Licenziamento ritorsivo
Cass. Sez. Lav. 17 giugno 2020, n. 11705
Pres. Nobile; Rel. Negri Della Torre; Ric. N. S.p.A.; Controric. B.F.
Il licenziamento per ritorsione, diretta o indiretta - assimilabile a quello discriminatorio, vietato dagli artt. 4 della legge n. 604 del 1966, 15 della legge n. 300 del 1970 e 3 della legge n. 108 del 1990 - costituisce l'ingiusta e arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore colpito o di altra persona ad esso legata e pertanto accomunata nella reazione, con conseguente nullità del licenziamento, quando il motivo ritorsivo sia stato l'unico determinante e sempre che il lavoratore ne abbia fornito prova, anche con presunzioni.
La Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Napoli che aveva dichiarato la nullità del licenziamento di un dirigente, in quanto ritorsivo, condannando la società datrice di lavoro a reintegrare in servizio il lavoratore e a risarcirlo del danno ex art. 18 L. n.300/1970.
In particolare, la Corte di Appello rilevava che il non agevole assolvimento dell'onere della prova della ritorsività del licenziamento, da parte del lavoratore, potesse essere conseguito anche attraverso l'assunzione di presunzioni, tra le quali presentava un ruolo non secondario l'inesistenza del diverso motivo addotto a giustificazione del recesso o di alcun motivo ragionevole. Rilevava infatti la Corte di Appello che la sentenza di primo grado aveva tratto dai fatti noti quali «l'infondatezza e genericità degli addebiti; contenzioso in corso per una questione retributiva; progressiva emarginazione del dirigente e quasi totale sua esautorazione dalle funzioni ricoperte, realizzatasi nel periodo immediatamente precedente il licenziamento» la natura ritorsiva del recesso.
La Società, pertanto, impugnava anche la sentenza di secondo grado.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso della Società affermando che la prova dell'esistenza di un motivo di ritorsione di licenziamento può fondarsi su presunzioni, tra le quali ha un ruolo non secondario anche la dimostrazione dell'inesistenza del diverso motivo addotto a giustificazione del licenziamento o di alcun motivo ragionevole. Continua la Corte sostenendo che il giudice di merito, nel valutare la ritorsività di un licenziamento deve valutare «tutto il complesso degli elementi acquisiti al giudizio, compresi quelli già considerati per escludere il giustificato motivo oggettivo, nel caso in cui questi elementi, da soli o nel concorso con altri, nella loro valutazione unitaria e globale consentano di ritenere raggiunta, anche in via presuntiva, la prova del carattere ritorsivo del recesso (Cass. n. 23583/2019)».
07-07-2020 22:32
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