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Sentenza

Tribunale Trapani, 31/03/2020, n.130. Validità ed efficacia del contratto di aff...
Tribunale Trapani, 31/03/2020, n.130. Validità ed efficacia del contratto di affitto agrario.
Tribunale Trapani, 31/03/2020, n.130


                                     R E P U B B L I C A       I T A L I A N A
                                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
                                           IL TRIBUNALE DI TRAPANI
                                               SEZIONE AGRARIA
                  composto da
                  Dott.ssa Daniela Galazzi                          Presidente
                  Dott.ssa Monica Stocco                            Giudice
                  Dott. Gaetano Sole                                Giudice
                  Agrotecnico Vi. Gr.                        Esperto
                  Agronomo Pi. Cl.                           Esperto
                  All'udienza del 13.2.2020 ha pronunciato la seguente
                                                  SENTENZA
                  nella causa iscritta al n. 1411/2019 del Ruolo Generale Ag., vertente
                                                     TRA
                  Pi. Ga.    (C.F.  (omissis)),  nato a Paceco il 1964        
                  rappresentato  e  difeso  dall'Avv.  Enrico  Maria  Sinatra,    presso  il  cui  studio  è
                  elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
                                                                                     ATTORE
                                                   CONTRO
                  Camera  di  Commercio  di  Industria  Artigianato  e  Agricoltura  di  Tr.,  in
                  persona del  legale  rappresentante  pro  tempore,  rappresentata  e difesa dall'Avv.
                  Maria  Letizia  Pipitone,    presso  il  cui  studio  è  elettivamente  domiciliata,  giusta
                  procura in atti
                                                                                CONVENUTA
                  OGGETTO: azione di accertamento


MOTIVI DELLA DECISIONE


Con ricorso depositato in data 17.6.2019 Pi. Ga. conveniva in giudizio la Camera di Commercio di Trapani al fine di ottenere una pronuncia di accertamento della perdurante validità ed efficacia del contratto di affitto agrario relativo al Fondo Ru. denominato “Fondo Vi.”, sito in Tr. nella C.da Ba. Rilievo, esteso ha 7.36.75 circa, identificato nel Catasto Terreni del Comune di Trapani al foglio di mappa 116, particelle (omissis) sub (omissis) e sub (omissis), 242, 243, 244, 245, 330 sub (omissis) e sub (omissis), 331, 332, 333, 334, 776, 777, 778.

Preliminarmente è opportuno premettere, in punto di fatto, talune circostanze pacifiche tra le parti, ed in particolare:

- che in data 30/03/1969, la Camera di Commercio di Trapani stipulava con Pi. An., coltivatore diretto e padre dell'odierno ricorrente, un contratto di affitto agrario avente ad oggetto il Fondo Ru. suindicato;

- che in data 02/01/1978, le parti rinnovavano il contratto per ulteriori anni quattro con decorrenza dall'01/09/1977;

- che, tuttavia, essendo il contratto in oggetto in corso di esecuzione, all'entrata in vigore della legge n. 203/82 (che innovava significativamente il regime degli affitti agrari) esso, in forza dell'art. 4, veniva automaticamente prorogato per ulteriori quindici anni con decorrenza dall'entrata in vigore della stessa legge (e quindi sino al 6/05/1997);

- che anche dopo tale data, nessuna ulteriore disdetta veniva inviata da parte concedente;

- che. successivamente, la Camera del Commercio, rilevando gravi inadempienze contrattuali in ordine alla coltivazione del fondo, nonché alla manutenzione dei fabbricati annessi, nell'anno 2010 chiedeva a questo Tribunale la risoluzione del contratto;

- che il giudizio veniva definito transattivamente con scrittura del 23 ottobre 2012, con la quale le parti, facendosi reciproci riconoscimenti e 2 Tribunale di Trapani concessioni in ordine alla consistenza del beni affittati e all'uso delle attrezzature e dei fabbricati annessi, prorogavano di altri quattro anni il contratto fissando la data del 31 dicembre 2018 per il rilascio definitivo del fondo e dei fabbricati con obbligo di Pi. An. “al rilascio totale dell'immobile oggetto dell'affitto alla data suddetta e ciò anche in caso di subentri nella conduzione del fondo da parte di eredi o terzi soggetti”;

- che, in seguito al decesso in data 25/02/2017 di Pi. An., subentrava nella conduzione dell'immobile l'odierno attore con atto di subingresso del 15/11/2017;

- che, infine, con comunicazione del 06/12/2018 (All.6) la Camera di Commercio comunicava a Pi. Ga. che l'efficacia del contratto di affitto agrario sarebbe cessata in data 31/12/2018 invitando l'attore a concordare una data per la consegna del fondo.

