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Sentenza

La responsabilità civile del notaio....
La responsabilità civile del notaio.
Il notaio è tenuto ad espletare il proprio incarico con la diligenza media di un professionista sufficientemente preparato ed avveduto, in linea con il disposto di cui al comma 2° dell'art. 1176 c.c. L'attività del notaio, dunque, non può essere limitata al mero e semplice accertamento della volontà delle parti ed alla compilazione dell'atto, ma si estende alle attività accessorie, preparatorie e successive necessarie al fine di garantire la correttezza dell'atto stesso. Dall'inosservanza di detti obblighi discende la responsabilità contrattuale per inadempimento del contratto di prestazione d'opera professionale, non avendo rilievo che la legge professionale non fa riferimento a tale ipotesi, posto che essa si fonda sul contratto di prestazione d'opera professionale e sulle norme che disciplinano tale rapporto (Tribunale Napoli sez. VIII, 20/05/2019, n. 5185).
Avv. Antonino Sugamele

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