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Sentenza

Tribunale Trapani, 31/03/2020, n.286. Soglia di usura...
Tribunale Trapani, 31/03/2020, n.286. Soglia di usura
Tribunale Trapani, 31/03/2020, n.286

                                           Sentenza non definitiva n. 286/2020 pubbl. il 31/03/2020
                  
                                              REPUBBLICA ITALIANA
                                       IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
                                     TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
                                                      Sezione civile
                  Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Daniela Galazzi
                  ha pronunciato la seguente
                                          SENTENZA NON DEFINITIVA
                  nella causa civile di I Grado iscritta al  promossa da:
                  LU. BA.,  PI. FR.,  LU. SA., LU. LU., LU. DE.  rappresentati e
                  difesi  dall'avv.  CACCIAPALLE  AURELIO  ed  elettivamente  domiciliati
                  presso il suo studio sito in  Al., Pi. S. Ma. nr. 69 giusta procura a
                  margine dell'atto di citazione
                                                                                             Parte attrice
                                                          Contro
                  BCC  GESTIONE  CREDITI  –  SOCIETA'  PER  LA  GE.  DEI
                  CREDITI  s.p.a.  nella  qualità  di  procuratrice  con  rappresentanza  del  Fondo
                  Temporaneo  del  Credito  Cooperativo,  in  persona  del  legale  rappresentante
                  pro-tempore  rappresentato  e  difeso  dall'avv.  LO  PR. LI.    ed
                  elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Alcamo, Via Narici 20/A,
                  giusta  procura  allegata  all'atto  di  costituzione  in  giudizio  depositato  il
                                           Sentenza non definitiva n. 286/2020 pubbl. il 31/03/2020
                  16.10.2017
                                                                                        Parte convenuta


MOTIVI DELLA DECISIONE


Con atto di citazione ritualmente notificato, Ba. Lu., Fr. Pi., Sa. Lu., Lu. Lu. e De. Lu., quali fideiussori di C.A.I. s.r.l., hanno convenuto in giudizio Banca Don Rizzo Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale, allegando che, ai rapporti bancari accesi con il predetto istituto di credito (conto (omissis);

conto corrente con anticipo fatture s.b.f. nr. (omissis); conto corrente con scopertura di cassa nr. 00-74990-30), erano state applicate poste non dovute, riconducibili alla illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale, della C.M.S, di tassi d'interesse debitorio superiori alla soglia di usura, nonché di valute illegittimamente determinate. Ha. inoltre rilevato la illegittima segnalazione della loro posizione alla Centrale d'Allarme Interbancaria ed hanno concluso chiedendo al Tribunale di “accertare e dichiarare che la banca convenuta ha, con riguardo ai conti correnti per cui è causa, illegittimamente addebitato, a titolo di interessi anatocistici, interessi ultralegali, interessi usurari, commissioni di massimo scoperto e giorni valuta, la complessiva somma di € 498.385,36 alla data del 31.12.2015 ovvero la maggior o minore somma che risulterà dall'espletanda istruttoria e, per l'effetto: accertare e dichiarare i corretti saldi dei conti correnti pe cui è causa al 31.12.2014, dichiarando l'erroneità di quelli contabilizzati dalla banca convenuta alla predetta data; accertare e dichiarare, conseguentemente, insussistente l'asserito credito vantato dalla banca conventa nei confronti degli attori relativamente ai rapporto bancari per cui è causa; dichiarare l'invalidità di ogni altra obbligazione connessa agli Sentenza non definitiva n. 286/2020 pubbl. il 31/03/2020 impugnati rapporti bancari; ritenere e dichiarare l'illegittimità della segnalazione a sofferenza effettuata dalla convenuto presso la centrale dei Rischi della Banca d'Italia a carico degli attori; ordinare la cancellazione della segnalazione a sofferenza illegittimamente effettuata dalla convenuta presso la Centrale dei Rischi della Banca d'Italia a carico degli attori;

conseguentemente, condannare la convenuta al risarcimento dei danni cagionati agli attori in conseguenza della segnalazione a sofferenza illegittimamente effettuata dalla convenuta presso la C.A.I. da quantificarsi in via equitativa.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.