Tanto premesso, l'attore deduceva l'infondatezza della richiesta formulata dalla Camera di Commercio. Difatti, il contratto – in assenza di valida disdetta – dovrebbe ritenersi tacitamente prorogato, in forza degli artt. 2 e 4 L. 203/82, dapprima sino al 6.5. 1997, successivamente sino al 6.5.2012 ed infine sino al 6.5.2027 (e ciò sia prendendo in considerazione il primo contratto che quello prorogato il 02/01/1978). Ed invero, nessuna rilevanza assumerebbe l'accordo transattivo del 23 ottobre 2012, che fissava la scadenza del predetto rapporto alla data del 31/12/2018, in quanto nullo ex art. 58 L. 203/82 avendo fissato un termine inferiore al limite inderogabile di 15 anni fissato dall'art. 2. La nullità conseguirebbe, altresì, al fatto che l'art. 45 l.

203/1982, ai fini della validità degli accordi di natura transattiva in deroga alle disposizioni di legge, prevede l'assistenza delle associazioni professionali e sindacali.

Chiedeva pertanto accertarsi e dichiararsi la validità ed efficacia del contratto di affitto il cui termine andrebbe a scadere il 6.5.2027 (ovvero il 23.10.2027 nel 3 Tribunale di Trapani caso in cui fosse dichiarata la nullità unicamente della clausola inerente il termine per il rilascio).

La Camera di Commercio di Trapani, costituendosi tardivamente, contestava la fondatezza delle deduzioni di parte avversa, evidenziando, in primo luogo, che l'attore, al momento del subentro nella posizione di conduttore, avrebbe accettato la scadenza del rapporto al 31.12.2018: tanto si evincerebbe sia dalla lettera del 05/10/2017, sottoscritta per accettazione del suo contenuto dallo stesso Pi. An., sia dalla convenzione di subingresso del 15/11/2017. In secondo luogo, parte convenuta rilevava come – a tutto concedere – il contratto dovesse ritenersi cessato in considerazione del giudizio di risoluzione per inadempimento instaurato nel 2010 su iniziativa della Camera di Commercio (iscritto al n. 2040/2010 R.G.), con il quale sarebbe stata manifestata, per fatti concludenti, l'intenzione del locatore di far venir meno gli effetti del contratto: l'instaurazione del giudizio, quindi, varrebbe come disdetta ai sensi dell'art.4 della legge 203/82. Veniva, infine, contestata la circostanza inerente alla dedotta invalidità della scrittura transattiva del 23.10.2012, sia in quanto il conduttore sarebbe stato comunque assistito dal proprio legale di fiducia, avvocato Massimo Piacentino, sia perché la proroga di un termine contrattuale già scaduto non è equiparabile alla stipulazione di nuovo contratto la cui durata non può essere inferiore a quindici anni, costituendo un semplice allungamento di un termine contrattuale fissato nel rispetto della legge e già scaduto.

Veniva quindi avanzata domanda riconvenzionale diretta alla condanna dell'attore, previa declaratoria di cessazione del contratto di affitto agrario, al rilascio immediato del fondo.

Soltanto con memoria del 28.1.2020 parte convenuta eccepiva, altresì, l'inammissibilità dell'eccezione di nullità dedotta in ricorso da parte attrice, richiamando il combinato disposto di cui agli artt. 23 della legge 11 febbraio 1971 n. 11 così come modificato ed integrato dall'art. 45 legge 203/82 e 2113, comma 2, c.c.., secondo cui l'impugnazione dell'accordo asseritamente nullo 4 Tribunale di Trapani deve essere proposta, “a pena di decadenza nei termini stabiliti dall'art. 2113 cod.

Civ.”ossia “entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della transazione”.


***


In via del tutto preliminare va dichiarata l'inammissibilità della domanda riconvenzionale formulata da parte resistente, in considerazione della tardività della costituzione della stessa (arg. ex artt. 47 L. 203/82, 416 e 418 c.p.c.).

Nel merito la domanda è fondata e va quindi accolta.

Anzitutto mette conto evidenziare come, conformemente a quanto dedotto da parte attrice, non possa rinvenirsi alcun atto di formale disdetta del contratto di affitto agrario oggetto del contendere.

Ed invero, prendendo posizione su quanto dedotto da parte resistente, è del tutto evidente che un'azione giudiziale di risoluzione per inadempimento non possa ritenersi atto equipollente ad una disdetta: ed invero, altro è adire la giustizia al fine di ottenere una pronuncia costitutiva di risoluzione del contratto, previo accertamento giudiziale dell'inadempimento dell'affittuario, altro è esercitare il diritto potestativo di recedere dal contratto previsto dall'art. 4 L. 203/82 nelle forme ivi previste (lettera raccomandata da inviare almeno 1 anno prima). Trattasi, invero, di attività del tutto slegate quanto a funzione e modalità di esercizio (cfr. Cass., Sezioni Unite, n. 553 del 14/01/2009).

