Nella società a responsabilità limitata l’esclusione del socio, ai sensi dell’art. 2473 bis c.c., è consentita soltanto in presenza di una apposita previsione di giusta causa nell’atto costitutivo dotata di adeguata specificità. In ogni caso l’esclusione del socio, laddove questo sia una società, non è giustificata da fatti che, seppure in astratto riconducibili a giusta causa, riguardino esclusivamente il socio o l’amministratore della società, che è parte del rapporto sociale su cui va ad incidere la delibera di esclusione.
Tribunale di Napoli, Sez. imprese, ordinanza 8 febbraio 2020
L'ordinanza, emessa in sede cautelare dalla sezione specializzata del Tribunale partenopeo, affronta il tema dell'esclusione del socio nella società a responsabilità limitata, la cui laconica disciplina contenuta nell'art. 2473 bis c.c. ha già dato vita a numerosi interventi giurisprudenziali (tra i quali si ricordano Trib. Treviso, 17 giugno 2005, in Riv. not., 2007, II, p. 452 con nota di G.M. MICELI e G.A.M. TRIMARCHI, I limiti all'autonomia statutaria nella Srl. in tema di esclusione per giusta causa e di obblighi dei soci tra silenzio ed ermetismo legislativo; nonché Trib. Lucca, 11 gennaio 2005, in Vita not., 2007, p. 756; Trib. Milano, 31 gennaio 2006, in Società, 2006, 1403 e ss., con commento di A. FUSI), confermando, da un lato, la necessità, per la sua operatività, di una espressa e specifica previsione nell'atto costitutivo o nello statuto sociale e precisando, dall'altro, che le vicende dei soggetti che partecipano alla società socia (siano essi soci o amministratori) non possono determinarne l'esclusione.
18-03-2020 15:09
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