omissis), il (omissis), c.f. (omissis),, residente in (omissis),, in proprio e quale erede di G. D.C. , nato a
(omissis), il (omissis), ed ivi deceduto il 2 dicembre 2008, P.Gi., nato a (omissis), il (omissis), ed ivi residente in
(omissis), c.f. P.L.G. (omissis), (omissis), nata a (omissis), il (omissis), ed ivi residente in (omissis), c.f. (omissis),
P.Gia., nato a (omissis), l'(omissis), ed ivi residente in (omissis), c.f. (omissis), elettivamente domiciliati in (omissis),
nello studio dell'avv.to Giacomo Giuliano che li rappresenta e difende, unitamente all'avv.to Valerio Cremona, per
procura a margine dell'atto di citazione; Attori
Contro
(omissis), nata a (omissis), e residente in (omissis), c.f. (omissis), C.F., nato a (omissis), il (omissis), ed ivi residente in
(omissis), c.f. (omissis), elettivamente domiciliati in Catania Via Teocrito n. 48 nello studio dell'avv.to Nicolò
Licciardello che li rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta; Convenuti
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Conclusioni
All'udienza del 16 settembre 2019 le parti costituite precisavano le conclusioni come da processo verbale in atti. La
causa veniva posta in decisione previa assegnazione dei termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle
memorie di replica.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato F.D.C. , S.P. , G.D.C. , Antonino De Caro, G.P. , M.C.P. e Giacomo Paglia
convenivano in giudizio, avanti al Tribunale di Catania, G.G. e F.C. .
Esponevano che in data 2 luglio 2008, G. D.C. , nato a Caltagirone il 22 dicembre 1988, trovavasi a bordo
dell'autovettura Opel Tigra targata AC005YA, di proprietà di Grazia Giardina, condotta alla guida da F.C. sul viale
Kennedy di Catania in direzione sud-nord allorquando, intorno alle ore 3,20 circa, giunto nei pressi della piscina
comunale, il guidatore ne perse il controllo ed, azionando il sistema frenante, montò con le ruote di sinistra sulla parte
pavimentata della rotatoria ivi insistente e si diresse sul marciapiede lato est per finire la propria corsa contro la
staccionata del lido Arcobaleno.
Denunciavano che G. D.C. aveva trovato nella data occasione la morte e che i prelievi ematici effettuati su F.C.
avevano rilevato la presenza di un tasso etilico superiore alla norma.
Riferivano che F.C. era stato tratto a giudizio per il reato di omicidio colposo ed aveva patteggiato la pena di anni uno
di reclusione.
Ascrivevano alla esclusiva responsabilità del conducente l'autoveicolo l'evento occorso.
Spiegavano che Groupama Assicurazioni spa, già Nuova Tirrena Assicurazioni spa, società di assicurazioni tenuta alla
RCA dell'autoveicolo a bordo del quale erasi trovato G. D.C. , aveva liquidato ad essi attori un indennizzo complessivo
di €. 700.000,00.
Assumevano che siffatto importo era insufficiente al pieno ristoro dei danni subiti.
Agivano in giudizio, in proprio e nella qualità di eredi di G. D.C. , F.D.C. e S.P. , genitori, e G.D.C. , sorella.
F.D.C. ed A.D.C. agivano altresì nella veste di figli ed eredi legittimi di G. D.C. , nonno paterno, nato a (omissis) ed ivi
deceduto il (omissis).
Esperivano domanda risarcitoria anche G.P. , nonno materno, e M.C.P. e Giacomo Paglia, germani di S.P. e dunque zii
di G. D.C. .
Ciascuno degli attori chiedeva, innanzitutto, condannarsi al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale.
Chiedevano, altresì, condannarsi al pagamento dei seguenti importi:
• F.D.C. , S.P. , e G.D.C. : €. 100.00,00, jure hereditatis, a titolo di danno catastrofale, ed €. 100.000,00 jure proprio a
titolo di danno patrimoniale per la perdita del contributo economico che la vittima, ove fosse rimasta in vita, avrebbe
destinato a loro beneficio.
• F.D.C. e S.P. : €. 20.000,00 a titolo di danno patrimoniale derivante delle spese funerarie.
