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Sentenza

Tribunale Trapani, 23/03/2020, n.277. Morte da agguato mafioso. Risarcimento del...
Tribunale Trapani, 23/03/2020, n.277. Morte da agguato mafioso. Risarcimento del danno.
Tribunale Trapani, 23/03/2020, n.277
Rito:
GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI CONTENZIOSI
Materia:
Responsabilita extracontrattuale
Oggetto:
Morte
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                       R EP UBBLICA  ITA LIA NA
                         IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
                                  IL TRIBUNALE DI TRAPANI
                in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Monica Stocco
                ha pronunciato la seguente
                                             SENTENZA
                nella causa iscritta al n. 2294 dell'anno 2016 del Ruolo Generale degli Affari
                civili contenziosi vertente
                                                   tra
                RU. BE.    (C.F.  (omissis)),  con  il  patrocinio
                dell'avv.  PIZZO  ANGELO  e    con  elezione  di  domicilio  in  VIA  SS.
                SA. 35  AL., presso il medesimo difensore
                                                                               parte attrice
                                                 contro
                FI. BE.   (C.F. (omissis)),
                                                                   parte convenuta contumace
                OGGETTO: Mo.
                CONCLUSIONI  DELLE  PARTI:  all'udienza  del  26.2.2020  le  parti
                concludevano  come  da  verbale  in  pari  data,  riportandosi  ai  rispettivi  atti
                difensivi, ai quali si rinvia.


MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO


Preliminarmente va dichiarata la contumacia del convenuto, il quale, nonostante la ritualità della rinnovazione della notifica dell'atto di citazione, ha scelto di non costituirsi in giudizio.

Tribunale di Trapani sez. civile Ciò premesso, va osservato che con atto di citazione ritualmente notificato BE. RU. ha convenuto in giudizio l'odierno convenuto BE. FI. per sentirlo condannare alla rifusione di tutti i danni subiti in conseguenza dell'evento delittuoso verificatosi in data 13 maggio 1991 in cui veniva ucciso il proprio marito VI. VI., a seguito di un agguato di stampo mafioso commesso in Alcamo, nella via (omissis) mentre si trovava a bordo della propria moto Ap..

L'attrice ha dedotto che l'azione criminosa è stata eseguita da esponenti del locale clan della criminalità organizzata di stampo mafioso che, all'epoca, si contrapponeva a quello di cosa nostra.

Con sentenza n. 5/1994 la Corte di Assise di Trapani ha dichiarato colpevole di tale delitto l'odierno convenuto BE. FI., unitamente ad altri, condannandolo alla pena della reclusione per 14 anni.

Nello specifico, riguardo il FI., la sopra citata sentenza ha acquisito autorità di cosa giudicata in data 28 Luglio 1995, giusta sentenza n°26/1995 emessa dalla Corte di Assise di Appello di Pa..

In considerazione di tali presupposti la parte attrice ha chiesto la condanna del convenuto al risarcimento del “danno per perdita da rapporto parentale”, il risarcimento del danno morale “iure proprio”, nonché il danno da ritardata percezione (i cc.dd. Interessi compensativi), cagionati dalla condotta delittuosa.

La domanda attorea nel merito risulta fondata.

In primo luogo occorre evidenziare che nel giudizio civile è attribuita efficacia di giudicato alla decisione penale di condanna “quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato Tribunale di Trapani sez. civile l'ha commesso” e, dunque, non può discutersi sulla responsabilità del convenuto nella produzione del fatto delittuoso da cui scaturì il danno di cui la ricorrente chiede il ristoro nel presente giudizio.

Passando ad esaminare le richieste risarcitorie formulate da parte attrice, occorre rilevare che con l'importante decisione 11 novembre 2008 n. 26972 (di contenuto identico ad altre tre sentenze, tutte depositate contestualmente) le Sezioni Unite della Cassazione hanno non solo composto i precedenti contrasti sulla risarcibilità del c.d. danno esistenziale, ma hanno anche più ingenerale riesaminato approfonditamente i presupposti ed il contenuto della nozione di “danno non patrimoniale” di cui all'art. 2059 c.c..

La sentenza ha innanzitutto ribadito che il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, i quali si dividono in due gruppi: le ipotesi in cui la risarcibilità è prevista in modo espresso (ad es., nel caso in cui il fatto illecito integri gli estremi di un reato); e quella in cui la risarcibilità del danno in esame, pur non essendo espressamente prevista da una norma di legge ad hoc, deve ammettersi sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., per avere il fatto illecito vulnerato in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla Costituzione.

