La responsabilità del falsus procurator.
Effetti dell'agire rappresentativo senza potere
Il prodursi dell'effetto tipico della rappresentanza è subordinato all'attribuzione al rappresentante della legittimazione ad agire in nome altrui. Nel caso in cui un soggetto spenda il nome di altri senza avere la relativa legittimazione, si parla di rappresentanza senza potere, il che ricorre, in particolare, quando il soggetto non abbia, e non abbia mai avuto, la legittimazione rappresentativa [perché non gli è stata mai conferita o gli è stata conferita in modo invalido - C. App. Palermo 15.1.1971, GM 1974, I, 107 - o, magari, non poteva essergli conferita, perché il rappresentato ancora non esiste - C. 12.3.1981, n. 1408, FI 1981, I, 1013], quando il soggetto abbia avuto in passato, ma non abbia più al momento del compimento dell'atto tale legittimazione, poiché la procura è stata revocata o modificata, o, ancora, quando il soggetto sia attualmente fornito di legittimazione rappresentativa, ma quest'ultima non copra l'atto posto in essere (si parla, in tale ultimo caso, di eccesso di rappresentanza, mentre nelle altre due ipotesi, di difetto di rappresentanza), oppure laddove la procura sia stata annullata [C. 9.3.2012, n. 3787]. Difetto ed eccesso di rappresentanza determinano entrambi la non operatività, nel patrimonio del dominus, dell'atto compiuto dal falsus procurator, al quale ultimo il terzo contraente, se abbia confidato senza sua colpa nella validità del contratto, può richiedere il risarcimento del danno.
Si discute sulla qualificazione giuridica dell'atto compiuto dal falsus procurator . Secondo una prima opinione, si tratterebbe di un atto invalido, per alcuni annullabile [Minervini (17), 380, il quale sostiene che lo pseudo rappresentante fungerebbe da nuncius della dichiarazione di procura nel confronti del terzo, cosicché l'eccesso di rappresentanza si risolverebbe nell'inesatta trasmissione di tale dichiarazione cui sarebbe applicabile l'art. 1433 c.c.; in giurisprudenza C. 9.5.2007, n. 10631, FiR 2007, voce Comune, n. 279; C. 25.3.1987, n. 2912, GI 1988, I, 1, 1034], per altri nullo [De Martini (10), 216; Mirabelli (18), 395, per i quali il fondamento della nullità dovrebbe essere rinvenuto nella mancanza di un elemento costitutivo del negozio rappresentativo, inteso come atto complesso, e, in particolare, della procura, la cui carenza non può essere che fonte di nullità, nonché nella stessa formulazione letterale dell'articolo in commento che si esprime in termini di “validità” e nella riconduzione della responsabilità dello pseudo rappresentato a quella precontrattuale. In giurisprudenza C. 6.12.1984, n. 6423, GC 1985, I, 719 e, da ultimo, G. Pace Vibo Valentia 28.2.2005, CCal 2005, 1017]. A tali tesi la dottrina prevalente, la quale pare orientata a ritenere il negozio concluso dal falsus procurator valido e perfetto, ma soltanto inefficace per un vizio ad esso esterno - la mancanza di legittimazione - [Messineo (16), 398; Natoli (19), 123; Bianca (2), 112; De Nova (11), 435; Santoro Passarelli (25), 290; Roppo (22), 281; in giurisprudenza, C. 10.11.2016, n. 22891; C. 8.4.2014, n. 8152; C. 19.10.2010, n. 21441; C. 17.6.2010, n. 14618; C. 7.2.2008, n. 2860, GCM 2008, 2; C. 25.3.2005, n. 6468, FiR 2005, voce Società, n. 903; C. 26.2.2004, n. 3872, RLC 2004, 577; C. 2.9.2004, n. 17678, FI 2005, I, 1827, nt. Silvetti; C. 26.11.2001, n. 14944, FiR 2001, voce Rappresentanza nei contratti, n. 15; C. 15.1.2000, n. 410, AC 2000, 432; C. 11.10.1999, n. 11396, FiR 1999, voce Rappresentanza nei contratti, n. 14], obietta, quanto all'annullabilità, che il negozio stipulato dal falsus procurator, a differenza di quello annullabile, che è pienamente efficace, è inefficace fino alla ratifica e che qualificare lo pseudo rappresentante in termini di nuncius può valere solo per il caso di eccesso di rappresentanza, non per quello di difetto di rappresentanza, ove una dichiarazione di procura semplicemente non esiste [Messineo (16), 418]. Quanto alla tesi della nullità, si osserva invece come lo stesso art. 1399, c. 3, c.c. contraddica tale ricostruzione, ove prevede che le parti possano sciogliere consensualmente il contratto