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Sentenza

L’omesso ovvero il tardivo deposito del ricorso per cassazione a seguito della s...
L’omesso ovvero il tardivo deposito del ricorso per cassazione a seguito della scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame determina la sua improcedibilità, la quale può essere rilevata anche d’ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente, posto che il principio – sancito dall’art. 156 c.p.c. – di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all’inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 16 gennaio – 6 agosto 2020, n. 16799
Presidente D'Ascola – Relatore Abete

 

Motivi in fatto ed in diritto

1. C.I. ha notificato in data 31.5.2019 al Ministero dell'Interno ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 690/2019 della corte d'appello di Bologna.
2. Il Ministero dell'Interno ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle spese.
3. Con comparsa in data 14.10.2019 C.I. si è costituito con il patrocinio di nuovo difensore.
4. Il ricorso è improcedibile.
5. Invero il ricorso per cassazione non risulta depositato a norma dell'art. 369 c.p.c., comma 1.
6. Più esattamente la cancelleria in data 27.8.2019 ha certificato che il ricorso avverso la sentenza n. 690/2019 della corte d'appello di Bologna non è stato, nel periodo compreso tra il 31.5.2019 ed il 27.8.2019, "iscritto a ruolo".
Cosicché rileva l'insegnamento di questa Corte, secondo cui l'omesso o tardivo deposito del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l'improcedibilità dello stesso, rilevabile anche d'ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente, posto che il principio - sancito dall'art. 156 c.p.c. - di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigano apposite e separate norme (cfr. Cass. (ord.) 26.10.2017, n. 25453; cfr. Cass. (ord.) 24.5.2013, n. 12894).
7. Nonostante la declaratoria di improcedibilità del ricorso, si giustifica la declaratoria di irripetibilità delle spese del presente giudizio di legittimità.
Si ha riscontro, per un verso, della rituale notificazione al Ministero, a mezzo p.e.c., all'indirizzo ags.rm.mailcert.avvocaturastato.it, del ricorso a questa Corte.
Si ha riscontro, per altro verso, della irrituale notificazione, da parte del Ministero, del controricorso al ricorrente presso la cancelleria di questa Corte, anziché presso l'indirizzo p.e.c. dell'avvocato Odovilio Lombardo, da cui è stata eseguita la notificazione del ricorso (cfr. Cass. (ord.) 23.5.2019, n. 14140).
8. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del D.P.R. cit., art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso; nulla per le spese del presente giudizio di legittimità; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del D.P.R. cit., art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Avv. Antonino Sugamele

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