La decisione sopra richiamata ha, poi, chiarito il contenuto della nozione di danno non patrimoniale, stabilendo che quest'ultimo costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sottocategorie, se non con valenza meramente descrittiva. E', pertanto, scorretto e non conforme al dettato normativo pretendere di distinguere il c.d. “danno morale soggettivo”, inteso quale sofferenza psichica Tribunale di Trapani sez. civile transeunte, dagli altri danni non patrimoniali: la sofferenza morale non è che uno dei molteplici aspetti di cui il giudice deve tenere conto nella liquidazione dell'unico ed unitario danno non patrimoniale, e non un pregiudizio a sé stante.

Da questo principio è stato tratto il corollario che non è ammissibile nel nostro ordinamento la concepibilità d'un danno definito “esistenziale”, inteso quale la perdita del fare areddituale della persona.

Una simile perdita, ove causata da un fatto illecito lesivo di un diritto della persona costituzionalmente garantito, costituisce né più né meno che un ordinario danno non patrimoniale, di per sé risarcibile ex art. 2059 c.c., e che non può essere liquidato separatamente sol perché diversamente denominato.

Per quanto attiene la liquidazione del danno, le SS.UU. hanno ricordato che il danno non patrimoniale va risarcito integralmente, ma senza duplicazioni. In altri termini, il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre.

Da ciò discende che il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno.

“E' compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione.

Viene in primo luogo in considerazione, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato, la sofferenza morale. Definitivamente accantonata la figura del cd.

Tribunale di Trapani sez. civile danno morale soggettivo, la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale.

Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale.

Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ov. siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente.

Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza”.

“Possono costituire solo "voci" del danno biologico nel suo aspetto dinamico, nel quale, per consolidata opinione, è ormai assorbito il cd. danno alla vita di relazione, i pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita, conseguenti a lesioni dell'integrità psicofisica, sicché darebbe luogo a duplicazione la loro distinta riparazione”.

Il giudice potrà invece correttamente riconoscere e liquidare il solo danno morale, a ristoro della sofferenza psichica provata dalla vittima di lesioni fisiche, alle quali sia seguita dopo breve tempo la morte, che sia rimasta lucida Tribunale di Trapani sez. civile durante l'agonia in consapevole attesa della fine. Viene così evitato il vuoto di tutela determinato dalla giurisprudenza di legittimità che nega, nel caso di morte immediata o intervenuta a breve distanza dall'evento lesivo, il risarcimento del danno biologico per la perdita della vita (sent. n. 1704/1997 e successive conformi), e lo ammette per la perdita della salute solo se il soggetto sia rimasto in vita per un tempo apprezzabile, al quale lo commisura (sent. n. 6404/1998 e successive conformi).

Una sofferenza psichica siffatta, di massima intensità anche se di durata contenuta, non essendo suscettibile, in ragione del limitato intervallo di tempo tra lesioni e morte, di degenerare in patologia e dare luogo a danno biologico, va risarcita come danno morale, nella sua nuova più ampia accezione.

Trova adeguata collocazione nell'art. 2059 c.c. anche la tutela riconosciuta ai soggetti che abbiano visto lesi i diritti inviolabili della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.) (in tal senso si v. Cass. sent. n. 8827 e n. 8828/2003, concernenti la fattispecie del danno da perdita o compromissione del rapporto parentale nel caso di morte o di procurata grave invalidità del congiunto).

Occorre, infatti, evidenziare che l'evento naturale “morte” non causa soltanto l'estinzione della vita della vittima primaria, che subisce il massimo sacrificio del relativo diritto personalissimo, ma causa altresì, nel contempo, l'estinzione del rapporto parentale con i congiunti della vittima, che a loro volta subiscono la lesione dell'interesse alla intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che connota la vita familiare.

In particolare, occorre tenere conto, alla luce dell'accezione estensiva del danno elaborata dalla giurisprudenza sopra richiamata, che il pregiudizio non patrimoniale da uccisione di un congiunto consiste anzitutto in una perdita, Tribunale di Trapani sez. civile nella privazione di un valore non economico, ma personale, costituito della irreversibile perdita del godimento del congiunto, dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, secondo le varie modalità con le quali normalmente si esprimono nell'ambito del nucleo familiare; perdita, privazione e preclusione che costituiscono conseguenza della lesione dell'interesse protetto.

Va, tuttavia, evidenziato, ai fini della quantificazione del risarcimento, che determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale, nella sua rinnovata configurazione, e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente ristorato.