prima della ratifica, postulandone una “impegnatività” che si pone in netto contrasto con la predetta ricostruzione [Messineo (16), 394; Natoli (19), 122; Visintini (27), 314]. Il termine “validità” adoperato dal legislatore dovrebbe piuttosto leggersi come “inefficacia” [C. 27.3.2003, n. 4531, FiR 2003, voce Rappresentanza nei contratti, n. 19]: altrimenti si dovrebbe sostenere che il negozio concluso dal falsus procurator sia suscettibile di convalida e sanatoria e non di ratifica, come invece prevede esplicitamente il successivo art. 1399 c.c. [Messineo (16), 412; Bruscuglia-Giusti (3), 693]. La qualificazione come precontrattuale della responsabilità del falsus procurator non contraddice, del resto, con la ricostruzione della norma in termini di inefficacia [Messineo (16), 409; Natoli (19), 124]. Per parte della giurisprudenza e della dottrina, il negozio concluso dallo pseudo rappresentante andrebbe invece considerato come un elemento di una fattispecie a formazione progressiva o successiva, inesistente fino alla ratifica, che avrebbe il compito di perfezionare la fattispecie medesima [C. 8.2.2016, n. 2403; C. 8.4.2014, n. 8152; C. 17.6.2010, n. 14618; C. 28.12.2009, n. 27399; C. 10.1.2003, n. 195, FiR 2003, voce Contratti della p.a., n. 3; C. 16.2.2000, n. 1708, DPS 2000, 17, 77; C. 29.8.1995, n. 9061, FiR 1995, voce Rappresentanza nei contratti, n. 18; C. 1.6.1988, n. 3714, AC 1989, 42; C. 8.7.1983, n. 4601, FiR 1983, voce Rappresentanza nei contratti, n. 3; C. 29.1.1980, n. 688, MGI 1980, 169, anche se non mancano in queste sentenze riferimenti alla qualificazione della ratifica in termini di condicio iuris che consente al negozio di produrre i suoi effetti; in dottrina, Russo De Cerame (23), 458. Da ultimo le Sezioni Unite civili della Cassazione, con sentenza C. s.u. 3.6.2015, n. 11377
, hanno precisato che il contratto concluso dal falsus procurator non sarebbe temporaneamente vincolante anche per lo pseudo rappresentato fino all'esercizio, da parte di quest'ultimo, del diritto potestativo di sciogliersi dall'efficacia; piuttosto il contratto sarebbe di per sé inefficace, salvo l'esercizio, da parte dello pseudo rappresentato, del diritto potestativo di imputarsi il contratto, realizzando attraverso la ratifica la condizione esterna di efficacia dello stesso, non quello di sciogliersi dal vincolo]. Parte della dottrina fa notare che il contratto del falsus procurator non è un contratto rappresentativo: il falsus procurator non è un rappresentante, ma solo “colui che ha contrattato come rappresentante” e lo pseudo-rappresentato altri non è che “l'interessato” [De Lorenzi (9), 466].
Dalla ricostruzione in termini di inefficacia o di fattispecie a formazione progressiva discende, quale corollario, che il contratto prima della ratifica non è suscettibile di dare luogo all'usucapione abbreviata [C. 14.3.2016, n. 4945
per la quale la relazione di fatto esistente tra la res e colui che ne abbia conseguito la disponibilità a seguito del contratto di vendita concluso con il falsus procurator è configurabile in termini di possesso e non di detenzione qualificata, giacché in tal caso il negozio, benché inefficace, è comunque volto a trasferire la proprietà del bene ed è, pertanto, idoneo a far ritenere sussistente, in capo all'accipiens, l'animus rem sibi habendi ai fini dell'usucapione ordinaria, ma non anche per l'usucapione abbreviata ex art. 1159 c.c. che è possibile solo se l'inidoneità del titolo derivi dall'avere l'alienante disposto di immobile altrui e non anche dalla sua invalidità ed inefficacia; C. 26.3.2012, n. 4851; C. 20.3.1982, n. 1813, GC 1982, I, 1818], che, in caso di contratto stipulato per effetto dell'opera di un mediatore, la provvigione è dovuta solo quando intervenga la ratifica del dominus [C. 8.1.1980, n. 136, FiR 1980, voce Mediazione e mediatore, n. 16], che, ai fini della determinazione della competenza per territorio, il forum contractus è quello della ratifica [C. 9.3.1991, n. 2537, FiR 1991, voce Competenza civile, n. 81], che il presunto rappresentato può ratificare un negozio concluso in suo nome, quando non era ancora giuridicamente esistente [C. 16.2.1993, n. 1929, RDC 1996, 895].