Integratosi il contraddittorio, si costituivano G.G. e F.C. , i quali eccepivano l'improcedibilità della domanda per il
mancato esperimento del tentativo di conciliazione, contestavano l'allegata esclusiva responsabilità del sinistro,
all'uopo assumendo l'ininfluenza ai fini della decisione della richiamata sentenza penale di patteggiamento, adducevano
il concorso di colpa di G. D.C. per il mancato uso delle cinture di sicurezza, denunciavano l'esorbitanza di quanto
richiesto.
Nelle more del giudizio era ammessa ed espletata la prova orale articolata dalle parti.
Posta in decisione per la prima volta, la causa era rimessa sul ruolo per chiarimenti alle parti.
All'udienza del 16 settembre 2019, la causa era posta definitivamente in decisione, previa concessione dei termini per lo
scambio di memorie conclusionali e repliche.
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Motivi della decisione
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda sì come formulata dalla difesa dei convenuti
sul rilievo del mancato esperimento del previo tentativo obbligatorio di conciliazione.
L'art. 5 comma 1° D.Lgs. 28/2010, per vero prescrivente ratione temporis il procedimento di mediazione, è stato
dichiarato costituzionalmente illegittimo (Corte Costituzionale sent. 272/2012) ed il giudizio per cui è causa risulta
introdotto in data antecedente alla reintroduzione della detta condizione di procedibilità di cui all'art. 2 DL 12 settembre
2014 n. 132.
Nel merito della controversia, osserva il Tribunale che costituisce indirizzo giurisprudenziale consolidato (Cass. 2006 n.
13130 – Cass. 2009 n. 14644 – Cass. 2010 n. 14068) l'orientamento per il quale in materia di responsabilità derivante
dalla circolazione dei veicoli, l'art. 2054 cc esprime, in ciascuno dei commi che lo compongono, principi di carattere
generale applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione comunque ricevano danni, e quindi anche ai trasportati,
quale che sia il titolo del trasporto, di cortesia ovvero contrattuale (oneroso o gratuito), con la conseguenza, in punto di
diritto, che il trasportato, indipendentemente dal titolo del trasporto, può sempre invocare i commi 1 e 2 della
disposizione citata per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente ed anche il comma 3 per far valere
quella solidale del proprietario, che può liberarsi solo provando che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua
volontà ovvero che il conducente ha fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Ben legittima si appalesa, dunque, l'esperita azione risarcitoria nei confronti di G.G. e F.C. , rispettivamente
proprietaria e conducente dell'autoveicolo Opel Tigra targata AC005YA, a bordo della quale trovavasi G. D.C. all'atto
del sinistro.
La dinamica del sinistro per cui è causa non può essere inferta tout court dalla sentenza penale di patteggiamento
emessa nei confronti di F.C. .
E' noto, a tal riguardo, che la sentenza ex art. 444 cpp, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia
di vincolo né di giudicato, atteso che una sentenza penale può avere effetti preclusivi o vincolanti in sede civile solo se
tali effetti siano previsti dalla legge, mentre nel caso della sentenza penale di patteggiamento esiste, al contrario, una
norma espressa che ne proclama l'inefficacia agli effetti civili (art. 445 cpp).
Ben deve dirsi, tuttavia, che rappresenta egualmente un elemento di prova che, se non può comunque essere utilizzato in
via esclusiva per la formazione del proprio convincimento (epperò cfr. Cass. 2019 n. 3643, secondo la quale costituisce
comunque un importante elemento probatorio per il giudizio civile, in quanto presuppone pur sempre una ammissione
di colpevolezza che esonera la controparte dall'onere della prova ed impone al Giudice di merito, il quale voglia
disconoscere tale efficacia probatoria, di spiegare le ragioni per le quali l'imputato abbia ammesso una sua
insussistente responsabilità ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione), costituisce un elemento di
convincimento liberamente apprezzabile dal giudice, e dunque in sostanza un indizio che può acquistare efficacia
probatoria se valutato insieme ad altri che abbiano i requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729
cc (Cass. 2018 n. 20170).
