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Sentenza

Rafting, l'organizzatore risponde per l'incidente anche se ha informato ...
Rafting, l'organizzatore risponde per l'incidente anche se ha informato dei pericoli il partecipante?
Tribunale di Bolzano -Sezione II civile -Sentenza 6 marzo 2020 n. 262
REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOTRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANOSECONDA SEZIONE CIVILEIl  Tribunale,  in  persona  del  Giudice  monocratico  dott.ssa  Ulrike  Ceresaraha  pronunciato  la seguenteSENTENZAnella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1661/2016 promossa daHE.ES.,  rappresentata  e  difesa,  giusta  procura  a  margine  dell'atto  di  citazione  23.03.2016, dall'avv. Ha.Eg. (C.F. (...)), presso il quale ha eletto domicilio in Bolzano, via (...) (fax: (...));AttricecontroTI. (C.F. (...)), rappresentata e difesa, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta  del  15.06.2016,  dall'avv.  Lo.St.  (C.F.  (...)),  presso  il  quale  ha  eletto  domicilio  in Bressanone (BZ), via (...) (fax: (...)).ConvenutaeAL.   S.p.A.   (C.F.   (...)),   rappresentata   e   difesa,   giusta   procura   in   calce   alla   comparsa   di costituzione  dd.  30.11.2016,  dall'avv.  Mi.Ma.  (C.F.  (...)),  presso  il  quale  ha  eletto  domicilio  in Bolzano,Corso (...) (fax: (...)).Terza chiamataCon oggetto: responsabilità contrattuale ex art. 2050 c.c.;RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE1.  Con  atto  di  citazione  dd.  23.03.2016  la  signora  He.Es.  conveniva  in  giudizio  la  società  Ti. s.r.l.  per  sentirla  condannare  al  risarcimento  di  complessivi  Euro  21.235,40,  oltre  interessi  e spese,  subiti  a  seguito  di  un  sinistro  avvenuto  in  data  14.08.2010,  durante  lo  svolgimento  di un'escursione  di  rafting.  Espone  in  particolare  l'attrice  che  in  tale  data  partecipò  ad  una discesa in rafting sul fiume Is. organizzata dalla società convenuta. Al termine del percorso, il gommone ove si trovavano, non potendo accedere alla  zona di riva normalmente adibita allo sbarco  dei  partecipanti,  si  spostò  in  una  posizione  diversa  del  fiume;  l'attrice  e  il  compagno sbarcarono  allora  su  una  riva  scoscesa  e  invitati  a  raggiungere  a  piedi  il  luogo  di  raccolta. Poiché  il  percorso  fino  a  tale  punto  era  caratterizzato  da  grossi  massi  scivolosi,  la  sig.ra  He. 
scivolò  e  si  procurò  una lesione  alla  parte  superiore  del  braccio.  La  caduta  in  particolare avrebbe  provocato,  secondo  le  allegazioni  dell'attrice,  un  danno  biologico  rappresentato  da un'invalidità  lavorativa  di  90  giorni  al  100%,  di  30  giorni  al  75%,  di  30  giorni  al  50%  e un'invalidità permanente al 3,5%, il tutto da personalizzarsi con un aumento di Euro 3.000,00. Esther  He.  inoltre  lamenta  danni  patrimoniali  nell'ammontare  complessivo  di  Euro  2.349,00 per spese mediche e di viaggio collegate al periodo di riabilitazione.La convenuta si è costituita con comparsa dd. 15.06.2016 contestando la dinamica del sinistro ed in particolare affermando di aver adeguatamente istruito i partecipanti alla gita dei pericoli della   disciplina   e   delle   cautele   da   osservare,   li   avrebbe   adeguatamenteequipaggiati   e verificato le loro capacità, ed avrebbe fatto presente che i sassi sulla riva erano naturalmente pericolosi  e  pertanto  di  prestare  particolare  attenzione;  ciò  nonostante,  la  He.  in  violazione delle  istruzioni  impartite,  si  incamminava  versol'uscita  della  riva  con  passo  leggero  e  senza prendere  in  considerazione  la  ripidità,  e  quindi  cadeva.  