Onere della prova del massimale - Ripartizione - Principio "iura novit curia" - Applicabilità - Limiti - Fattispecie.
Cassazione SEZ. III
ORDINANZA 21 GENNAIO 2020, N. 1168
In tema di assicurazione della responsabilità civile, ove il massimale di polizza sia fissato nel contratto, l'onere di provarne l'esistenza e la misura grava sull'assicuratore, potendo il principio "iura novit curia" trovare applicazione nelle sole ipotesi in cui lo stesso massimale sia normativamente stabilito. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto operante il principio "iura novit curia" in un caso nel quale il massimale era contrattualmente previsto e la pretesa indennitaria era stata azionata da soggetti terzi rispetto al rapporto assicurativo).
In materia:
a)Sez. 3, Sentenza n. 11552 del 2013:In tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, e per la ipotesi disciplinata dagli artt. 19 e 21 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, i decreti con i quali sono stati modificati i limiti dei massimali di legge indicati nella allegata tabella "A" , richiamata dall'art. 21 della legge medesima, hanno natura di atti normativi, sebbene non di rango primario, e, quindi, si presumano noti al giudice e non hanno bisogno di essere provati dalla parte interessata.
b)Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26813 del 2019:In tema di assicurazione per la responsabilità civile, il massimale non è elemento essenziale del contratto di assicurazione, il quale può essere validamente stipulato senza la relativa pattuizione, e neppure costituisce fatto generatore del credito assicurato, configurandosi piuttosto come elemento limitativo dell'obbligo dell'assicuratore, sicché grava su quest'ultimo l'onere di allegare e provare l'esistenza e la misura del massimale nel rispetto delle preclusioni processuali, a nulla rilevando che al momento dell'introduzione del giudizio quel massimale non fosse ancora esaurito.
27-07-2020 15:23
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