Tribunale di Trapani. L'interesse del condomino, che faccia valere un vizio di annullabilità e non di nullità di una deliberazione dell'assemblea, non può, infatti, ridursi al mero interesse alla rimozione dell'atto, ossia ad un'astratta pretesa di sua assoluta conformità al modello legale, ma deve essere espressione di una sua posizione qualificata, diretta ad eliminare la situazione di obiettiva incertezza che quella delibera genera quanto all'esistenza dei diritti e degli obblighi da essa derivanti
Tribunale Trapani, Sent., 25-11-2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, nella persona della Dott.ssa Daniela Galazzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1604/2015 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
C.C., A.S. e M.M.R., elettivamente domiciliati in Trapani, via Marino Torre nr. 49 presso lo studio dell'avv. Antonino Santoro che li rappresenta e difende giusta mandato in calce all'atto di citazione;
attori
E
CONDOMINIO S.B., in persona dell'amministratore pro tempore,
Convenuto contumace
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
L'impugnazione della delibera condominiale del 9.5.2015 relativa al Condominio S.B. è infondata e va rigettata. I condomini C.C., A.S. e M.R.M. hanno impugnato la delibera in oggetto assumendone la annullabilità in quanto assunta in difetto di valida costituzione dell'assemblea, non essendo stati convocati tutti i condomini; hanno inoltre eccepito la sua nullità, poiché con la stessa era stata assunta una determinazione non inserita nell'ordine del giorno.
Nel costituirsi in giudizio, il Condominio S.B. ha eccepito l'improcedibilità della domanda a causa del mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione; il difetto di legittimazione passiva e di integrità del contraddittorio, nonché il difetto di interesse degli attori ad impugnare la delibera. Nel merito, parte convenuta ha chiesto il rigetto di tutte le domande formulate da parte attrice e la sua condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
L'efficacia esecutiva della delibera in oggetto è stata sospesa, su conforme richiesta di parte attrice, con ordinanza del 12/10/2015.
In seguito ad interruzione del giudizio, la causa è stata riassunta nei termini da parte attrice ma il condominio convenuto non si è costituito.
Dato preliminarmente atto dell'avvenuto esperimento della mediazione, così da rendere la domanda procedibile, il Tribunale osserva quanto segue.
In primo luogo, è infondata e va rigettata la richiesta di integrazione del contradditorio: la legittimazione passiva, nelle cause promosse da uno dei condomini per impugnare delibere assembleari, spetta infatti all'amministratore del condominio (cfr. Cass. 27416/2018).
Passando all'esame del merito dell'impugnativa, non coglie nel segno l'eccezione relativa all'omessa convocazione di uno dei condomini, ossia del Comune di Valderice (TP).
In disparte l'effettiva qualità di condomino del Comune di Valderice, è pacifico che la legittimazione ad eccepire il predetto vizio, atto a determinare l'annullabilità della delibera, spetta, ai sensi dell'art. 1441 c.c., unicamente all'avente diritto pretermesso: "L'interesse del condomino, che faccia valere un vizio di annullabilità e non di nullità di una deliberazione dell'assemblea, non può, infatti, ridursi al mero interesse alla rimozione dell'atto, ossia ad un'astratta pretesa di sua assoluta conformità al modello legale, ma deve essere espressione di una sua posizione qualificata, diretta ad eliminare la situazione di obiettiva incertezza che quella delibera genera quanto all'esistenza dei diritti e degli obblighi da essa derivanti" (Cass. civile, Sez. II, sent. n. 10071/2020). Non coglie nemmeno nel segno l'ulteriore eccezione di nullità della delibera condominiale relativa alla decisione, asseritamente non ricompresa nell'ordine del giorno e non ricomprendibile sotto la voce "varie ed eventuali", di conferire incarico ad un tecnico di fiducia per effettuare il ricalcolo del riparto delle spese del previsionale 2015, conseguenti ad una modifica dei millesimi posseduti da ciascun condomino.
E' invero pacifico in giurisprudenza che, con l'inserimento della voce "varie ed eventuali" nell'ordine del giorno, sono consentite comunicazioni da parte dell'amministratore o dei condomini ed eventuali impegni minimi di spesa per il condominio; suggerimenti e raccomandazioni rivolti dai condomini nei confronti dell'amministratore; richieste di chiarimenti rivolte dai condomini allo stesso amministratore, al fine di ottenere indicazioni operative in ordine a particolari condotte o prassi applicative; richieste di inserimento di una determinata questione o argomento all'ordine del giorno di una successiva assemblea; relazioni di aggiornamento su questioni già oggetto di precedente discussione o, comunque, la discussione su argomenti di secondaria importanza e di minimo rilievo pratico. Qualora dalla discussione in merito ad un argomento ricompreso nella voca "Varie ed eventuali" sorga la necessità di assumere una delibera, l'assemblea sarà quindi tenuta a rimandarne la decisione ad altra successiva riunione, in cui l'argomento venga indicato come autonoma voce nell'ordine del giorno. In tal modo, si garantisce infatti a tutti i condomini, compresi quelli che possano non aver preso parte alla precedente assemblea, la possibilità di esserne messi a conoscenza preventivamente e di poter maturare un proprio convincimento in merito.
Orbene, come si evince dal verbale dell'assemblea del 09/06/2015, l'amministratore condominiale si è limitato a comunicare la necessità di acquisire documentazione al fine di procedere agli aggiornamenti delle schede del registro immobiliare ed alla modifica delle tabelle millesimali per mezzo di tecnico di fiducia. Mediante tale comunicazione sono stati soltanto anticipati, dunque, argomenti oggetto di votazione e deliberazione future e si è manifestata l'intenzione di procedere, in un momento successivo, al necessario conferimento del relativo incarico ad un tecnico di fiducia.
L'impugnazione della delibera va quindi rigettata.
In ragione della soccombenza, i ricorrenti vanno condannati a rifondare al Condominio S.B. le spese del giudizio, sostenute prima dell'interruzione dello stesso, da liquidarsi in complessivi Euro 3.000,00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Sul punto, La Suprema Corte ha infatti chiarito che: "In seguito alla riassunzione del processo interrotto, la parte già costituita che non rinnovi il proprio atto di costituzione, pur dovendo essere dichiarata contumace, conserva il diritto alla liquidazione delle spese fino al momento dell'interruzione, atteso che, sino ad allora, essa era stata regolarmente costituita e che la contumacia non implica alcun abbandono delle domande già proposte" (Cass. civile, Sez. III, sent. n. 26372 del 16 dicembre 2014).
Non sussistono i presupposti per la chiesta condanna per lite temeraria.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
rigetta le domande degli attori;
condanna gli attori al pagamento, in favore del Condominio S.B., delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 3.000,00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Così deciso in Trapani, il 24 novembre 2020.
Depositata in Cancelleria il 25 novembre 2020.
19-12-2020 18:37
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