L’art. 173, D.P.R. n. 156/1973 come modificato dall’art. 1, D.L. n. 460/1974, convertito in L. n. 588/ 1974, ha attribuito alla pubblica amministrazione il potere di variare il tasso di interesse relativo ai buoni gia` emessi con decreto da pubblicarsi in Gazzetta ufficiale.
Buoni fruttiferi postali
Cassazione civile, Sez. un., 11 febbraio 2019, n. 3963
– Pres. Mammone – Rel., Est. Bisogni – P.M. Salvato
(conf.) – S.G. (avv. Chimera) – Poste Italiane SpA
(avv. Astorri) – Cassa Depositi e Prestiti – Ministero
dell'Economia e delle Finanze (Avvocatura Generale
dello Stato). Conferma App. Palermo 8 marzo 2016.
Interessi – Buoni fruttiferi postali – Integrazione del
contratto – Pubblicazione in Gazzetta ufficiale variazione
tasso di interesse – Condizione necessaria e
sufficiente
L'art. 173, D.P.R. n. 156/1973 come modificato dall'art.
1, D.L. n. 460/1974, convertito in L. n. 588/
1974, ha attribuito alla pubblica amministrazione il
potere di variare il tasso di interesse relativo ai buoni gia` emessi con decreto da pubblicarsi in Gazzetta ufficiale.
La norma di cui all'art. 173, D.P.R. n. 156/1973
nel testo cosı`novellato prevede un meccanismo di integrazione
contrattuale riferibile alla disposizione dell'art.
1339 c.c. La conoscenza della successiva variazione peggiorativa
del tasso di interesse deriva dalla pubblicita`
legale del decreto ministeriale di variazione del saggio
di interesse mediante la pubblicazione in Gazzetta ufficiale,
oltre che dal generale principio della conoscenza
della norma che ha attribuito alla pubblica amministrazione
il potere di variazione del saggio di interesse anche
con riferimento ai titoli gia` emessi e sottoscritti. La
variazione unilaterale del tasso di interesse disposta
dalla P.A. ha attribuito al risparmiatore il diritto di
recesso consentendogli di chiedere la riscossione dei
buoni con gli interessi corrispondenti al tasso originario,
ovvero la facolta` di non recedere dall'investimento
che avrebbe da quel momento prodotto gli interessi di
cui al decreto di variazione, fatto salvo il diritto del
risparmiatore di ottenere la corresponsione degli interessi
originariamente fissati per il periodo precedente
alla variazione. (Massima)
31-01-2020 07:33
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