Superando un consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale l'inefficacia del contratto concluso dal falsus procurator non era rilevabile d'ufficio, ma solo su eccezione di parte [tra le altre, C. 13.3.2015, n. 5105; C. 23.5.2014, n. 11582; C. 8.4.2014, n. 8152; C. 24.10.2013, n. 24133; C. 17.6.2010, n. 14618; C. 7.2.2008, n. 2860, GCM 2008, 2; C. 9.5.2007, n. 10631, FiR 2007, voce Comune, n. 279; C. 26.2.2004, n. 3872; C. 29.1.1987, n. 855, GI 1988, I, 1, 1032. Pervenivano alla stessa conclusione anche le sentenze che ricostruiscono la fattispecie in termini di nullità: C. 16.9.1986, n. 5623, S 1986, 1203, nella quale si fa riferimento alla discussa categoria della nullità relativa. Per De Lorenzi (9), 471, la tesi secondo la quale la legittimazione spetta al solo rappresentato non tiene conto, in caso di inefficacia del contratto per procura nulla, che, secondo le regole generali, la nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice], le sezioni unite civili della Corte di Cassazione [C. s.u. 3.6.2015, n. 11377
], basandosi sul criterio generale di distinzione tra eccezioni in senso stretto e eccezioni in senso lato o mere difese, elaborato per le fattispecie estintive, modificative o impedite, hanno ritenuto la questione dell'inefficacia rilevabile d'ufficio, come eccezione in senso lato [nello stesso senso delle sezioni unite, C. 24.1.2018, n. 1751; C. 28.6.2010, n. 15375; C. 15.2.2002, n. 2214. Viceversa, C. 19.11.2014, n. 24643, pur sostenendo che la rilevazione dell'inefficacia sia consentita solo su eccezione di parte, riteneva possibile che ciò avvenisse senza necessità di ricorrere a particolari formule e anche, in via implicita, essendo sufficiente a tal fine che la parte deducesse la propria estraneità al rapporto oggetto del giudizio], evidenziando anche che se l'eccezione di inefficacia non fosse rilevabile d'ufficio e il soggetto interessato rimasto contumace non potesse più sollevarla in appello, l'unico risultato che potrebbe aversi è la ratifica tacita indipendentemente dalla concreta esistenza di un comportamento o di atti che comportino necessariamente la volontà di ritenere efficace il contratto o incompatibili con il rifiuto, così comportando un risultato contrario al diritto sostanziale. In particolare, la deduzione del difetto o del superamento dei limiti del potere rappresentativo e della conseguente inefficacia del contratto integrerebbe una mera difesa, atteso che la sussistenza del potere rappresentativo in capo a chi ha speso il nome altrui è un elemento costitutivo della pretesa del terzo nei confronti del rappresentato, sicché il giudice deve tenere conto della sua assenza, risultante dagli atti, anche in mancanza di una specifica richiesta di parte, non ricorrendo le preclusioni di cui agli artt. 167 e 345 c.p.c. [in dottrina si veda anche Pagliantini (20), 1429].
L'azione, in quanto azione di accertamento, si può esercitare senza limiti di tempo, ed è imprescrittibile [De Lorenzi (9), 471; C. 23.5.2016, n. 10600; C. 9.7.2001, n. 9289, C 2002, 241. Contra, T. Cassino 7.10.2008, C 2009, 59, per la quale l'azione si prescriverebbe in dieci anni]. Quanto all'onere della prova, è il soggetto che chiede l'adempimento del contratto a dovere dimostrare l'esistenza di un valido potere di rappresentanza in capo al procuratore apparente. Così se il rappresentato, costituitosi in giudizio, neghi di avere rilasciato la procura, sarà onere del terzo che ha contrattato con il rappresentante di provare l'esistenza e i limiti della procura [C. s.u. 3.6.2015, n. 11377
].
