Ogni condomino ha il diritto, in ogni momento, di domandare all’amministratore di prendere visione ed estrarre copia dei documenti condominiali, senza che abbia alcun onere di giustificazione delle richieste. Tale diritto, tuttavia, non deve costituire un ostacolo per l’attività del mandatario o essere esercitato con modalità contrarie alla buona fede.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 11 giugno – 30 luglio 2020, n. 16341 Presidente Lombardo – Relatore Scarpa01-08-2020 17:04 Avv. Antonino Sugamele
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