In  conclusione,  la  convenuta  ha contestato  la  propria  responsabilità,  nonché  il  quantum  debeatur,  in  subordine  ha  chiesto l'accertamento  del  concorso  dicolpa  dell'attrice  e  comunque  ha  chiesto  l'autorizzazione  alla chiamata in causa della propria assicurazione R.C. Al. S.p.A. per sentirsi da questa manlevare.Questo  giudice  ha  autorizzato  con  provvedimento  dd.  23.06.2016  la  chiamata  in  causa  della Al. S.p.A. la quale si è costituita con comparsa dd. 30.11.2016 aderendo nel merito alle difese di  parte  convenuta;  in  merito  al  quantum,  contestato  integralmente,  ha  chiesto  di  detrarre comunque   quanto   dovuto   a   fronte   di   indennità   previdenziali   o   assistenziali percepite dall'attrice.  Ha  contestato  anche  il  rapporto  assicurativo  con  la  società  convenuta,  eccezione poi   ritirata  nella   prima   memoria  ex  art.  183  comma  VI  c.p.c.  a   fronte  dei  chiarimenti documentali e che pertanto non verrà ulteriormente trattata. Dopolo scambio delle memorie ex  art.  183  comma  VI  c.p.c.,  il  giudice  con  ordinanza  dd.  20.07.2017  ha  ammesso  per  parte attrice  la  prova  per  testi  e  l'interpello  del  legale  rappresentante  della  convenuta,  e  per  parte convenuta  la  prova  per  interpello  dell'attrice  e  per  testi;  ha  ordinato  altresì  all'attrice  di esibire la documentazione in suo possesso attestante erogazioni da parte di enti previdenziali per il periodo di inabilità temporanea lavorativa.La causa veniva pertanto istruita tramite l'audizione per rogatoria di due testi di parte attrice, nonché dell'interpello della stessa attrice, e l'audizione in loco di tre testi di parte convenuta.All'udienza  del  14.11.2019  la  causa  veniva  infine  trattenuta  in  decisione  sulle  conclusioni come sopra riportate e le parti scambiavano memorie conclusionali e repliche.2. La domanda di parte attrice è infondata.Premessa  opportuna  è  che  il  rafting  è  da  considerarsi  un'attività  sportiva  con  caratteristiche intrinseche   di   pericolosità.  In   linea   generale,  difatti,  la   giurisprudenza   di   legittimità  ha affermato  se  un'attività  non  è  specificatamente  qualificata  come  pericolosa  del  legislatore, spetta al giudice effettuare la valutazione in concreto al fine di accertare se essa possa essere considerata tale per sua natura o per la spiccata potenzialità offensiva dei mezzi adoperati, in base  alle  circostanze  esistenti  al  momento  del  suo  esercizio  (Cass.  Civ.,  20  maggio  2015,  n. 10268).
Con  specifico  riferimento  alla  disciplina  del  rafting,  la  quale  consiste  nella  percorrenza  di  un fiume  (spesso,  ma  non  necessariamente,  con  caratteristiche  torrenziali  e  presenza  di  rapide) su   un   particolare   tipo   di   gommone   chiamato   raft,   la   giurisprudenza   (soprattutto   della Cassazione  penale)  ha  più  volte  avuto  modo  di  annoverarla  tra  le  discipline  intrinsecamente rischiose,  dove  gli  organizzatori  si  trovano  in  una  posizione  di  protezione  nei  confronti  dei soggetti  che  a  loro  si  rivolgono  per  praticare  tale  attività  sportiva  pericolosa  (cfr.  Cass.  pen., 22  ottobre  2004,  n.  3446);  i  rischi  tipici sono  quelli  del  ribaltamento  dell'imbarcazione  e relativo annegamento, l'impatto con rocce e altri ostacoli, le perturbazioni e le imprevedibilità del  comportamento  dei  fiumi  percorsi  e  comunque  tutto  ciò  che  consegue  ad  una  disciplina svolta  in  ambiente  non  totalmente  controllato  dall'uomo.  