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Sentenza

Malattia professionale e termine prescrizionale...
Malattia professionale e termine prescrizionale
Cass. Sez. Lav. 26 maggio 2020, n. 9802

Pres. Nobile; Rel. Piccone; P.M. Celeste; Ric. B.P., S.B.T e B.L.; Controric. R.F.I. S.p.A.


In tema di risarcimento del danno cagionato dall'inosservanza da parte del datore di lavoro dei doveri di protezione delle condizioni di lavoro posti a suo carico dall'art. 2087 c.c., la prescrizione decennale, operante nel caso in cui sia stata esercitata l'azione contrattuale, decorre dal momento in cui il lavoratore ha potuto acquisire piena consapevolezza non solo della malattia, con un danno alla salute apprezzabile, ma anche dell'origine professionale della stessa, indipendentemente da valutazioni meramente soggettive a lui ascrivibili.
La Corte di Appello di Venezia, in riforma della sentenza di primo grado, respingeva la domanda, proposta dagli eredi del de cuius, di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale in ragione della malattia professionale (mesotelioma) cagionata dall'esposizione all'amianto durante la vita professionale, dichiarando prescritto il diritto.
La Corte territoriale riteneva erronea, da parte del Tribunale, l'applicazione dei principi attinenti alla decorrenza della prescrizione, con riferimento al momento in cui l'origine professionale della malattia potesse ritenersi conoscibile oggettivamente da parte del lavoratore.
Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso gli eredi del de cuius, deducendo la violazione dei principi di allegazione e prova dell'exordium praescriptionis, ritenendo che la prescrizione dovesse decorrere dal momento della conoscenza soggettiva dell'eziologia professionale della malattia da parte del lavoratore.
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, ribadendo il principio già espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di risarcimento del danno cagionato dall'inosservanza, da parte del datore di lavoro, dei doveri di protezione delle condizioni di lavoro posti a suo carico dall'art. 2087 c.c., «la prescrizione decennale, operante nel caso in cui sia stata esercitata l'azione contrattuale, decorre dal momento in cui il lavoratore ha potuto acquisire piena consapevolezza non solo della malattia, con un danno alla salute apprezzabile, ma anche dell'origine professionale della stessa, indipendentemente da valutazioni meramente soggettive a lui ascrivibili».
La circostanza che la malattia contratta dal de cuius fosse stata tabellata dall'INAIL nel 1994 fa ritenere che già a tal epoca dovesse ritenersi di dominio pubblico la conoscenza del nesso eziologico tra esposizione lavorativa all'amianto e mesotelioma e che l'oggettiva diligenza avrebbe imposto di percepire la malattia come conseguenza del comportamento del datore di lavoro che aveva esposto il lavoratore all'inalazione di polveri pericolose.
La Corte di Cassazione ha dunque chiarito che, ai fini della decorrenza della prescrizione, rileva la conoscibilità dell'eziologia professionale – da intendersi come la possibilità che l'origine professionale della malattia sia riconoscibile in base alle conoscenze scientifiche del momento – e non la conoscibilità soggettiva, dipendente dal grado di conoscenza e cultura del soggetto interessato dalla malattia.
Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva applicato correttamente tali principi, ritenendo prescritto il diritto degli eredi del de cuius.
Avv. Antonino Sugamele

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