Banca Don Rizzo, nel costituirsi tempestivamente, ha eccepito la nullità della citazione per omessa indicazione dell'oggetto della domanda e delle sue ragioni di diritto, nonché la carenza di legittimazione attiva ed il difetto di interesse ad agire degli attori con riferimento alle domande ripetitorie e/o restitutorie in quanto meri fideiussori di C.A.I. s.r.l., dichiarata fallita con sentenza nr. 11/2012; ha eccepito la prescrizione di parte delle pretese attoree;

nel merito, ha dedotto l'infondatezza delle eccezioni di nullità formulate da controparte e della domanda di risarcimento del danno; ha inoltre spiegato domanda riconvenzionale nei confronti degli attori per il pagamento del saldo debitore del contratto di conto (omissis).

Infine, ha concluso chiedendo al Tribunale di “preliminarmente, dichiarare inammissibile la citazione proposta da Lu. Ba., Pi. Fr., Lu. Sa., Lu. Lu. e Lu. De., il loro difetto di legittimazione attiva e la carenza di interesse ad agire per le motivazioni specificate in narrativa, tenendo conto anche che l'obbligata principale C.A.I. s.r.l. è fallita in data 14.4.2012; in via subordinata, nel merito, dichiarare infondata in fatto ed in diritto, oltre che del tutto sfornite di prova e pertanto Sentenza non definitiva n. 286/2020 pubbl. il 31/03/2020 inammissibili, tutte le avverse domanda per le causali dette nella parte narrativa, oltre che nulle in quanto generiche e conseguentemente rigettarle in toto; dichiarare prescritto il credito asseritamente vantato dagli attori, per il decennio antecedente la notifica dell'atto di citazione, alla luce della sollevata eccezione di prescrizione, così come motivata in narrativa; in via riconvenzionale, accertare e riconoscere il credito in favore della Banca Don Rizzo Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale - Società Cooperativa e conseguentemente condannare Lu. Ba., Pi. Fr., Lu. Sa., Lu. Lu. e Lu. De., quali fideiussori, al pagamento in solido tra loro della somma complessiva di € 86.341,56 quale saldo debitore in linea capitale, oltre interessi successivi sulla sorte capitale al tasso del 12% a decorrere dal 22.10.2015 sino al soddisfo, secondo la normativa vigente al momento della stipula del contratto e comunque entro i limiti del tasso di usura, in forza del contratto di conto corrente affidato c/c (omissis); in via meramente subordinata, nella non temuta ipotesi di accoglimento delle domande attrici, condannare gli attori in solido tra loro al pagamento del minor saldo che dovesse essere accertato in giudizio, limitando tale accertamento al decennio antecedente la notifica dell'atto di citazione, alla luce della sollevata eccezione di prescrizione e tenendo conto nel ricalcolo delle legittime pattuizioni contrattuali e delle disposizioni di legge in materia e delle conseguenti modalità di calcolo; condannare la controparte al pagamento delle spese e competenze di lite anche per temerarietà della lite ex art. 96 c.p.c.”.

Nelle more del giudizio, in seguito alla cessione di crediti in blocco “pro soluto” da parte di Banca Don Rizzo al Fondo Temporaneo del Credito Cooperativo, si è costituita, quale mandataria del predetto Fondo Temporaneo, Sentenza non definitiva n. 286/2020 pubbl. il 31/03/2020 Bcc Gestione Crediti – Società per la Ge. dei Crediti – S.p.A. facendo proprie le eccezioni, le difese e le conclusioni della cedente.

Tanto premesso, il Tribunale osserva quanto segue.