Nel caso a mano, si è trattato di un sinistro autonomo occorso per la perdita di controllo dell'autovettura la cui marcia,
nel mentre che transitava sul viale Kennedy di Catania in direzione sud-nord, è stata interrotta, nei pressi della piscina
comunale, dall'improvvisa attivazione del sistema frenante in guisa che l'autoveicolo è montato con le ruote di sinistra
sulla parte pavimentata della rotatoria ivi insistente, si è diretto sul marciapiede lato est ed ha finito la propria corsa
contro la staccionata del lido Arcobaleno.
Nello specifico, la dinamica del sinistro, peraltro nemmeno contrastata dalla difesa dei convenuti, ha trovato conferma
indiziaria, tanto più in mancanza di qualsivoglia ricostruzione contraria, nelle tracce di frenata impresse sull'asfalto per
circa mt. 20,20, nelle solcature del pneumatico forato sulla pavimentazione della rotatoria e sul prato e nella riscontrata
rottura della staccionata in legno, a distanza di mt. 28,30 dalla quale ha finito la corsa l'autovettura (cfr. il processo
verbale di sopralluogo dei VVUU, facente fede in parte qua fino a querela di falso).
Ebbene, posto che non possono esservi dubbi sulla rilevata ed incontrastata presenza di un tasso etilico superiore alla
norma (cfr. certificato ASP Catania del 7 agosto 2008), ritiene il Tribunale che l'essersi posto alla guida in stato di
ebrezza segni ineludibilmente l'esclusiva responsabilità di F.C. , tanto più grave perché accompagnata da una velocità
del tutto inadeguata alla condizione dei luoghi, sì come contrassegnati dallo spartitraffico centrale e dalla insistente
rotatoria.
Nessun concorso di colpa è dato configurare a carico del De Caro per il mancato uso delle cinture di sicurezza,
circostanza della quale costituiscono prova le acquisite informazioni testimoniali.
La ricognizione del cadavere effettuato dal medico-legale nell'ambito delle indagini preliminari attesta, insieme ad
altro, un “esteso squarcio all'emilato destro del volto con …disarticolazione delle ossa della mandibola e della
mascella”, oltre che “ampia discontinuità del cuoio capelluto con parziale scotennamento e motilità preternaturale
delle ossa tecali”: si tratta di lesioni - del tutto coerenti con la ricostruzione dell'impatto offerta dai testimoni oculari,
comunque, avvalorata dal processo verbale di sopralluogo della Polizia Municipale e dalle allegate fotografie
raffiguranti la rottura integrale del lunotto retrostante - che inducono a ritenere che G. D.C. , seduto sul sedile posteriore
dell'autoveicolo, è stato colpito alla testa dalla staccionata penetrata all'interno dell'abitacolo in guisa
che, con tutta evidenza, l'indosso della cintura di sicurezza non avrebbe potuto in alcun modo evitare e/o ridurre, in uno
all'impatto, la natura delle lesioni che hanno condotto al decesso.
Il riconoscimento dell'an debeatur non è inficiato dalla scrittura privata a mezzo della quale alcuni degli odierni attori -
a seguito dell'atto di transazione con il quale Groupama Assicurazioni spa, già Nuova Tirrenia Assicurazioni spa,
società di assicurazioni tenuta alla RCA dell'autoveicolo a bordo del quale trovavasi G. D.C. , ha liquidato, nei limiti
del massimale di polizza, la complessiva somma di €. 774.685,35 - hanno dichiarato di rinunciare, in favore di F.D.C. ,
S.P. e G.D.C. , alle “somme loro spettanti in conseguenza della citata transazione”.
Contrariamente a quanto allegato dai convenuti in seno alla comparsa conclusionale, nessuna remissione del debito è
mai intervenuta in favore del condebitore solidale, l'atto di rinuncia afferisce esplicitamente, non già al diritto di
risarcimento rimasto insoddisfatto, bensì alle sole somme riconosciute in via transattiva, comunque, ben al contrario, in
seno alla scrittura privata di transazione è dato di riscontrare la esplicita riserva di azione per il di più rimasto
insoddisfatto nei “confronti dell'assicurato e di chiunque altro obbligato e/o responsabile”.
Venendo a valutare le relative conseguenze risarcibili, vanno esaminate le singole poste di danno reclamate dagli attori,
agenti sia nella veste di eredi, sia in proprio.