Infine, per quanto attiene la prova del danno, le SS.UU. hanno ammesso che essa possa fornirsi anche per presunzioni semplici, fermo restando però l'onere del danneggiato gli elementi di fatto dai quali desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio.

Ciò posto, occorre osservare che al fine di valutare il complessivo danno non patrimoniale patito dall'attrice, è necessario fare riferimento ai valori delle tabelle del tribunale di Milano.

Ed invero, il Supremo Collegio ha osservato come le Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psicofisica del Tribunale di Milano costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., laddove la fattispecie concreta non presenti circostanze che richiedano la relativa Tribunale di Trapani sez. civile variazione in aumento o in diminuizione, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla circolazione; i relativi parametri sono conseguentemente da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, ovvero quale criterio di riscontro e verifica di quella, di inferiore ammontare, cui sia diversamente pervenuto, incongrua essendo la motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una liquidazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui si perviene mediante l'adozione dei parametri esibiti dalle dette tabelle di Milano (cfr. Cass. n. 17879/11; Cass. n. 14402/11).

Ciò posto, RU. BE., in qualità di coniuge della vittima primaria dell'illecito, ha chiesto in primo luogo il ristoro del danno da perdita del rapporto parentale in forza del decesso del proprio congiunto.

Al riguardo, va rilevato che per la dimostrazione del danno connesso alla sofferenza cagionata dalla morte di uno stretto congiunto deve ritenersi consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base degli elementi obbiettivi che, tuttavia, è onere del danneggiato fornire.

La liquidazione del pregiudizio, vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona, in quanto tali privi di contenuto economico, non potrà che avvenire in base a valutazione equitativa (artt. 1226 e 2056 c.c.), tenuto conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza, e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti.

Orbene, sotto tale profilo i fatti costitutivi su cui si fonda la domanda formulata dall'attrice vanno ravvisati esclusivamente nella gravità del fatto di Tribunale di Trapani sez. civile reato (omicidio di stampo mafioso) perpetrato nei confronti della vittima primaria dell'illecito, nell'avvenuto decesso di quest'ultima all'età di 51 anni, nella età del coniuge superstite (47 anni) e nell'entità del legame familiare stravolto ( cf. pagg.7 e s. dell'atto di citazione) . L'attrice, sotto altro profilo, non ha in alcun modo dedotto, prima ancora che provato, in che epoca sia stato contratto il matrimonio con la vittima primaria dell'illecito, quanto sia durata la convivenza all'interno del vincolo familiare, quali siano stati i rapporti di affetto e le abitudini di vita che abbiano connotato la relazione matrimoniale. In considerazione del legame coniugale dei soggetti coinvolti nella vicenda, della loro età e della natura particolarmente odiosa del fatto che ha determinato la morte di Vi. Vi., e in assenza di elementi conoscitivi ulteriori, il pregiudizio lamentato può essere liquidato in un importo intermedio fra quelli stabiliti nelle tabelle del Tribunale di Milano, e in particolare nell'importo pari a euro 260.500,00 in valuta attuale. In considerazione della natura omnicomprensiva del risarcimento del danno non patrimoniale e della necessità di evitare duplicazioni di danno, tenuto conto anche della carenza in punto di allegazione di specifici elementi fattuali a sostegno della domanda, non possono essere riconosciute le ulteriori domande di risarcimento, relative al danno morale patito dall'attrice.

Vanno, invece, riconosciuti gli interessi da ritardato pagamento, che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte debbono calcolarsi dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione annuale, per un importo di euro 209.392,48.

Il risarcimento dovuto all'attrice (comprensivo di rivalutazione e interessi)

Tribunale di Trapani sez. civile ammonta pertanto a euro 469.892,49.

Dalla data della sentenza su tale somma decorrono gli interessi nella misura legale fino alla data dell'adempimento.

In applicazione del principio della soccombenza parte convenuta deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano, ai sensi del DM

55 del 2014 in complessivi euro 7000,00 per onorari di difesa, oltre Iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%.


P.Q.M.


Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione e definitivamente pronunciando, nella contumacia della parte convenuta, in accoglimento delle domande proposte dalla ricorrente:

• condanna BE. FI., a pagare all'attrice l'importo di € 469.892,49 oltre gli interessi nella misura legale dalla data di pubblicazione della sentenza fino alla data dell'adempimento..

• condanna BE. FI. a rifondere all'attrice le spese del procedimento che si liquidano in complessivi euro 7000,00 per onorari di difesa, oltre Iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%.

• Co.ì deciso in Tr., in data 20/03/2020 .

Il Giudice Monica Stocco Tribunale di Trapani sez. civile
Avv. Antonino Sugamele

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