In primo luogo, è infondata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione formulata dalla banca convenuta. Po. che “la nullità della citazione per totale omissione o assoluta incertezza dell'oggetto della domanda, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., non ricorre quando il petitum, inteso sotto il profilo formale come provvedimento giurisdizionale richiesto e sotto l'aspetto sostanziale come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento, sia comunque individuabile, avuto riguardo al contenuto sostanziale delle domande e conclusioni delle parti – desumibile dalla situazione dedotta in corso di causa nonché dalle precisazioni formulate nel corso del giudizio – in una valutazione complessiva anche del loro effettivo interesse” (cfr. per tutte Cass. 1.6.2001 nr. 7448), dalla lettura dell'atto di citazione si evince con chiarezza che gli attori hanno inteso depurare i rapporti di conto corrente in oggetto da tutte le poste illegittimamente ad essi applicate, così da rideterminare l'eventuale debito vantato nei loro confronti dalla banca convenuta, la quale, peraltro, ha proposto domanda riconvenzionale di adempimento.

Pa. è poi la legittimazione attiva dei fideiussori ed il loro interesse ad agire, tanto che la banca convenuta nel presente giudizio ha svolto, nei loro confronti, domanda riconvenzionale di adempimento.

Va ulteriormente premesso, in punto di onere della prova, che, se le conseguenze della mancata produzione degli estratti conto ricadono sul correntista attore - quindi gravato dal relativo onere probatorio (cfr. Cass. sez. L. n. 19762/08 sul riparto dell'onere della prova nell'azione di ripetizione Sentenza non definitiva n. 286/2020 pubbl. il 31/03/2020 dell'indebito) -, le conseguenza della mancata produzione dei contratti ricade invece sulla banca, posto che l'omesso deposito comprova l'assunto attoreo della mancanza della forma scritta dei rapporti con tutte le conseguenza del caso in tema di inapplicabilità di clausole relative a spese, cms ed interessi.

Da questa ripartizione conseguono, nel presente procedimento, le conseguenze nel prosieguo analizzate.

Con riferimento al conto (omissis), risultano depositati esclusivamente gli estratti conto dal quarto trimestre 1989 al quarto trimestre 1992 (ad eccezione del conto scalare relativo al 4° trimestre 1991 e al 1°

trimestre 1992): detto conto, alla data del 31/12/1992, esponeva un saldo per valuta di lire 96.611.048 a debito del correntista.

L'omesso deposito del contratto di conto corrente riverbera i suoi effetti negativi sulla banca convenuta, posto ne discende la nullità per mancanza di pattuizione scritta di ogni eventuale applicazione di capitalizzazione, cms, spese e valute, nonché la necessità di applicare al contratto gli interessi nella misura legale. Va però rilevato che parte attrice non ha depositato gli estratti conto completi, condotta che riverbera sulla stessa i suoi effetti negativi, non essendo possibile ricostruire il saldo dare /avere tra le parti.

Peraltro, non è stato chiarito quanto il rapporto si stato chiuso, anche se l'ultimo estratto conto risale al 1992, sicché, se a quella data risale la chiusura del conto, dovrebbe ritenersi prescritta ogni pretesa al riguardo.

Con riferimento al conto (omissis), risultano invece depositati in atti il contratto di apertura del rapporto del 30/06/2003 con indicazione dei tassi, della c.m.s. entro e oltre fido, della periodicità trimestrale della capitalizzazione; la comunicazione di apertura di credito di € 200.000,00 del 22/10/2003 con indicazione dei tassi, della c.m.s. entro e oltre fido, della Sentenza non definitiva n. 286/2020 pubbl. il 31/03/2020 periodicità trimestrale della capitalizzazione; gli estratti conto (incompleti) dal quarto trimestre 1999 al 30/06/2011, essendo stati rinvenuti esclusivamente il conto scalare e prospetto competenze del 4° trimestre 1999; la lista movimenti e conto scalare del 3° trimestre 2002; il conto scalare e prospetto competenze del 3° e 4° trimestre 2003; il conto scalare e prospetto competenze del 1°, 2° e 3° trimestre 2004; il conto scalare e prospetto competenze del 4° trimestre 2009.