In primo luogo, il danno morale soggettivo, asseritamente patito dal De Caro nel periodo intercorrente tra l'impatto ed il
decesso, il cui risarcimento è preteso iure hereditatis da F.D.C. , S.P. e G.D.C. , rispettivamente, padre, madre e sorella
del de cuius.
In proposito, le S.U., sentenza n. 15350/15 (vedi anche Cass. 22451/17), si sono pronunciate sulla controversa questione
della risarcibilità agli eredi dei danni patiti dalla vittima deceduta in conseguenza a condotta illecita, precisando che i
danni non patrimoniali risarcibili alla vittima, trasmissibili iure hereditatis, possono distinguersi nel danno biologico”
(cd. “danno terminale), inteso quale lesione al bene salute, consistente nei postumi invalidanti che hanno caratterizzato
la durata concreta del periodo di vita del danneggiato dal momento della lesione fino al decesso, e nel danno morale cd.
soggettivo (c.d. danno catastrofale), che consiste nello stato di sofferenza patito dalla vittima nell'assistere al
progressivo svolgimento della propria condizione esistenziale verso la morte e la cui risarcibilità presuppone la prova
della cosciente e lucida percezione dell'ineluttabilità della propria fine (cfr. Cass. 11601/05; Sez. Un. 26972/08).
Da ultimo, Cass. 2019 n. 21837 che ha confermato l'indicato orientamento sancendo il seguente principio di diritto: “In
tema di danno non patrimoniale risarcibile in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello
biologico terminale si distinguono, in quanto il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico)
consiste nel pregiudizio subìto dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire
l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo
intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'intensità della sofferenza medesima; mentre il secondo, quale
pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste, per il tempo della
permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della
vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte
intercorra un apprezzabile lasso di tempo. Dai pregiudizi risarcibili "iure hereditatis" si differenzia radicalmente il
danno da perdita del
rapporto parentale che spetta "iure proprio" ai congiunti per la lesione della relazione parentale che li legava al
defunto e che è risarcibile se sia provata l'effettività e la consistenza di tale relazione, ma non anche il rapporto di
convivenza, non assurgendo quest'ultimo a connotato minimo di relativa esistenza”.
Ebbene, nel caso a mano, è specificatamente richiesto, non già il danno biologico terminale, bensì il risarcimento del
pretium doloris che si vorrebbe subito dalla vittima a ristoro della sofferenza psichica provata nel lasso di tempo che ha
preceduto la morte.
Senonchè, entrambi i testi oculari dell'accaduto, presenti a bordo dell'autovettura, hanno riferito che, dopo essere usciti
dall'abitacolo dell'autovettura a seguito dell'impatto, essendosi resi conto che il povero De Caro era rimasto all'interno,
sono subito rientrati ed hanno verificato che era sopraggiunto già il decesso: tanto è sufficiente, a petto della estrema
rapidità della vicenda e delle gravissime lesioni riportate, sì come attestate dal medico-legale in sede di ricognizione del
cadavere, per ritenere verosimile l'immediato decesso e, con esso, escludere qualsivoglia consapevolezza
dell'approssimarsi della propria fine.
La domanda va dunque rigettata in parte qua.
Altrettale statuizione di rigetto va emessa riguardo al preteso diritto al risarcimento del danno patrimoniale che F.D.C.
e S.P. , genitori, e G.D.C. , sorella, assumono di avere subito per il venir meno delle aspettative di un contributo
economico che il povero Giambattista avrebbe potuto assicurare, se solo fosse rimasto in vita, alla fine del corso di
studi.
E' stato ritenuto dalla Corte di Cassazione (Cass. 2002 n. 2962 – Cass. 2002 n. 15103 – Cass. 2004 n. 8333 – Cass.
2005 n. 8002 – Cass. 2014 n. 759) che l'aspettativa degli stretti congiunti ad un
contributo economico da parte del familiare prematuramente scomparso, intanto integra il danno futuro risarcibile, in
quanto sia possibile presumere in base ad un criterio di normalità fondato su tutte le circostanze del caso concreto che la
persona deceduta avrebbe effettivamente apportato un contributo economico od anche solo supporre, sulla base
dell'insieme delle circostanze attuali, che nel futuro i familiari si sarebbero potuti trovare in uno stato di indigenza tale
da aver bisogno della corresponsione di alimenti senza che nessun altro avesse potuto prestarli.