Di  conseguenza,  deve  essere  presa in considerazione la disciplina di cui all'art. 2050 c.c., il quale stabilisce che "Chiunque cagiona danno  ad  altri  nello  svolgimento  di  un'attività  pericolosa,  per  sua  natura  o  per  la natura  dei mezzi  adoperati,  è  tenuto  al  risarcimento,  se  non  prova  di  avere  adottato  tutte  le  misure idonee a evitare il danno".In  estrema  sintesi,  la  ratio  della  norma  individua  un'ipotesi  di  responsabilità  oggettiva  che addossa  all'esercente  di  un'attività  rischiosa  (da  cui  generalmente  trae  profitto),  l'obbligo  di provare di aver ridotto al minimo o comunque tentato di evitare il rischio concreto, altrimenti dovendo sopportare i danni eventualmente occorsi a terzi.Nondimeno, trattandosi nella causa in questione di un rapporto contrattuale tra l'attrice He. e la  società  Ti.  s.r.l.,  titolo  che  non  è  in  alcun  modo  contestato,  deve  essere  verificata  altresì  la generica  responsabilità  contrattuale  ai  sensi  dell'art.  1218  c.c.:  per  cui,  allegato  e  provato  il contratto   da   parte   del   danneggiato,   ricade   nella   sfera   del   contraente   asseritamente inadempiente  l'onere  di  provare  di  aver  adempiuto  correttamente  alla  propria  prestazione  e quindi di non essere responsabile del danno subito da controparte.Nel  caso  di  specie  l'organizzazione  di  gite  rafting  rappresenta  un  contratto  atipico  che  può essere  assimilato  alla  prestazione  d'opera:  l'organizzatore  si  obbliga  pertanto  a  svolgere un'attività  sportiva  rischiosa  con  i  diversi  partecipanti,  mettendo  a  disposizione  la propria esperienza  e  professionalità,  nonché  i  propri  mezzi,  per  ridurre  al  minimo  possibile  i  rischi intrinsecamente connessi con lo svolgimento di tale disciplina.Chiaro   è   che   l'eliminazione   totale   dei   rischi   non   può   essere   oggetto   dell'obbligazione contrattuale, non solo perché sarebbe obbiettivamente impossibile, ma altresì perché sarebbe incompatibile   con   la   stessa   essenza   della   disciplina,   la   quale   è   tanto   attrattiva   per   i partecipanti  proprio  in  quanto  consista  nell'affrontare  un  determinato  grado  di  rischio, derivante per lo più dall'imprevedibilità della natura non antropizzata caratteristica dei fiumi percorsi.Chi  partecipa  al  rafting,  pertanto,  accetta  anch'egli  il  rischio  inerente  a  tale  attività,  sicché  i danni eventualmente subiti che ricadono nell'alea contrattuale normale, o che, in altre parole, derivano  da  inevitabili  errori  del  gesto  sportivo  proprio  (cfr.  Cass.  Civ.  13  febbraio  2009,  n. 3528), devono essere sopportati dagli stessi.
Sul punto sempre la Cassazione civile si è espressa, affermando che "deve ritenersi infatti che l'organizzatore  di  una  attività  sportiva  che  abbia  caratteristiche  intrinseche  di  pericolosità  o che inserisca in una attività sportiva di per sé non pericolosa passaggi di particolare difficoltà, in  cui  il  rischio  di  procurarsi  danni  alla  persona  per  i  partecipanti  dotati  di  capacità  sportive medie  sia  più  elevato  della  media,  debba,  nell'ambito  della  diligenza  dovuta  per  l'esecuzione della  propria  obbligazione  contrattuale,  illustrare  la  difficoltà  dell'attività o  del  relativo passaggio  e  predisporre  cautele  adeguate  a  che  quel  particolare  passaggio,  se  affrontato,  sia nondimeno svolto da tutti i partecipanti in condizioni di sicurezza" (Cass. Civ. 28 luglio 2017, n. 18903): non pertanto di un obbligo di rimozionedel rischio si parla, quanto piuttosto di un obbligo informativo e cautelativo. Pertanto, sia nel caso dell'ipotesi di cui all'art. 2050 c.c., sia in  tema  di  generica  responsabilità  contrattuale,  il  preteso  danneggiante  potrà  andare  esente da responsabilità laddove provi di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno: nel caso   di   specie,   di   aver   adeguatamente   preparato   i   partecipanti   al   rafting   ai   rischi   cui sarebbero  andati  incontro  ed  aver  fornito  loro  tutti  gli  strumenti  tecnici  e  teorici  per  ridurre nella