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Sentenza

Licenziamento disciplinare del dipendente in malattia...
Licenziamento disciplinare del dipendente in malattia
Cass. Sez. Lav. 15 giugno 2020, n. 11535

Pres. Di Cerbo; Rel. De Marinis; P.M. Sanlorenzo; Ric. I.G; Contr. B.G.E R.F. S.p.a.;

È legittimo il licenziamento disciplinare del dipendente in malattia che, all'esito di accertamenti investigativi, risulti aver tenuto condotte (nella specie operazioni di carico manuale di legna e taniche) idonee a porre in pericolo e a ritardare potenzialmente la sua guarigione.

La Corte di appello di Torino confermava la sentenza con la quale il Tribunale di Novara aveva rigettato la domanda proposta dal lavoratore nei confronti della società datrice di lavoro avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare intimato al dipendente per avere l'impresa, ricorrendo ad un'agenzia investigativa, accertato a suo carico lo svolgimento di attività incompatibile con lo stato di malattia addotto a giustificazione dell'assenza dal lavoro.
In particolare, la Corte territoriale, aveva ritenuto, da un lato, legittimi gli accertamenti investigativi e corrette le valutazioni del primo giudice circa la valenza confessoria attribuita alle giustificazioni rese dal dipendente anche in relazione alle operazioni di carico manuale della legna, dall'altro lato, aveva ritenuto provato, anche attraverso l'escussione testimoniale, il compimento di sforzi non consentiti dalle prescrizioni mediche.
Avverso tale decisione il lavoratore ha proposto ricorso per Cassazione, censurando la decisione sotto svariati profili.
La Suprema Corte, per quanto qui rileva, ritiene immune da vizi logico-giuridici l'iter argomentativo espresso dalla Corte territoriale in ordine all'idoneità delle condotte tenute dal ricorrente a porre in pericolo e a ritardare potenzialmente la guarigione.
Evidenzia la Corte, che «il dovere di correttezza e buona fede doveva indurre il ricorrente ad astenersi da attività, come il carico e scarico delle legna o il trasporto di taniche o anche la guida di un trattore, potenzialmente idonee a pregiudicare il recupero», in quanto comportavano un sia pur minimo impegno fisico o comunque apprezzabili sollecitazioni agli arti superiori.
Conclusivamente il ricorso del lavoratore viene respinto.
Avv. Antonino Sugamele

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