II. La responsabilità del falsus procurator
Quando il contratto concluso dal falsus procurator rimane senza effetti, il terzo contraente ha diritto di chiedere a quest'ultimo il risarcimento del “danno sofferto per aver confidato senza sua colpa nella validità del contratto”.
Il primo presupposto della responsabilità del falsus procurator è che quest'ultimo, spendendo il nome del dominus, abbia concluso con il terzo un contratto idoneo a produrre i suoi effetti a seguito di ratifica [C. 7.1.1993, n. 78, FiR 1993, voce Rappresentanza nei contratti, n. 14; C. 27.8.1990, n. 8831, FiR 1990, voce Rappresentanza nei contratti, n. 5; C. 27.5.1960, n. 1368, FI 1960, I, 1508, ha ritenuto insussistente la responsabilità del falsus procurator, nel caso in cui quest'ultimo aveva omesso di far rilevare alla controparte un'invalidità del contratto che il terzo contraente avrebbe dovuto conoscere. Lo stesso è a dirsi per il compimento di un atto unilaterale. Al riguardo, cfr. De Nova (11), 435; Visintini (27), 317, nonché i riferimenti contenuti nel commento al successivo articolo]. La spendita del nome deve essere chiara e non equivoca, non essendo sufficiente che il falsus procurator si presenti quale rappresentante, facendo salva la successiva ratifica dell'interessato [C. 14.7.1971, n. 136, FiR 1971, voce Rappresentanza nei contratti, n. 10].
Il secondo presupposto consiste nel fatto che il terzo non sia stato in colpa nel confidare nell'efficacia del contratto, poiché, per il principio della c.d. “compensazione di colpe”, non può pretendere di essere risarcito del danno che ha causato con la propria negligenza [Bianca (2), 118]. Ricorre la colpa del terzo, quando lo stesso sia caduto in un errore inescusabile, vale a dire evitabile con la normale diligenza. Al riguardo, non è sufficiente ad integrarne la colpa il fatto che il terzo contraente abbia omesso di richiedere, ai sensi dell'art. 1393 c.c., la giustificazione dei poteri rappresentativi [C. 22.7.2010, n. 17243, FP 2011, 3, I, 365; C. 30.3.2004, n. 6301, FiR 2004, voce Rappresentanza nei contratti, n. 10; C. 9.7.2001, n. 9289, FiR 2001, voce Rappresentanza nei contratti; C. 29.3.1995, n. 3691, FiR 1995, voce Rappresentanza nei contratti, n. 8; C. 20.2.1987, n. 1817, FiR 1987, voce Contratto in genere, n. 355; nega parimenti la colpa del terzo, C. 5.12.2011, n. 25984, GCM 2011, 12, 1730]. La colpa del terzo può, invece, dedursi dal concorso di ulteriori elementi relativi al suo comportamento e alla ragionevolezza del suo affidamento [C. 28.4.1986, n. 2945, FiR 1986, voce Rappresentanza nei contratti, n. 7], quali il fatto di aver contrattato con persona notoriamente poco seria o poco corretta, la particolare situazione che imponeva una speciale cautela [C. 29.1.1960, n. 115, GC 1960, I, 2183], la possibilità di venire a conoscenza della mancanza di poteri attraverso gli strumenti legali di pubblicità [C. 17.3.1975, n. 1020, FI 1975, I, 2267; nei contratti formali, per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam, il principio dell'apparenza del diritto non può trovare applicazione rispetto alla rappresentanza, atteso che per i suddetti contratti sussiste un onere legale di documentazione della procura, dalla cui mancanza si deve dedurre l'esistenza di una colpa inescusabile dell'altro contraente, C. 12.2.2010, n. 3364, GCM 2010, 4]. L'onere della prova della colpa del terzo grava sul falsus procurator [C. 24.11.1971, n. 3422, FiR 1971, voce Rappresentanza nei contratti, n. 11. Ma vedi, da ultimo, C. App. Cagliari 30.5.2006, RGSarda 2007, 361, nt. Ibba e C. 13.12.2004, n. 23199, FI 2005, I, 712; RDComm 2005, II, 138, nt. Finazzi Agrò, che pongono a carico del terzo contraente la prova di aver confidato senza sua colpa nella validità del contratto].