maggior misura possibile il rischio della verificazione di eventi dannosi.Sebbene  il  fatto  che  un  partecipante  si  sia  procurato  un  danno  possa  essere  ritenuto  un indizio  che  l'organizzatore  non  abbia  fornito  adeguate  istruzioni  e  preparazione,  nondimeno ritiene questo giudice che ciò non possa trasformarsi in un'ipotesi di probatio diabolica dove il solo evento di danno sia di per sé prova sufficiente del nesso causale e dell'inadempimento stesso.Tutto ciò premesso in punto di diritto, ritiene questo Tribunale che la convenuta Ti. s.r.l. abbia fornito  sufficiente  prova  di  aver  adempiuto  alla  propria  obbligazione  contrattuale,  ovvero  di aver  fornito  anche  ai  sensi  dell'art.  2050  c.c.  la  prova  di  aver  fatto  quanto  possibile  al  fine  di evitare il danno.In primo luogo, va premesso che oggetto dell'escursione sul raft era un percorso denominato (...)  e  descritto  come  di  difficoltà  media.  È  invero  la  stessa  testimone  dell'attrice,  sig.ra  Sa.Ze. sentita  in  via  di  rogatoria  dall'(...)  in  Germania,ad  affermare  che  fu  scelto  tale  percorso proprio perché più impegnativo e sportivo, in quanto il gruppo di conoscenti (tra cui l'attrice) aveva  già  svolto  altre  più  semplici  escursioni  in  raft  e  pertanto  gli  stessi  desideravano affrontare qualcosa di più complesso (in altre parole, con un maggior grado di rischio).La  stessa  teste  ha  confermato  che  gli  organizzatori  hanno  svolto  una  parte  di  preparazione teorica  e  sono  stati  evidenziati  i  diversi  rischi  cui  si  poteva  andare  incontro.  Per  quanto riguarda  l'oggetto  della  presente  vertenza,  la  teste  ha  in  particolare  confermato  che  fu spiegato il comportamento da tenere nel momento in cui si usciva dal gommone, la presenza di  pietre  e  rocce  e  in  particolare  che  le  stesse  possono  essere  scivolose  ed  instabili  per  via dell'umidità  ("Es  ist  richtig,  dass  auf  Verhaltensweisen  hingewiesen  wurde  im  Laufe  der unterschiedlichen Phasen der Abfahrt, auch einschließlich der Verhaltensweise bei Verlassen des  Schlauchbootes  am  Ende  der  Exkursion  (...)  Insofern  kann  ich  auchbestätigen,  dass  die Teilnehmer  darauf  hingewiesen  wurden,  dass  die  Steine  am  Ufer  rutschig  sind  aufgrund  der fortwährend  vorhandenen   Feuchtigkeit   und  dass   sie  sich  beim   Auftreten   bewegen  und verrücken können").
Altresì  la  Zedler  ha  asserito  che  all'attrice  fu  detto  dall'operatore  della  convenuta  che  sulla riva  del  fiume  Is.  dovesse  essere  tenuta  la  massima  attenzione  nei  movimenti  in  virtù  della pericolosità  della  stessa;  in  più  lo  stesso  dipendente  della  convenuta  che  accompagnava  i partecipanti  (tale  Th.Mö.)  al  momento  dello  sbarco,  sempre  dando  credito  alla  circostanziata deposizione del teste attoreo, sollecitò nuovamente di fare attenzione nei movimenti e che le pietre potevano essere scivolose, suggerendo eventualmente di camminare a carponi.Lo svolgimento e l'oggetto delle spiegazioni teoriche, nonché gli avvertimenti in fase di sbarco, sono   stati   confermati,   sebbene   in   maniera   comprensibilmente   generica   dato   il   tempo trascorso,  anche  dai  testi  di  parte  convenuta  sentiti  presso  questo  Tribunale,  trattandosi invero  di  probabili  indicazioni  standard  che  vengono  date  prima  di  ogni  escursione  (cfr. deposizioni  dei  testi  Mo.  e  Sc.).  