Rc Auto: ecco tutte le novità introdotte con il Milleproroghe 2020.
Responsabilità civile e circolazione stradale
La disciplina introdotta in tema di attribuzione di classi di merito RC auto dai commi 4 ter dell'art. 12, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con L. 28 febbraio 2020, n. 8.
Il comma 4 ter dell'art. 12, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 (convertito con L. 28 febbraio 2020, n. 8) inserisce un nuovo comma 4 ter.2 all'art. 134 del Codice delle assicurazioni private attuato con il D.Lgs. n. 209/2005 che disciplina l'attestato di rischio e l'attribuzione della classe di merito nell'ambito dell'assicurazione Responsabilità Civile autoveicoli, con particolare riferimento a quella familiare, disciplinata dall'art. 134, comma 4 bis dello stesso Codice delle assicurazioni private.
L'art. 134, comma 4 bis del Codice assicurazioni private - per effetto delle modifiche apportate dall'art. 55 bis del d.l. 26 ottobre 2019, n. 124 - stabilisce che a) in tutti i casi di stipula e b) in tutti i casi di rinnovo di un contratto di assicurazione di un mezzo di trasporto, anche di diversa tipologia, ove si verifichi un sinistro di cui è responsabile - in via esclusiva o principale - un conducente collocato nella classe di merito più favorevole per il veicolo di diversa tipologia, ai sensi delle disposizioni sulla RC auto familiare, e che abbia comportato il pagamento di un indennizzo complessivamente superiore a 5.000 euro, le imprese assicurative, alla prima scadenza successiva del contratto, possono assegnare, per il solo veicolo di diversa tipologia coinvolto nel sinistro, una classe di merito superiore fino a cinque unità rispetto ai criteri indicati dall'Ivass.
Le disposizioni normative di nuovo conio si applicano unicamente ai soggetti beneficiari dell'assegnazione della classe di merito più favorevole per il solo veicolo di diversa tipologia, ai sensi delle disposizioni di cui al comma 4 bis come modificato dal D.L. n. 124/2019.
Il comma 4 quater dell'art. 12 dispone che entro il 30 ottobre 2020 l'Ivass trasmetta una relazione sull'applicazione e sugli effetti delle nuove norme al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti.
La nuova disciplina della RC autoveicoli consente quindi di differenziare le conseguenze assicurative derivanti dai sinistri di cui sono responsabili i conducenti dei diversi veicoli che beneficiano della disciplina della RC auto familiare.
Tabella di sintesi novità legislativa in tema di RC autoveicoli
I commi 4 ter e 4 quater dell'art. 12 differenziano le conseguenze assicurative derivanti dai sinistri di cui sono responsabili i conducenti dei diversi veicoli che beneficiano della disciplina della RC auto familiare.La nuova disciplina chiarisce espressamente i limiti entro cui le imprese assicurative possono attribuire una nuova e più elevata - dunque più sfavorevole - classe di merito ai conducenti coinvolti nei suddetti sinistri. Il comma 4 ter inserisce un nuovo comma 4 ter.2 all'art. 134 del Codice delle assicurazioni private che disciplina l'attestato di rischio e l'attribuzione della classe di merito nell'ambito dell'assicurazione RC auto, con particolare riferimento alla RC auto familiare, disciplinata dall'art. 134, comma 4 bis Codice delle assicurazioni private.
Art. 134, comma 4 bis del Codice assicurazioni private - per effetto delle modifiche apportate dall'art. 55 bis, d.l. 26 ottobre 2019, n. 124in tutti i casi di stipulain tutti i casi di rinnovodi un contratto di assicurazione di un mezzo di trasporto, anche di diversa tipologia i componenti del nucleo familiare possono beneficiare classe di merito più favorevole tra quelle relative ai veicoli già assicurati se la persona fisica interessata non risulti responsabile esclusivo, principale o paritario di un sinistro da almeno cinque anni.Ove si verifichi un sinistro di cui è responsabile in via esclusiva o principale un conducente:
collocato nella classe di merito più favorevole per il veicolo di diversa tipologiaabbia comportato il pagamento di un indennizzo complessivamente superiore a cinquemila euro
le imprese assicurative alla prima scadenza successiva del contratto possono assegnare, per il solo veicolo di diversa tipologia coinvolto nel sinistro, una classe di merito superiore fino a cinque unità rispetto ai criteri indicati dall'Ivass.
Tali norme si applicano unicamente ai soggetti beneficiari dell'assegnazione della classe di merito più favorevole per il solo veicolo di diversa tipologia, ai sensi delle disposizioni di cui al comma 4 bis come modificato dal D.L. n. 124/2020
La nuova disposizione normativa prevede come limite per fare scattare la sanzione del “malus” soltanto il pagamento di un indennizzo complessivamente superiore a cinquemila euro, facendo chiaramente intendere il riferimento ad un singolo sinistro.
Quid juris se lo stesso conducente per cui trova applicazione la disposizione sul malus commette invece più sinistri ciascuno di importo inferiore a cinquemila euro, ma complessivamente, tenendo conto del numero di sinistri, di importo superiore al limite previsto ex lege?
A ciò aggiungasi che la norma in esame si riferisce alla classe di merito riferita ai veicoli già assicurati non anche in uso esclusivo ai componenti del nucleo familiare.
Quid juris se il sinistro viene commesso da un soggetto diverso da quello assicurato?
La nuova disciplina si riferisce espressamente al solo conducente collocato nella classe di merito più favorevole per il veicolo di diversa tipologia che abbia comportato il pagamento di un indennizzo complessivamente superiore a cinquemila euro, lasciando così chiaramente intendere che la persona del conducente coincida con quella dell'assicurato.
E se invece il veicolo per una qualsiasi ragione viene guidato da un altro soggetto diverso dal conducente collocato nella classe di merito più favorevole per il veicolo di diversa tipologia che non fa parte del nucleo familiare, il quale, occasionalmente commette il sinistro, cosa succede, si applicherà comunque il malus?
Stando alla norma di chiusura, dovrebbe pervenirsi ad una soluzione negativa, nel senso che poiché le suddette disposizioni si applicano unicamente ai soggetti beneficiari dell'assegnazione della classe di merito più favorevole per il solo veicolo di diversa tipologia, ai sensi delle disposizioni di cui al comma 4 bis come modificato dal D.L. n. 124/2020, appare evidente che esulano dal perimetro di applicazione della nuova disciplina i sinistri commessi da un conducente diverso sebbene alla guida del veicolo appartenente ad assicurato rientrante nel nucleo familiare.
Pertanto, appare evidente come a scongiurare l'applicazione del malus previsto dalla suddetta disposizione normativa, aggirando la norma, basterà che il sinistro risulti essere stato commesso da un soggetto diverso dal conducente collocato nella classe di merito più favorevole per il veicolo di diversa tipologia - a mero titolo di esempio, si pensi a veicoli intestati a singoli componenti dello stesso nucleo familiare usati da personale dipendente di un'impresa familiare - ciò che a ben vedere, potrebbe comportare un consistente e generalizzato aumento delle tariffe r.c. auto da parte delle Compagnie assicuratrici al fine di “spalmare” sul mercato dell'utenza l'aumento dei costi per i sinistri rc auto.
Ove dovesse verificarsi tale ipotesi, presumibilmente, potrebbe conseguire un'ulteriore criticità, dovuta al fatto che se le tariffe dovessero essere riviste al rialzo, davvero esisterebbero i risparmi di spesa ipotizzati con riferimento agli assicurati dei diversi veicoli che beneficiano della disciplina della RC auto familiare?
08-03-2020 09:57
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