Lettera di licenziamento: specificazione dei motivi
Il datore di lavoro ha l'onere di specificare il motivo del recesso, ma non è tenuto ad esporre analiticamente tutti gli elementi di fatto e di diritto posti a base del provvedimento, gravando su di lui l'onere di "provare" il motivo addotto (producendo eventualmente la documentazione necessaria) solo nell'eventuale giudizio promosso dal lavoratore per impugnare il licenziamento. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito secondo la quale la lettera che comunicava il licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore alle mansioni svolte in azienda doveva ritenersi valida anche se non corredata del certificato medico di inidoneità in essa richiamato).
• Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 5 marzo 2003 n.3245
08-09-2020 21:51
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