A fronte dell'inizio del rapporto il 22.10.1999, il contratto è stato concluso per iscritto in data 30.6.2003: per il primo periodo, quindi, non assistito da alcuna pattuizione scritta, al rapporto andrebbero applicati gli interessi in misura legale ed andrebbe eliminata ogni posta riconducibile a cms, capitalizzazione e spese. Nel contratto scritto, poi, risulta correttamente pattuita, con la medesima periodicità, la capitalizzazione trimestrale (art. 7 del contratto: periodicità trimestrale), mentre non appare ben pattuita la cms, in quanto, pur specificamente individuata nel suo ammontare, manca ogni indicazione delle modalità temporali di sua applicazione.

Non è invece stata effettuata dal consulente la valutazione circa la usurarietà dei tassi d'interesse pattuiti, ma, ciò nonostante, non si può procedere all'accertamento del saldo dare/avere relativo al predetto conto posto che risultano depositati ben pochi estratti conto. Ne consegue che non è possibile la ricostruzione del conto né può essere praticata la soluzione adottata dal consulente, consistente nella ricostruzione soltanto di quei pochi trimestri per il quali è stata depositata documentazione contabile, sostituendo le risultanze ai giroconti effettuati dal conto anticipi al conto (omissis).

Con riferimento al contratto di conto (omissis), invece, risulta depositata in atti la lettera di apertura di c/c del 06/06/1997; la Sentenza non definitiva n. 286/2020 pubbl. il 31/03/2020 comunicazione di apertura di credito del 06/06/1997 con indicazione dei tassi di interessi entro e oltre fido, dell'ammontare del fido e della periodicità trimestrale della capitalizzazione; la lettera di apertura di c/c del 18/12/2000 con allegato contraddistinto con lettera “A” avente ad oggetto la pattuizione degli interessi trimestrali; il benestare per apertura di credito in c/c del 22/10/2003; la lettera del 08/09/2015 di revoca del fido; la lista dei soli movimenti registrati dal 26/06/1997 al 30/09/1999; gli estratti conto dal 01/10/1999 al 21/10/2015, data in cui il rapporto è stato trasferito a sofferenza con un saldo negativo di € 86.341,56.

Per questo rapporto, allora, è possibile procedere alla chiesta ricostruzione del saldo.

Prima di passare all'esame delle specifiche pattuizioni, deve premettersi, con riferimento all'eccezione di prescrizione tempestivamente spiegata dalla banca convenuta, che, secondo il principio sancito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza del 2010 n. 24418: “l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati.

Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che Sentenza non definitiva n. 286/2020 pubbl. il 31/03/2020 può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens"”.

A fronte del pacifico termine decennale di prescrizione del diritto a conseguire la ripetizione delle somme versate, con la citata sentenza, le Sezioni Unite hanno operato un distinguo in base alla natura solutoria o meno del versamento sul conto. Il ragionamento della Corte muove dalla considerazione preliminare che l'eccezione di prescrizione non può paralizzare l'azione di nullità delle clausole contrattuali, essendo l'azione di nullità imprescrittibile, ma solo l'azione di ripetizione di quanto indebitamente pagato, in base alla clausola nulla, nel decennio anteriore, come espressamente previsto dall'art. 1422 c.c. Ciò significa che si prescrive solo il diritto alla ripetizione dei versamenti eseguiti dal correntista prima del decennio anteriore alla proposizione della domanda per coprire interessi non dovuti, qualificabili come pagamenti indebiti. La prescrizione non è, invece, validamente eccepita per quelle operazioni registrate sul conto che, anche se anteriori al decennio, non consistono in versamenti del correntista di natura solutoria ma in versamenti non solutori o poste passive (addebito di interessi) non dovuti per nullità della clausola.