Confermato  da  tutti  i  testi  e  comunque  non  oggetto  di contestazione,  anche  il  fatto  che  ai  partecipanti  fosse  stato  fornito un  equipaggiamento adeguato   alla   prestazione   (casco,   muta   in   neoprene,   scarpe   in   neoprene   e   giacca   con salvagente).Invero le deposizioni sia dei testi di parte convenuta (in particolari gli istruttori Mo. e Sc.) che di parte attorea (teste Ze.) paiono essere sufficientemente concordanti nel delineare le ampie ed  articolate  spiegazioni  fornite  sia  in  via  generale  prima  della  discesa,  che  le  indicazioni particolari al momento dello sbarco.Con  riguardo  all'istruttoria,  pertanto,  non  pare  necessario  approfondire  l'ammissibilità  del teste Ma.Bu. (marito dell'attrice), della sig.ra Ka.Eg. (socia della Ti. s.p.a.), ovvero la regolarità dell'interpello dell'attrice svolto in  via di rogatoria internazionale: ciò in quanto non si tratta di  dichiarazioni  idonee  ad  alterare  il  convincimento  di  questo  giudice  in  merito  ai  fatti rilevanti  da  provare.  Il  teste  Bu.  difatti  è  molto  generico  nella  propria  deposizione  e  non ricorda gran parte delle indicazioni che furono fornite dagli istruttori del rafting (cfr. risposte a  controprova  sulla  memoria  di  parte  convenuta),  comprensibilmente  dato  il  lungo  tempo trascorso:  per  cui  anche  sue  negazioni  riguardo  a  specifiche  indicazioni  (ad  esempio  in risposta al cap. 15 di parte convenuta) non risultano essere idonee ad alterare quanto provato dagli altri testi. Con riferimento alla deposizione della sig.ra Eg. invece ciò che ha riferito resta comunque  confermato  dagli  altri  testi  certamente  disinteressati  all'esito  della  causa;  infine, l'interpello   dell'attrice   deve   essere   valutato   solo   quanto   porti   a   riconoscere   fatti   a   sé sfavorevoli, restando invece irrilevante per la prova di diversi fatti.Per  inciso,  in  ogni  caso,  ritiene  comunque  questo   giudice   siano   infondate   le   rispettive eccezioni  di  rito  relative  all'ammissibilità  dei  testi:  per  quanto  riguarda  l'interpello  di  parte attrice,  invero,  una  volta  autorizzato  l'espletamento  della  prova  orale  per  via  di  rogatoria, trattandosi anche questo di mezzo di prova al pari della prova testimoniale, non v'è motivo di non ritenerlo ricompreso nello strumento regolato dal Regolamento UE n. 1206/2001, che sul punto non opera alcuna distinzione, per altro in espressione di un principio di natura europea relativa  al  diritto  di  parti  e  testimoni  di  essere  sentiti,  laddove  possibile,  nello  Stato  membro di residenza. Per quanto riguarda il testimone Bu., il rapporto di coniugio, per giurisprudenza ormai consolidata, non è ragione di inammissibilità del teste ma semmai di mera attendibilità: uguale argomento con riferimento alla teste Ka.Eg., socia semplice della s.r.l. convenuta.
In  conclusione,  l'istruttoria  processuale  porta  a  ritenere  pienamente  provato  l'adempimento dell'obbligo  della  convenuta  di  istruire,  preparare  ed  avvertire  i  partecipanti  dei  rischi  cui andavano  incontro,  sia  in  linea  generale,  sia  gli  specifici  rischi  connessi  allo  sbarco  nel particolare punto dove esso è poi avvenuto.Con  riguardo  a  quest'ultimo  aspetto, infine,  si  ritiene  irrilevante  che  il  raft  abbia  accostato  la riva  in  un  punto  diverso  rispetto  a  quello  usuale.  Ammesso che  effettivamente  vi  fosse  un posto  predefinito  (e  la  prova  a  riguardo  appare  incompleta),  va  da  sé  che  la  natura  stessa dell'attività  comporta  che  a  seconda  della  corrente,  del  carico  del  fiume  e  delle  contingenti condizioni  naturali,  il  punto  di  attracco  possa  variare.  