Liquidazione del compenso del curatore – Inclusione nell'attivo realizzato del valore dell'immobile liquidato nella procedura esecutiva promossa dal creditore fondiario – Condizioni.
Cassazione SEZ. 6 – I
ORDINANZA DEL 21/01/2020, N. 1175
Ai fini della liquidazione del compenso al curatore del fallimento ex art. 39 l.fall., non può ricomprendersi nel concetto di "attivo realizzato", alla cui entità ragguagliare le percentuali previste dal d.m. n. 30/2012, il valore dell'immobile liquidato nella procedura esecutiva promossa dal creditore fondiario, a meno che il curatore non sia intervenuto nell'esecuzione svolgendo un'attività diretta a realizzare una concreta utilità per la massa dei creditori, anche mediante la distribuzione a questi ultimi di una parte del ricavato della vendita. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto del tribunale che aveva escluso dall'attivo fallimentare il ricavato della vendita del bene nell'esecuzione forzata individuale ancorché il curatore avesse amministrato l'immobile ipotecato, provvedendo alle spese di manutenzione, locandolo a terzi e curando gli adempimenti fiscali connessi all'alienazione coattiva, intervenendo nella procedura espropriativa con varie richieste).
In senso conforme, Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 14631/2018: Ai fini della liquidazione del compenso al curatore del fallimento ex art. 39 l.fall., non può ricomprendersi nel concetto di "attivo realizzato", alla cui entità ragguagliare le percentuali previste dal d.m. n. 30/2012, il valore dell'immobile liquidato nella procedura esecutiva promossa dal creditore fondiario, a meno che il curatore non sia intervenuto nell'esecuzione svolgendo un'attività diretta a realizzare una concreta utilità per la massa dei creditori, anche mediante la distribuzione a questi ultimi di una parte del ricavato della vendita.
30-08-2020 14:13
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