Ciò posto, questione nodale per la risoluzione dell'odierna controversia attiene alla validità della scrittura transattiva del 23.10.2012, in forza della quale parte resistente ritiene definitivamente cessati gli effetti del contratto di affitto agrario originariamente stipulato con il padre dell'odierno attore.

Ebbene non v'è dubbio che la predetta scrittura transattiva sia invalida.

Difatti, come peraltro affermato a più riprese dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, l'art. 23, terzo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 11, nel testo modificato dall'art. 45 della legge 3 maggio 5 Tribunale di Trapani 1982, n. 203, consente alle parti di stipulare accordi in deroga alle norme vigenti, anche non aventi natura transattiva, da stipularsi necessariamente con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative; è poi ammessa la possibilità di stipulare accordi transattivi davanti al giudice competente, in quanto la presenza del giudice è garanzia di correttezza degli accordi raggiunti dalle parti e della loro traduzione in appropriate formule giuridiche (cfr. Cass. n. 689 del 19/01/2010; Cass. n. 14759 del 04/06/2008; Cass. n. 1886 del 30/01/2006). È, peraltro, del tutto evidente che l'accordo in questione, nella misura in cui idoneo ad incidere su un elemento essenziale del contratto, qual è la durata, dovesse ritenersi accordo in deroga rientrante nell'ambito applicativo della disposizione or ora richiamata, né la presenza dell'avv. Piacentino può in alcun modo ritenersi equipollente a quella delle associazioni di categoria, stante l'ontologica differenza della figura dell'avvocato da quella delle predette associazioni (arg. ex art. 12 disp. sulla legge in generale).

Ancora, non assume alcun rilievo il fatto che l'attore avesse accettato per iscritto, in sede di convenzione di subingresso, la scadenza del rapporto al 31.12.2018, stante l'indubbia natura indisponibile del diritto alla durata minima del rapporto contrattuale, confermata dalla necessità di seguire le forme di cui all'art. 45 per la validità degli accordi derogatori o transattivi rispetto alle disposizioni di legge.

Né, infine, può tenersi conto della controeccezione di decadenza dell'eccezione di invalidità invocata da parte attrice, rispetto al termine stabilito dall'art. 2113 cod. Civ: ed invero, tale controeccezione – pur astrattamente fondata (cfr. Cass. n. 370 del 11/01/2005) – è stata sollevata da parte resistente per la prima volta con memoria del 28.1.2020. Essa è quindi indubbiamente tardiva.

Difatti in materia di controversie di lavoro – ma il principio di diritto è ovviamente estensibile alle controversie agrarie – la S.C. ha avuto modo di chiarire che “L'impugnazione di una rinuncia o transazione ex art. 2113 cod. civ. 6 Tribunale di Trapani da parte del lavoratore ne determina l'automatica caducazione anche se proposta oltre il termine di sei mesi prescritto dalla citata disposizione, essendo onere del datore di lavoro che intenda far valere la rinuncia o la transazione eccepire la decadenza del lavoratore dalla impugnazione nel termine di cui all'art. 416 cod. proc.

civ.” (Cass. n. 13466 del 20/07/2004; Cass. n. 552 del 19/01/1995).

In definitiva, in assenza di valide manifestazioni da parte concedente del diritto di recedere dal contratto, e non potendosi tenere conto degli effetti della scrittura transattiva del 23.10.2012, stante la nullità della stessa, deve ritenersi che gli effetti del contratto di affitto si protraggano sino al 06/05/2027 (quindici anni dopo il precedente tacito rinnovo, avvenuto in data 06/05/2012).

Le spese seguono la soccombenza.


P.Q.M.


Sulla domanda spiegata da Pi. Ga., nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando così provvede:

- in accoglimento della domanda di parte ricorrente, dichiara che il contratto di affitto agrario in corso tra le parti e relativo al Fondo Ru. denominato “Fondo Vi.”, sito in Tr. nella C.da Ba. Rilievo, esteso ha 7.36.75 circa, identificato nel Catasto Terreni del Comune di Trapani al foglio di mappa 116, particelle (omissis) sub (omissis) e sub (omissis), 242, 243, 244, 245, 330 sub (omissis) e sub (omissis), 331, 332, 333, 334, 776, 777, 778, andrà a scadere il 06/05/2027;

- dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale spiegata dalla per CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E

AGRICOLTURA DI TRAPANI;

- condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 3.235,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge.

Co.ì deciso in Tr., all'udienza pubblica del 13.2.2020 Il Giudice Estensore Il Presidente Gaetano Sole Daniela Galazzi 7 Tribunale di Trapani
Avv. Antonino Sugamele

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