Sarebbe stato allora necessario che i coniugi D.C./P. e la sorella G.D.C. avessero assolto, ai fini della liquidazione del
danno patrimoniale futuro, all'onere di provare, anche per mezzo di presunzioni semplici, che il figlio deceduto avrebbe
contribuito ai bisogni della famiglia.
Essi, tuttavia, si sono limitati ad inferire l'assunto per il quale il ragazzo, iscritto alla facoltà di medicina e chirurgia
dell'Università di Catania, avrebbe aiutato sia i genitori che la sorella dalla mera circostanza che il brillante corso
universitario sin ad allora ottenuto gli avrebbe assicurato redditi più elevati di quelli del padre, infermiere professionale
specializzato, e della madre, pur essa percettrice di reddito: senonchè, considerato che i coniugi D.C. /P. non hanno
allegato speciali difficoltà economiche nel mantenimento della famiglia, e neppure dedotto qualsivoglia impedimento al
pieno dispiegamento del corso di studi dell'altra figlia, è verosimile, ben al contrario, che nessuna necessità di apporto
economico sarebbe stata richiesta e che il miglior status sociale che sarebbe stato acquisito con il conseguimento della
laurea in medicina sarebbe stato a tutto ed esclusivo vantaggio di G. che ne avrebbe beneficiato per sé e per la sua futura
famiglia.
L'acquisita circostanza che G. collaborava con il padre in campagna (testi A.A., C.R., Gia. D.C.) non permette, a parere
del Tribunale, in considerazione dell'estrema genericità delle deposizioni e della mancanza di qualsivoglia elemento
connotante
l'esercizio di un'azienda agricola, di riconoscere altrimenti il contributo personale di capacità tecnica, di esperienza, di
personale interesse che la vittima avrebbe apportato alla gestione tecnica o amministrativa della relativa azienda,
laddove le argomentazioni al riguardo offerte dalla difesa attorea circa il preteso contributo economico non sono
pertinenti perché riguardano le probabilità che la vittima trovasse un miglior lavoro ma non la destinazione del reddito
al nucleo familiare di origine.
Insomma, non vi sono elementi da cui presumere che una parte del reddito sarebbe stata devoluta ai genitori ed alla
sorella e, come è normale che sia, salvo casi particolari legati all'indigenza dei genitori od a patologie invalidanti dei
fratelli, secondo l'id quod plerumque accidit, è ben verosimile che il ragazzo avrebbe destinato il suo reddito alle
esigenze personali e del nucleo familiare che avrebbe costituito.
Come richiesto, spetta, per contro, agli attori il ristoro del danno morale iure proprio, che nella sua accezione più ampia
può essere ricondotto alla sofferenza, al dispiacere ed al patema d'animo subiti dai prossimi congiunti al momento della
perdita del loro familiare e, quindi, secondo l'orientamento affermatosi in seno alla Suprema Corte a partire dalle due
pronuncia Sezioni Unite (Cass., S.U., 11.11.2008 n. 26972 e Cass., S.U., 11.11.2008 n. 26973), al danno da perdita del
rapporto parentale quale sofferenza che accompagna i familiari per tutta la loro vita (Cass. 17.12.2015 n. 25351; Cass.
civ. 12.2.2010 n. 3357).
Tale danno va ristorato integralmente attraverso l'applicazione del criterio di valutazione equitativa in virtù del
combinato disposto degli artt. 1223 e 2056 cod. civ. (Cass. 9.5.2011 n. 10107), e seppur non può ritenersi sussistente in
re ipsa, può senz'altro desumersi in via presuntiva dalle stesse allegazioni
riguardanti il fatto storico dedotto in giudizio ed il legame di parentela ed affettivo intercorrente con la vittima.
Da Ultimo, Cass. 2019 n. 28989 a tenore della quale “In tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto
parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i
profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza
morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità
del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la
maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una
configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed
ogni altra circostanza del caso”.
In generale, d'altra parte, la giurisprudenza di legittimità sostiene che, in caso di domanda di risarcimento del danno non
patrimoniale "da uccisione", proposta "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare la effettività
e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo
di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove
l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno; infatti, non essendo condivisibile limitare la "società naturale",
cui fa riferimento l'art. 29 Cost., all'ambito ristretto della sola cd. "famiglia nucleare", il rapporto nonni-nipoti non può
essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente,
nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l'esistenza di rapporti
costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto (Cass. 2017 n. 29332 Cass. 2016 n. 21230).
