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Sentenza

Trasferimento coattivo del bene solo con dichiarazione di conformità edilizia e ...
Trasferimento coattivo del bene solo con dichiarazione di conformità edilizia e urbanistica
Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi che hanno ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati esistenti, a esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per gli immobili urbani, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie catastali e o e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, di conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La sentenza di trasferimento coattivo prevista dall'articolo 2932 c.c., non può' essere emanata in assenza della dichiarazione, contenuta nel preliminare o prodotta in giudizio successivamente, sugli estremi della concessione edilizia.
•Corte di cassazione, sezione II civile, sentenza 25 giugno 2020 n. 12654
Avv. Antonino Sugamele

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