La responsabilità del ristoratore in relazione all'incolumità del cliente che accede nel locale.
Chi accede in un ristorante ha diritto di pretendere dal gestore che sia preservata la sua incolumità fisica. Difatti, il contratto di ristorazione fa sorgere l'obbligo per il ristoratore di dare ricetto e ospitalità al cliente. Qualora venisse a mancare questo elemento si parlerebbe, non di contratto di ristorazione si dovrebbe parlare, ma di compravendita di cibi preparati o da preparare. Pertanto, nel contratto di ristorazione pertanto, come in quello d'albergo o di trasporto, il creditore della prestazione affida la propria persona alla controparte: e tanto basta per fare sorgere a carico di quest'ultima l'obbligo di garantire l'incolumità dell'avventore, quale effetto naturale del contratto ex articolo 1374 c.c..
•Corte di cassazione, sezione VI-3, ordinanza 28 maggio 2020 n. 9997
07-08-2020 08:51
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