Quando si realizza il trasferimento di proprietà di un autoveicolo?
Tribunale di Crotone del 20 maggio 2020, n. 437.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEl POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Daniela Lagani, all'udienza svolta mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. h) del D.L. n. 18 del 2020, conv. in L. n. 27 del 2020, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2121 R.G.A.C. per l'anno 2018 vertente
TRA
V.L. (c.f. (...)), rappresentato e difeso dall'Avv. Gesualda Lorenzano, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Crotone, alla via E. Scalfaro n. 58, giusta procura in calce all'atto di citazione
- Parte attorea -
CONTRO
S.A. (C.F. (...)), residente in I. di C. R., via P. N. s.n.c.
- Parte convenuta contumace -
OGGETTO: Altri istituti in materia di diritti reali, possesso e trascrizioni mediante deposito del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. L.V. ha convenuto in giudizio S.A. chiedendo all'adito Tribunale di accertare e dichiarare l'avvenuto trasferimento della proprietà del veicolo Renault Laguna tg. (...) a far data dal 9.03.20204, con conseguente perdita di possesso e di autorizzare la trascrizione della sentenza presso la competente conservatoria del PRA di Crotone. Ha altresì chiesto la condanna della convenuta al risarcimento del danno, quantificato in Euro 1.000,00 o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore del difensore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
A fondamento della domanda, parte attorea ha dedotto di aver venduto alla convenuta, per il tramite della società G.A. s.n.c., la propria autovettura usata, al prezzo concordato di Euro 6.500,00. Ha dedotto che la convenuta, in violazione dell'art. 94 C.d.S, non ha provveduto alla trascrizione della vendita presso il competente PRA di Crotone e che l'inadempimento dell'acquirente lo avrebbe esposto, nel corso degli anni, a richieste di pagamento di tasse e contravvenzioni indebitamente imputategli, oltre a notevoli disagi causati dalla necessità di dover dimostrare, di volta in volta, di non essere più proprietario e possessore della predetta autovettura.
2. Con provvedimento emesso all'udienza del 6.02.2019 è stata dichiarata la contumacia della convenuta, non costituita in giudizio, nonostante la regolarità della citazione e, su richiesta di parte attorea, attesa la natura documentale della causa, è stato disposto il rinvio della causa con fissazione di successiva udienza di discussione orale e decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
3. All'odierna udienza, svolta con modalità scritta ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. h) D.L. n. 18 del 2020, viste le note depositate telematicamente da parte attorea, la causa viene decisa, mediante deposito del dispositivo e concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione.
4. La domanda è parzialmente fondata, e deve essere accolta nei limiti di seguito indicati.
Preliminarmente, deve essere confermata la declaratoria di contumacia della convenuta, non costituita in giudizio.
La documentazione prodotta in giudizio da parte attorea (certificato di vendita notarile e di trascrizione dell'atto di vendita, all.ti nn. 1 e 2 del fascicolo di parte attorea) consente di ritenere provato il trasferimento dall'odierno attore in favore della convenuta, della proprietà del veicolo usato Renault Laguna, tg. (...), avvenuto in data 9.03.2004. Parimenti, dalla documentazione prodotta (visura PRA, all. n. 3 fascicolo di parte attorea) si evince che il trasferimento di proprietà non è stato trascritto presso il competente ufficio del PRA. Infatti, alla data del 7.05.2018, l'autoveicolo risulta ancora intestato all'odierno attore.
Come noto, l'art. 94, comma 1, c.d.s. dispone che "in caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, (...) il competente Ufficio del PRA, sulla richiesta avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede alla trascrizione di trasferimento o degli altri mutamenti indicati (...)".
La richiesta di tali adempimenti costituisce dunque un obbligo a carico dell'acquirente, la cui inosservanza comporta, ai sensi dello stesso art. 94, comma 3 come sopra modificato, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.
Come noto, la trascrizione dell'atto di trasferimento dell'autoveicolo nel PRA non costituisce requisito di validità e di efficacia del trasferimento medesimo, configurando soltanto un mezzo di pubblicità intesa a dirimere gli eventuali conflitti tra più aventi causa dal medesimo venditore (Cass. Civ. 865/81).
Infatti, la costituzione, l'estinzione ed il trasferimento dei diritti reali su beni mobili registrati non è soggetta a particolari oneri formali, in ossequio al principio della libertà delle forme vigenti per i beni mobili (ex art.1350 c.c.); il trasferimento di proprietà di un autoveicolo si realizza per effetto del mero consenso delle parti legittimamente manifestato.
Pertanto, nei casi in cui l'acquirente ometta di provvedere alla trascrizione del trasferimento, ai sensi dell'art. 94 C.d.S, il venditore può richiedere una sentenza che accerti l'intervenuto trasferimento della proprietà del bene e la conseguente perdita di possesso e chiederne la trascrizione ai sensi dell'art. 2686 c.c. e ciò al fine di evitare di essere chiamato a rispondere di tutte le conseguenze connesse al presunto possesso ed uso del veicolo (es. danni provocati a cose o persone, tasse auto non versate, contravvenzioni al Codice della Strada).
Nel caso di specie, essendo provata l'avvenuta vendita della vettura Renault Laguna, tg. (...), dall'odierno attore al convenuto, in data 9.03.2004, deve essere dichiarato l'avvenuto trasferimento della proprietà dell'autoveicolo per cui è causa, a norma dell'art. 2686 c.c. e deve essere ordinata la trascrizione della presente sentenza a cura del Conservatore del P.R.A. di Crotone, con effetti dal 9.03.2004.
E' invece infondata la domanda di risarcimento del danno formulata da parte attorea. Infatti, difetta la prova di un danno, peraltro genericamente allegato dall'attore, conseguito in concreto per effetto dell'omessa trascrizione del trasferimento di proprietà del veicolo. Parte attorea non ha infatti provato di aver eseguito pagamenti di tasse o contravvenzioni indebite. Inoltre, alla luce dei principi affermati in tema di danno non patrimoniale, dalle note pronunce della Corte di Cassazione Sezioni Unite del 11.11.2008, i semplici disagi, quali quelli correlati alla necessità di dover dimostrare di non essere proprietario - possessore del veicolo, non possono ritenersi risarcibili.
5. Quanto alle spese di lite, considerata la soccombenza di parte attorea in relazione alla domanda risarcitoria, se ne dispone l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
- dichiara la contumacia di S.A.;
- accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara l'avvenuto trasferimento della proprietà dell'autovettura Renault Laguna, tg. (...), avvenuto in data 9.03.2004, da V.L. a S.A.;
- autorizza l'attore ad ottenere la trascrizione della presente sentenza ai sensi dell'art. 2686 c.c.;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Crotone, il 20 maggio 2020.
Depositata in Cancelleria il 20 maggio 2020.
29-09-2020 20:53
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