Questo  per  di  più  considerando  che qualora per qualsivoglia motivo un determinato punto d'attracco non possa essere avvicinato (perché occupato da altri gommoni o anche semplicemente perché la corrente in quel punto è troppo forte) e vengaquindi superato, non sarà certamente possibile percorrere il torrente in senso  inverso  e  sarà  necessario  accostare  la  riva  in  un  diverso  punto,  con  tutte  le  accortezze del caso (le quali, si ripete, sono state prese da parte della società convenuta).Pertanto,  il  fatto  che  il  punto  di  discesa  non  possa  essere  scelto  con  assoluta  certezza  e  che possa  variare  in  virtù  delle  condizioni  concrete  dell'Is.,  è  questione,  oltre  che  provata  dai testimoni   assunti,   anche   connaturata   al   rischio   insito   nella   disciplinae   che   gli   stessi partecipanti accettano o devono accettare nel momento in cui decidono di svolgerla.Dalle  stesse  foto  allegate  da  parte  convenuta  (doc.  2)  il  punto  di  sbarco  appare  per  altro consueto  nel  contesto  naturale  del  fiume  Is.,  caratterizzato  dagrossi  massi  che -con  tutta evidenza -possono  essere  bagnati  e  scivolosi  trovandosi  in  riva  ad  un  fiume  torrenziale,  per cui  non  può  parlarsi  di  una  particolare  responsabilità  dell'organizzatore  nell'aver  scelto  quel determinato luogo per  la discesa; vada sé che percorrere un tale percorso richiede un  grado di  attenzione  maggiore  e  di  particolare  cautela,  ma  ciò  rientra  con  ogni  evidenza  nell'alea  di rischio che il partecipante a questa disciplina (per l'appunto) rischiosa deve accettare.Lo  scivolamento  su  sassi  bagnati  in  riva  al  torrente  rappresenta  in  definitiva  un  rischio  che rientra nella normale alea contrattuale e che la signora He. si è assunta nel momento in cui ha deciso  di  concludere  il  contratto  relativo  alla  disciplina pericolosa;  di  controla  convenuta  Ti. s.r.l.  ha  fatto  quanto  in  suo  potere  per  ridurre  al  minimo  possibile  il  rischio  assunto  dalla controparte,  adeguatamente  istruendola  e  informandola  del  pericolo  e  di  come  avrebbe potuto evitarlo.In conclusione, Ti. s.r.l. non può rispondere del danno subito dall'attrice.3. Le spese di lite seguono la soccombenza.Al rigetto della domanda di Es.He. segue la condanna della stessa a risarcire a parte convenuta e  terza  chiamata  le  spese  di  lite,  liquidate  in  base  al  D.M.  Giustizia  n.  55/2014,  scaglione  di valore  di  cui  alla  domanda  da  Euro  5.200,01  ad  Euro  26.000,  parametri  medi  per  parte convenuta Ti. s.r.l. e quindi in complessivi Euro 4.835,00 per compensi (Euro 875,00 per fase di  studio,  Euro  740,00  per  fase  introduttiva,  Euro  1.600,00  per  fase  di  istruttoria,  Euro 1.620,00  per  fase  decisionale),  oltre  al  15%  sui  compensi  per  spese  generali,  oltre  IVA  e  CAP 
sulle  poste  gravate  come  per  legge,  oltre  ad  Euro  76,67  per  anticipazioni;  per  parte  terza chiamata  Al.  S.p.A.  stante  l'adesività  della  sua  difesa  alla  posizione  di  Ti.,  si  ritiene  congruo liquidare  gli  stessi  parametri  medi  ma  ridotti  nel  totale  del  30%,  e  quindi  complessivamente Euro  3.384,00,  oltre  al  15%  sui  compensi  per  spese  generali,  oltre  IVA  e  CAP  sulle  poste gravate come per legge.P.Q.M.Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta,1. rigetta la domanda proposta dall'attrice He.Es.;2.   condanna   He.Es.   a   rifondere   a   Ti.   s.r.l.   le   spese   del   presente   giudizio,   liquidate complessivamente inEuro 4.835,00 per compensi, nonché le anticipazioni di Euro 76.67, oltre al  15%  per  spese  generali,  oltre  IVA  e  CAP  sulle  poste  soggette  ed  oltre  spese  future occorrende.3.   condanna   He.Es.   a   rifondere   ad   Al.   S.p.A.   le   spese   del   presente   giudizio,   liquidate complessivamente in Euro 3.384,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, oltre IVA e CAP sulle poste soggette ed oltre spese future occorrende.Così deciso in Bolzano il 4 marzo 2020.Depositata in Cancelleria il 6 marzo 202
Avv. Antonino Sugamele

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