Il terzo presupposto consiste nel dolo o nella colpa del falsus procurator , essendo necessario che egli sia stato, o debba essere stato consapevole, al momento del compimento del negozio, di non avere il relativo potere [Bianca (2), 119; De Nova (11), 440]. Così, egli dovrebbe andare esente da responsabilità se fosse in errore circa i limiti della sua legittimazione o sulla validità della procura e tale errore non fosse a lui imputabile [Cariota Ferrara (4), 664; cfr. anche C. 22.5.1963, n. 136, FiR 1963, voce Obbligazioni e contratti, n. 345; contra, nel senso che la colpa del falsus procurator sia in re ipsa, configurandosi a suo carico un onere di diligenza in ordine alle proprie condizioni personali, la cui inosservanza terrebbe luogo della conoscenza effettiva, Betti (1), 585; Visintini (27), 318; Carresi (5), 210. V., in giurisprudenza, da ultimo, C. 13.12.2004, n. 23199, FI 2005, I, 712, per la quale resta irrilevante accertare il dolo o la colpa del falsus procurator nel riconoscerne la responsabilità verso il terzo incolpevole, poiché soltanto di quest'ultimo ha rilievo la posizione soggettiva]. Le colpe dello pseudo rappresentante e del terzo contraente non devono essere ritenute completamente autonome o a sé stanti, in quanto ciascuna di esse va considerata in valutazione comparativa con l'altra, potendo la colpa o il dolo dell'uno escludere la colpa e il dolo dell'altro [Carresi (5), 210; Bianca (2), 121. Contra, in giurisprudenza, C. 13.12.2004, n. 23199, FI 2005, I, 712].
L'ultimo presupposto consiste nella mancata ratifica dell'atto da parte del dominus , che, di regola, fa venire meno il danno derivante dall'inefficacia del negozio [C. 25.8.1986, n. 5170, FiR 1986, voce Rappresentanza nei contratti, n. 6. Nel senso di ammettere anche il risarcimento dei danni derivanti dall'inefficacia temporanea del negozio e dal ritardo nella ratifica dello stesso, Bianca (2), 120 e C. 9.12.1976, n. 4581, GC 1977, I, 847]. Il terzo contraente, che agisce per il risarcimento del danno sofferto per aver confidato senza sua colpa nella validità del contratto, non deve necessariamente rivolgersi allo pseudo rappresentato né assegnargli, ai sensi dell'art. 1399, c. 4, c.c. un termine per pronunciarsi sulla ratifica, poiché tale ultima disposizione prevede non già un onere, ma l'esercizio di una mera facoltà volta a far cessare l'incertezza sull'efficacia del contratto [C. 12.4.2001, n. 5468, GI 2002, 106; C. 30.12.1997, n. 13097, NGCC 1997, I, 752; C. 25.8.1986, n. 5170; C. 9.12.1976, n. 4581, GC 1977, I, 841; contra Natoli (19), 124; De Nova (11), 440; C. 25.1.1968, n. 220, GC 1968, I, 1722. Per Bianca (2), 120, prima che si concluda il giudizio, il terzo deve fissare al dominus un termine per esercitare il suo potere di ratifica, poiché solo a seguito della definitiva inefficacia del contratto il danno subito dal terzo diviene certo e, quindi, risarcibile].
La responsabilità del falsus procurator è di tipo precontrattuale ex art. 1338 c.c., che a sua volta, secondo un indirizzo seguito dalla generalità della giurisprudenza e da parte della dottrina, viene fatta rientrare nella figura più generale della responsabilità per fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c. [in questi termini, cfr. T. Trapani 8.4.2011]. Essa non può essere ricondotta alla responsabilità contrattuale, poiché il falsus procurator non contrae in proprio nome, né assume impegni vincolanti in ordine alla esecuzione del contratto [Bianca (2), 119]. In particolare, il falsus procurator è responsabile per aver violato i doveri di correttezza e di buona fede, nonché il generale obbligo di neminem laedere, avendo taciuto al terzo una causa di inefficacia (o d'invalidità) del negozio [Messineo (16), 252; Bianca (2), 119; Carresi (6), 182; De Nova (11), 440; Cossu (8), 271; Galgano (13), 416; in giurisprudenza, cfr., tra le numerose altre, C. 28.8.2007, n. 18191, FiR 2007, voce Rappresentanza nei contratti, n. 15, per la quale il fondamento di tale responsabilità risiederebbe nel comportamento contrario ai più generali doveri di correttezza e di buona fede; C. 29.9.2000, n. 12969, FI 2001, I, 1658; C. 12.11.1998, n. 11453, FiR 1998, voce Rappresentanza nei contratti, n. 16; C. 30.12.1997, n. 13097, FiR 1997, voce Prescrizione e decadenza, n. 30; C. 6.12.1996, n. 10882, FI 1997, I, 472; T. Pescara 27.6.1996, FiR 1998, voce Responsabilità civile, n. 160].
