L'istanza di mediazione
Sovvertendo l'originaria versione del d. lgs. n. 28/2010, che aveva deliberatamente scelto di non fissare nessun criterio utile ad individuare l'organismo di conciliazione competente in relazione all'oggetto della domanda di mediazione, nel 2013, in occasione della reintroduzione dell'istituto della mediazione obbligatoria (sulla relativa questione, v. bussola “mediazione in generale”), il d.l. n. 69/2013, convertito in l. n. 198/2013 ha modificato il 1° comma dell'art. 4, prevedendo che la domanda di mediazione deve essere depositata presso un organismo avente sede nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.
Argomentando dall'art. 28 c.p.c., si ritiene in dottrina che, mancando un'espressa indicazione da parte del legislatore, a questo criterio non si può attribuire natura inderogabile (VACCARI, Il rebus della competenza territoriale dell'organismo di mediazione nell'epoca “del fare”: una proposta di soluzione, in www.judicium.it; in giurisprudenza, Trib. Milano, 29 ottobre 2013).
Il silenzio della legge, inoltre, rende controverso se per determinare la competenza dell'organismo di mediazione si debba guardare esclusivamente alla sede legale o se la domanda possa essere presentata presso una sede secondaria dell'organismo. Con la Circolare del 27 novembre 2013, il Ministero della Giustizia ha chiarito che “la individuazione dell'organismo di mediazione competente a ricevere l'istanza va fatta tenuto conto del luogo ove lo stesso ha la sede principale o le sedi secondarie; condizione necessaria è che le suddette sedi siano state regolarmente comunicate a questa amministrazione ed oggetto di provvedimento d'iscrizione”.
Laddove vengano proposte più domande inerenti la stessa controversia, è espressamente stabilito che la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso cui è stata depositata la prima domanda (art. 4, 1° comma, d.lgs. 28/2010).
L'istanza di mediazione dovrà indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa. Al riguardo, non è dubbio che l'istanza, in quanto atto introduttivo di un procedimento, assolva agli stessi scopi della domanda giudiziale, per cui non basta limitarsi ad indicare il nome delle parti, occorrrendo una specifica indicazione delle loro generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e/o domicilio, codice fiscale; e, se si tratta di enti, società o altre persone giuridiche, la denominazione o la ditta con l'indicazione dell'organo o dell'ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio). Discorso analogo va ripetuto per l'oggetto e il titolo della pretesa, i quali dovranno essere indicate con attenzione e precisione, giacché permettono:
a)l'individuazione dell'ambito delle pretese delle parti;
b)la produzione degli effetti della domanda di cui all'art. 5, 6° comma, del d.lgs. n. 28/2010;
c)nel caso in cui la mediazione costituisca condizione di azionabilità del giudizio, la verifica da parte del giudice del futuro processo di merito della procedibilità della domanda, acclarando che il diritto per il quale si procede è lo stesso azionato dinanzi al mediatore.
In evidenza
Dal 3° comma dell'art. 3 d.lgs. 28/2010, secondo cui gli atti compiuti in sede di mediazione non sono soggetti a particolare formalità, si può desumere che all'intero procedimento di mediazione non sono applicabili i principi codicistici in materia di nullità degli atti processuali, “a cominciare dai principi di tassatività e di strumentalità enunciati dall'art. 156, per finire al disposto dell'art 159, 1° comma” (IMPAGNATIELLO, La domanda di mediazione: forma, contenuto, effetti, in www.judicium.it), con l'ulteriore conseguenza di evitare che l'accordo conciliativo possa essere inficiato dalla eventuale nullità degli atti che lo hanno preceduto.
Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data di deposito dell'istanza ovvero alla scadenza del termine fissato dal Giudice per il relativo deposito (peraltro non soggetto a sospensione feriale).
Sebbene la legge discorra solo di deposito, nulla impedisce che i regolamenti di procedura degli organismi prevedano diverse modalità di proposizione dell'istanza: dall'invio a mezzo posta elettronica (semplice e certificata) alla raccomandata, dalla posta ordinaria al fax.
Quanto agli effetti sostanziali che la domanda di mediazione è in grado di produrre, stabilisce il 6° comma dell'art. 5 che «dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo».
Nonostante la norma sia collocata all'interno dell'art. 5 del decreto, che prevede i casi di mediazione “obbligatoria”, non pare dubbio che essa operi in tutte le tipologie di mediazione, non essendovi alcuna ragione per differenziare il trattamento della mediazione facoltativa rispetto a quella obbligatoria o demandata.
La norma afferma che il momento nel quale la domanda produce i propri effetti su prescrizione e decadenza è rappresentato dalla «comunicazione alle altre parti».
La stessa norma, come già accennato, equipara espressamente gli effetti dell'istanza di mediazione agli effetti della domanda giudiziale: dunque, si produrrà l'effetto interruttivo della prescrizione (art. 2943, 1° comma, c.c.), nonché quello sospensivo (contra IMPAGNATIELLO, La domanda, cit., secondo cui mancando una disposizione che specifichi fino a quando si produca quest'effetto, appare dubbio che possa operare anche l'effetto sospensivo).
Del pari, si produrrà l'effetto impeditivo della decadenza, precisandosi tuttavia che, nel caso di fallimento della procedura di mediazione, il termine decadenziale prende a decorrere dal deposito del verbale presso la segreteria dell'organismo di mediazione.
A parte quanto già osservato con riferimento alla prescrizione e decadenza, “la domanda di mediazione non produce alcun altro degli effetti sostanziali che la legge collega in via esclusiva alla proposizione della domanda giudiziale: si pensi alla restituzione dei frutti da parte del possessore di buona fede (artt. 1148 c.c.), del donatario (art. 807 c.c.) o del successibile che abbia subito l'azione di riduzione (art. 561, 2° comma, c.c.); alla corresponsione degli interessi sugli interessi (art. 1283 c.c.); all'obbligo del convenuto in rivendica di custodire il bene (art. 948 c.c.); all'effetto preclusivo della domanda di esecuzione del contratto conseguente alla proposizione della domanda di risoluzione (art. 1453, 2° comma, c.c.)”: così IMPAGNATIELLO, La domanda, cit..
Infine, la domanda di mediazione non è soggetta a trascrizione; al fine di assicurare che il ricorso alla mediazione non sia di ostacolo all'«accesso alla giustizia», l'art. 5, 3° comma, d.lgs. 28/2010 ha espressamente previsto che lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la trascrizione della domanda giudiziale, ciò sempre che la domanda giudiziale sia notificata (arg. ex art. 2658, 2° comma, c.c.) e che la causa sia tempestivamente iscritta a ruolo. In tal caso, però, l'effetto “prenotativo” della trascrizione della domanda resta riferibile solo alla sentenza di accoglimento, non avendo alcun rilievo nel caso in cui si trascriva l'accordo di conciliazione (non avendo quest'ultimo alcun collegamento con la domanda giudiziale).
14-06-2020 15:15
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