Ciò posto, quanto alla posizione di F.D.C. e S.P. , genitori di G. D.C. , e di G.D.C. , sorella, le attestate circostanze che
il ragazzo “era sempre disponibile nei confronti del padre, della madre e della sorella” e che i genitori “hanno sempre
partecipato attivamente alla vita del figlio ed alle attività scolastiche e ludiche” (deposizioni rese da Antonio Affè,
amico di famiglia di vecchia data, e da Cinzia Romano, prossima congiunta), specificatamente confermate dalle
fotografie allegate in atti, certificano significativamente l'intensità della relazione affettiva, laddove, ancor di più, la
qualità di “studente modello, metodico ed impegnato in qualsiasi attività proposta, fortemente motivato a perseguire
risultati ottimi” rende chiare le legittime aspettative di vita che i genitori riversavano sul figlio e la conseguente
gravissima perdita di sostegno morale che la morte ha prematuramente causato.
Quanto alla posizione dei nonni G.P. , G. D.C. , nato il 2 novembre 1915 e deceduto il 2 dicembre 2008, e, per esso, di
F. ed A.D.C., e degli zii M.C.P. e Gia.P., le deposizioni testimoniali danno prova di un legame alimentato dalle normali
occasioni di vita familiare (feste, ricorrenze, gite) ed attestano, con specifico riferimento al nonno paterno, la sua
residenza, almeno per qualche anno, in luogo viciniore al domicilio di G. e il sostegno che il ragazzo gli assicurava per i
lavori di campagna.
Ai fini della quantificazione del danno morale, il parametro di riferimento è dato dalle tabelle adottate dal Tribunale di
Milano per l'anno 2018, in quanto idonee ad esprimere valori che per il fatto stesso che hanno «svolto efficacia
persuasiva di gran lunga prevalente nelle applicazioni giurisprudenziali, sono idonee a meglio individuare il concetto di
liquidazione equitativa di quel danno» (Cass. Civ. 25 febbraio 2014, n. 4447); ne consegue:
F.D.C. e S.P.
- tenuto conto del legame che li legava al ragazzo, dell'età che avevano all'epoca della perdita del figlio (50 anni, il
padre, 51, la madre), dell'età del figlio (20 anni) e della conseguente assai consistente aspettativa di rapporto affettivo,
della convivenza, della specifica tragicità del sinistro, ben appare lecito liquidare il danno in misura prossima a quella
massima prevista dalle tabelle del Tribunale di Milano nella quantificazione del danno da perdita per morte di un figlio,
e quindi determinarlo, per ciascuno, in € 300.000,00.
G.D.C.
- tenuto conto del legame che la legava al ragazzo (sorella germana), dell'età che aveva all'epoca della perdita del
fratello (16 anni), dello speciale peso specifico della perdita affettiva (essendo l'unico fratello nel quale avrebbe potuto
trovare utile conforto nel dispiegarsi della vita), il danno morale può essere liquidato, anche in tal caso, in misura
prossima a quella massima prevista dalle tabelle del Tribunale di Milano per la quantificazione del danno da perdita per
morte di un fratello, e quindi determinarlo in € 100.000,00.
G. D.C. , nonno paterno, e, per esso, F.D.C. ed A. D.C., eredi aventi causa
- detto che non vi è prova che la morte occorsa a soli cinque mesi dall'evento sia riconducibile alle sofferenze per la
scomparsa del nipote e neppure che tal decesso abbia determinato qualsivoglia mutamento delle abitudini di vita, resta
l'indicata natura ed intensità del legame familiare, segnato dalla particolare vicinanza della casa di abitazione e dalla
collaborazione assicurata dal ragazzo nei lavori di campagna, elementi che inducono a liquidare, tenuto conto dell'età
assai avanzata al momento del sinistro, €. 50.000,00, in valori monetari attuali.
