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Sentenza

Nel giudizio di cassazione è inammissibile una “memoria di costituzione” deposit...
Nel giudizio di cassazione è inammissibile una “memoria di costituzione” depositata dalla parte intimata dopo la scadenza del termine di cui all’art. 370 c.p.c. e non notificata al ricorrente (così da non potersi qualificare come controricorso, seppur tardivo), atteso che non è sufficiente il mero deposito perché l’atto possa svolgere la sua funzione di strumento di attivazione del contraddittorio rispetto alla parte ricorrente, la quale, solo avendone acquisito legale conoscenza, è in condizioni di presentare le sue osservazioni nelle forme previste dall’art. 378 c.p.c. Ne consegue, pertanto, che la procura speciale rilasciata in calce all’anzidetta memoria non è valida, restando priva di efficacia l’autenticazione del difensore, il cui potere certificativo è limitato agli atti specificamente indicati nell’art. 83, comma 3, c.p.c.
Cass. civ., sez. un., 10 aprile 2019, n. 10019
Nel giudizio di cassazione è inammissibile una
“memoria di costituzione” depositata dalla parte
intimata dopo la scadenza del termine di cui all'art.
370 c.p.c. e non notificata al ricorrente (così da
non potersi qualificare come controricorso, seppur
tardivo), atteso che non è sufficiente il mero deposito
perché l'atto possa svolgere la sua funzione di
strumento di attivazione del contraddittorio rispetto
alla parte ricorrente, la quale, solo avendone acquisito
legale conoscenza, è in condizioni di presentare
le sue osservazioni nelle forme previste dall'art. 378
c.p.c. Ne consegue, pertanto, che la procura speciale
rilasciata in calce all'anzidetta memoria non è
valida, restando priva di efficacia l'autenticazione
del difensore, il cui potere certificativo è limitato
agli atti specificamente indicati nell'art. 83, comma
3, c.p.c.
Avv. Antonino Sugamele

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