Da tale qualificazione discende che il risarcimento cui è tenuto il falsus procurator non ha ad oggetto il c.d. interesse positivo, vale a dire l'interesse che sarebbe stato soddisfatto tramite l'esecuzione dell'atto inefficace, quanto piuttosto il c.d. interesse negativo, e, quindi, le spese sostenute per la conclusione del negozio, le occasioni perdute di stipulare altro negozio, l'attività spesa nelle trattative e sottratta ad altre occupazioni [Mirabelli (18), 403. In giurisprudenza C. 29.9.2000, n. 12969; C. 29.8.1995, n. 9061; C. 20.2.1987, n. 1817]. L'azione risarcitoria si prescrive in cinque anni, dal momento in cui il danno si manifesta all'esterno, e, cioè, dal momento in cui il presunto rappresentato abbia chiarito di non voler ratificare il negozio [C. 29.3.1995, n. 3691; contra, nel senso che la prescrizione del diritto del terzo al risarcimento del danno, e ai relativi interessi, nei confronti del falsus procurator, decorra dalla conclusione del contratto, perché il fatto costitutivo della responsabilità extracontrattuale di questi è il suo comportamento illecito, che ingenera l'affidamento incolpevole del terzo contraente sulla validità del contratto, e non la definitiva inefficacia di esso, C. 17.5.2010, n. 12039; C. 30.12.1997, n. 13097]. In difetto di successiva ratifica, il terzo contraente non può poi valersi della clausola penale pattuita nel contratto per il caso di inadempimento [C. 16.3.1988, n. 2468, GI 1989, I, 1, 117], né avvalersi del meccanismo della caparra confirmatoria [C. 9.10.1971, n. 2801, GC 1972, I, 113]. Infine, l'obbligazione risarcitoria, anche quando ha ad oggetto la restituzione di somme ricevute dal falsus procurator in ragione del contratto stipulato, quale l'anticipo sul prezzo in caso di compravendita, ha natura di debito di valore e quindi sulla stessa il terzo contraente ha diritto, oltre agli interessi compensativi, anche alla rivalutazione monetaria [C. 20.2.1987, n. 1817; C. 25.8.1986, n. 5170].
III. Le eccezioni
Ai sensi dell'art. 11 l. camb. e dell'art. 14 l. ass., chi appone la firma su una cambiale o un assegno, quale rappresentante di un'altra persona senza averne la relativa legittimazione, è obbligato per la cambiale o per l'assegno, come se avesse firmato in proprio. Se il potere di rappresentanza non esiste, il dominus potrà conseguentemente opporre il difetto di rappresentanza a qualsiasi portatore del titolo, valendosi di una eccezione di natura reale [Pavone La Rosa (21), 173]. Un responsabile in materia deve sempre esservi, assicurandosi in questo modo, mediante la piena corrispondenza tra debito enunciato e responsabilità dell'obbligato, la solidità del titolo [C. 22.10.1975, n. 3491, BBTC 1976, II, 188. Si tratterebbe, in particolare, per Pavone La Rosa (21), 173, di una responsabilità “oggettiva” o, per Santini (23), 60, di una responsabilità precontrattuale avente ad oggetto un risarcimento in forma specifica]. Al riguardo, è indifferente lo stato di buona o mala fede del portatore del titolo [C. 12.5.1976, n. 1676, GC 1976, I, 1275], facendosi eccezione per il solo prenditore immediato del titolo [Libertini (15), 440; T. Torino 25.11.1953, BBTC 1954, II, 210; contra T. Roma 24.2.1961, TR 1961, 488]. Nel caso di eccesso di rappresentanza (vale a dire, nel caso in cui la procura preveda un limite massimo di somma per ogni dichiarazione cambiaria del rappresentante), la responsabilità dello pseudo rappresentante non è limitata all'eccedenza, ma si estende all'intero importo indicato nella cambiale, e ciò al fine di tutelare il portatore del titolo cui sarebbe altrimenti imposto di agire contemporaneamente, tanto nei confronti del rappresentante, quanto del rappresentato [Pavone La Rosa (21), 175; Libertini (15), 436]. La ratifica da parte del dominus è possibile e può anche essere tacita, potendo risultare da un inequivoco comportamento del dominus medesimo [C. 4.5.1994, n. 4321, GC 1994, I, 2143].