G.P. , nonno materno, e M.C.P. e Gia. P., zii materni:
- le acquisizioni probatorie attestanti un legame affettivo connotato dalla comunanza di feste ed occasioni di ricorrenza,
inducono a liquidare il danno parentale, in mancanza di ulteriori e specifici elementi di giudizio circa la quantità e la
qualità dell'alterazione della vita familiare, in favore del primo, convivente con il ragazzo per alcuni anni della sua vita,
in complessivi €. 20.000,00, ed, in favore dei secondi, in €. 15.000,00 per ciascuno in valori monetari attuali.
Va in ultimo riconosciuto, in favore di F.D.C. , il diritto al rimborso delle spese funerarie sostenute per la morte del
figlio: sono, nel complesso €. 2.260,30, in essi compresi €. 2.200,00 per il confezionamento del cofano funebre ed il
trasporto ed €. 60,30 quale tassa di tumulazione corrisposta all'ente pubblico.
La domanda, per contro, non può trovare accoglimento per il capo afferente alle spese sostenute per la costruzione del
sepolcro con l'annesso monumentino che, in quanto destinato a ricoverare 6 persone, non è esclusivamente correlabile
alla vicenda per cui è causa e costituisce comunque un esborso superfluo.
Gli odierni attori hanno sottoscritto con Groupama Assicurazioni spa, società di assicurazione tenuta alla RCA
dell'autoveicolo, atto di transazione e quietanza, nei limiti del massimale di polizza, per complessivi €. 774.685,00.
Siffatto importo, al netto dei compensi di avvocato (€. 75.000,00) va ovviamente portato in detrazione rispetto a quanto
riconosciuto con la presente statuizione, potendosi soltanto liquidare, a carico di
G.G. e F.C. , la quota-parte differenziale del diritto risarcitorio rimasto insoddisfatto.
Trattandosi di somma omnicomprensiva (€. 699.685,00), al fine di individuare la quota-parte di indennizzo liquidata in
favore di ciascuno degli istanti, si appalesa la necessità di porre le distinte entità numeriche in rapporto di proporzione,
dovendosi comunque tralasciare la successiva rinuncia, attinente ai rapporti interni, che alcuni di essi hanno dichiarato
di effettuare in favore di F.D.C. , S.P. e G.D.C. .
Mettendo in rapporto proporzionale il diritto risarcitorio a ciascuno degli attori spettanti e l'indennizzo da ciascuno
conseguito in via transattiva, l'importo di €. 699.685,00 va così ripartito:
F.D.C. , €. 269.900,00
S.P. , €. 269,900,00
G.D.C. , €. 90.940,00
A.D.C. e F.D.C. , quali eredi di G. D.C. , €. 34.980,00,
Gi.P., €. 13.985,00,
M.C. P., €. 9.990,00,
GIA. P., €. 9.990,00.
Detratti i suindicati importi, viene a consolidarsi il riconoscimento dei seguenti diritti risarcitori:
F.D.C. , €. 32.360,30,
S.P. , €. 30.100,00,
G.D.C. , €. 9.060,00,
A.D.C. e F.D.C. , quali eredi di G. D.C. , €. 15.020,00,
Gi.P., €. 6.015,00,
M.C.P., €. 5.010,00,
G.P., €. 5.010,00.
Dalla data di pronunzia della sentenza sono dovuti i soli interessi legali sino al soddisfo.
L'esito del giudizio impone la condanna di parte convenuta, in solido, alla refusione delle spese processuali: esse sono
liquidate a misura del DM 37/2018.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3545/2012 RG, così statuisce:
condanna G.G. e F.C. , in solido tra di loro, al pagamento, dei seguenti importi: F.D.C. , €. 32.360,30, S.P. , €.
30.100,00, G.D.C. , €. 9.060,00, A.D.C. e F.D.C. , quali eredi di G. D.C. , €. 15.020,00, Gi.P., €. 6.015,00, M.C. P., €.
5.010,00, Gia. P., €. 5.010,00 in valori monetari attuali, oltre interessi legali dal dì della sentenza sino al soddisfo.
Condanna G.G. e F.C. alla refusione, in favore degli attori in solido, delle spese processuali che si liquidano in
complessivi €. 14.896,00, in essi compresi €. 1578,00 per esborsi, oltre iva, cpa e spese generali.
Così deciso in Catania, in data 29 gennaio 2020.
Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
Avv. Antonino Sugamele

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