L'altra eccezione riguarda la materia delle assicurazioni ed è disciplinata dall'art. 1890, c. 2, c.c. prevedendosi che il contraente, che stipula l'assicurazione in nome altrui senza averne il potere, è tenuto personalmente ad osservare gli obblighi derivanti dall'esecuzione del contratto. Il contratto di assicurazione vincola pertanto il falsus procurator, per quanto non possa essere adempiuto direttamente dal solo assicurato, ed è, quindi, almeno parzialmente, efficace [Gasperoni (14), 676]. Tale situazione ha natura transitoria e dura fino a quando l'assicuratore non abbia avuto notizia della ratifica, o del rifiuto di ratifica, del contratto da parte del dominus, potere che quest'ultimo può sempre esercitare, anche dopo la scadenza del contratto o l'accadimento dell'evento assicurato, nei limiti della prescrizione del diritto alla prestazione assicurativa [Volpe Putzolu (28), 103]. La disposizione troverebbe la sua ratio nell'irreversibilità della sopportazione del rischio da parte dell'assicuratore, poiché il rischio del rapporto considerato è stato da lui inserito nella massa dei rischi assicurati, nonché nel criterio della c.d. autoresponsabilità, che concorre con quello volontaristico per il soddisfacimento di preminenti interessi sociali [Volpe Putzolu (28), 103]. Per un Autore si tratterebbe di una modalità particolare di risarcimento del danno, eccezionalmente commisurata sul c.d. interesse positivo [Fanelli (12), 430]. Per quanto non derogato, si applicano comunque le disposizioni generali, quali, ad esempio, quella sull'interpello e sullo scioglimento consensuale del contratto [Fanelli (12), 430].
IV. La rappresentanza apparente
Qualora il rappresentato abbia tenuto un comportamento colposo tale da ingenerare nel terzo il ragionevole convincimento che al rappresentante apparente fosse stato effettivamente conferito il relativo potere, si applica, anche in tema di rappresentanza, il principio dell'apparenza del diritto, qualora il terzo abbia in buona fede fatto affidamento sull'esistenza di detto potere, e l'apparente rappresentato sarà tenuto a far fronte agli obblighi assunti in suo nome [C. 8.5.2015, n. 9328; C. 27.1.2015, n. 1451, con particolare riferimento alle associazioni non riconosciute e all'art. 38 c.c.; C. 28.8.2007, n. 18191, FiR 2007, voce Rappresentanza nei contratti, n. 15; T. Cagliari 17.10.2006, RGSarda 2007, 479, nt. Perreca-Sanna; C. 12.1.2006, n. 408, GC 2006, I, 1490; C. 16.11.2005, n. 23077, FiR 2006, voce Assicurazione (contratto), n. 277; T. Monza 2.2.2005, GM 2005, 12, 2633; C. 13.8.2004, n. 15743, FI 2004, I, 3318; C. 23.7.2004, n. 13829, FiR 2004, voce Rappresentanza nei contratti, n. 5; C. 14.7.2004, n. 13084, FiR 2004, voce Rappresentanza nei contratti, n. 7. Per C. 19.1.1987, n. 423, NGCC 1987, I, 486, nt. Ceccherini, la posizione del terzo andrebbe tutelata indipendentemente dal carattere colposo del comportamento di chi ha ingenerato la situazione apparente. V. anche, in tal senso, C. 8.3.1990, n. 1841, FiR 1990, voce Rappresentanza nei contratti, n. 3]. In sintesi, secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale, possono essere invocati i principi dell'apparenza del diritto e dell'affidamento incolpevole allorché sussistano le seguenti condizioni: non solo vi sia la buona fede del terzo che ha stipulato con il falso rappresentante, ma deve anche accertarsi l'esistenza di un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente [da ultimo cfr. C. 13.7.2018, n. 18519 e C. 9.3.2012, n. 3787, cit.; in dottrina a favore dell'apparenza colposa, Bianca (2), 121; contra Visintini (27), 226; Stella (26), 1015-1027]. Per un caso di apparenza colposa in materia di rappresentanza passiva [C. 10.1.2003, n. 204, CG 2004, 298] (il destinatario di un atto di interruzione della prescrizione, socio accomandante di una società in accomandita semplice, privo di poteri di rappresentanza, appariva legittimato a riceverlo sulla base di circostanze oggettive, avendo lui precedentemente stipulato il contratto). L'accertamento degli elementi obiettivi idonei a giustificare la ragionevole convinzione del terzo circa la corrispondenza della situazione apparente a quella reale è riservato istituzionalmente al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione [C. 12.1.2006, n. 408, GC 2006, I, 1490]. Per parte della dottrina, il fondamento teorico dell'affermazione secondo cui il rappresentato apparente sarebbe tenuto a far fronte agli obblighi assunti in suo nome potrebbe essere considerato il principio di autoresponsabilità [Bianca (2), 120. Contra Mirabelli (18), 378, il quale sostiene che dalla creazione di una apparenza potrebbe eventualmente sorgere solo una responsabilità a carico di chi l'abbia ingenerata, per violazione del generale dovere di buona fede nello svolgimento di rapporti giuridici patrimoniali ex art. 1337 c.c. Per la dottrina tedesca, poi, il tollerare che altri agisca negozialmente quale proprio rappresentante costituirebbe conferimento negoziale tacito del potere di rappresentanza: si veda la c.d. Duldungsvollmacht]. In ogni caso, la situazione di apparenza creata o causata dall'apparente rappresentato deve essere tale da giustificare l'affidamento di una persona normalmente diligente, non rilevando l'apparenza ove il terzo avrebbe dovuto conoscere con un comportamento normalmente diligente la situazione reale [sull'incompatibilità tra apparenza del diritto e concorso del fatto colposo del terzo, T. Ivrea 10.3.2005, GM 2005, 7-8, 1545; T. Monza 2.2.2005, GM 2005, 12, 2633; C. 13.12.2004, n. 23199, FI 2005, I, 712; C. 26.5.2004, n. 10133, FiR 2004, voce Danni civili, n. 161] o se quest'ultima sia resa conoscibile mediante l'osservanza degli oneri di pubblicità-notizia [Bianca (2), 118. V. sul punto, in giurisprudenza, C. 18.5.2005, n. 10375, GI 2005, 2295; C. 19.7.2004, n. 13357, FiR 2004, voce Assicurazione (contratto), n. 102]. Di conseguenza, in tema di contratto preliminare di compravendita immobiliare, il principio dell'apparenza del diritto non può essere invocato dal promissario acquirente che abbia confidato nella sussistenza del potere rappresentativo del contraente che abbia speso il nome del promittente alienante, pur in assenza di una procura rilasciata in forma scritta, giacché per il contratto preliminare è richiesta la stessa forma, scritta ad substantiam (artt. 1350 e 1351 c.c.), stabilita per il negozio definitivo [C. 25.6.2015, n. 13180]; analogamente è da reputarsi per la ratifica dell'anzidetto contratto, concluso, per l'appunto, da un soggetto privo di idoneo potere rappresentativo, richiedente la forma scritta ad substantiam, poiché l'art. 1399 c.c. impone, per la ratifica, la medesima forma prescritta per il contratto cui essa si riferisce. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che potesse integrare ratifica di un contratto preliminare di compravendita di un fondo, stipulato da un falsus procurator, l'incameramento, da parte della società proprietaria del fondo stesso, di un cospicuo acconto, versato dal promissario acquirente, sul pattuito prezzo dell'immobile) [C. 21.4.2010, n. 9505]. Analogamente, in tema di interruzione della prescrizione, posto che l'efficacia interruttiva va riconosciuta all'atto di costituzione in mora anche quando sia indirizzato al rappresentante del debitore, non può essere negata tale efficacia all'atto di costituzione in mora inviato dal creditore al difensore del debitore senza aver prima accertato se il difensore possa considerarsi rappresentante, effettivo o apparente, del debitore medesimo, dovendo ascriversi siffatta qualità di rappresentante all'avvocato il quale, in nome e per conto del debitore, risponda alla richiesta di pagamento del creditore, facendo valere in via stragiudiziale le ragioni del cliente. Infatti, al fine anzidetto, l'effettività dei poteri rappresentativi è data dal conferimento del mandato difensivo, senza che sia necessaria la procura scritta ex art. 83 c.p.c., prevista solo per lo svolgimento dell'attività giudiziale; l'apparenza di detti poteri, invece, scaturisce da un comportamento colposo dell'apparente rappresentato, tale da ingenerare il ragionevole affidamento del creditore circa il loro valido conferimento [C. 5.12.2011, n. 25984, GCM 2011, 12, 1730].
15-03-2020 10:36
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