In sostanza, tutte le operazioni passive per il correntista, se illegittime per nullità della clausola, devono essere eliminate dal conteggio del saldo finale, anche se si tratta di annotazioni anteriori al decennio, mentre con riguardo alle operazioni attive per il cliente, occorre distinguere quelle solutorie da quelle ripristinatorie. Le prime, che consistono in pagamenti ripetibili, sono i versamenti eseguiti dal correntista su un conto corrente privo di un affidamento ed in passivo (a totale o parziale estinzione di un c.d. scoperto di Sentenza non definitiva n. 286/2020 pubbl. il 31/03/2020 conto corrente, nel quale cioè non vi è una somma messa a disposizione della banca con un'apertura di credito regolata in conto corrente o la concessione di un fido) oppure i versamenti destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'affidamento concesso dalla banca. Le seconde, che non consistono in pagamenti ma in atti ripristinatori della provvista, sono i versamenti eseguiti dal correntista su un conto in attivo o su un conto in passivo che non ha però superato il limite dell'affidamento concesso.

Nel caso di specie, il conto (omissis), sottoscritto in data 6.6.1997, è assistito da apertura di credito sicché il consulente avrebbe dovuto verificare l'esistenza di versamenti solutori, applicando i criteri prima descritti.

Con riferimento alla capitalizzazione, va poi ricordato che l'art. 120 TUB, come modificato dall'art. 25 d. lg.vo 342/99, ha attribuito al CICR il potere di stabilire le modalità ed i criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria.

Con l'emanazione della relativa deliberazione (in data 9.2.00, pubblicata nella G.U. 22 febbraio 2000), deve oggi ritenersi certa la legittimità della capitalizzazione degli interessi pattuita mediante apposite clausole contenute nei contratti bancari. La disciplina introdotta dal CICR vale per i contratti bancari stipulati (come quelli in oggetto) dopo la data di entrata in vigore della relativa delibera e per quelli stipulati prima, a decorrere dal 1 luglio 2000. Nel consegue che, nella ricostruzione del rapporto in oggetto, va esclusa la capitalizzazione sino al quarto trimestre 2000 e va poi applicata con cadenza trimestrale per tutta la successiva durata del rapporto.

Con riguardo alla commissione di massimo scoperto, occorre ricordare che detta clausola rinviene il suo fondamento nell'esigenza di riconoscere, Sentenza non definitiva n. 286/2020 pubbl. il 31/03/2020 nell'ambito dell'unitario rapporto instauratosi con la banca in conseguenza della conclusione di un contratto di apertura di credito in conto corrente, una duplice utilità in favore dell'accreditato: l'erogazione effettiva dei fondi a cui corrisponde in termini di controprestazione l'addebito degli interessi pattuiti e la contestuale messa a disposizione dei fondi stessi, con conseguente obbligo di erogare il credito a carico della banca a semplice richiesta da parte del cliente. Questa seconda prestazione della banca va remunerata: la banca è costretta, a prescindere dal concreto utilizzo da parte dei clienti, a tenere a disposizione degli stessi una certa giacenza liquida con corrispondente incremento del costo di gestione della propria tesoreria; i clienti possono gestire la liquidità affidata loro, prelevando le somme necessarie, nei limiti dell'affidamento, in qualsiasi momento e senza preavviso.

E le banche possono richiedere a tale titolo la commissione di massimo scoperto, che si applica al massimo saldo dare del cliente, con riferimento a ciascun periodo di liquidazione degli interessi. La clausola deve essere specificamente individuata nel suo ammontare e nella modalità temporali di sua applicazione, ed eventualmente pubblicizzata adeguatamente nel rispetto della previsione dell'art. 116 Testo Unico Bancario, altrimenti è nulla ex art. 117, 7° comma, TUB.

Nel caso di specie, la clausola è nulla riportando esclusivamente la percentuale di applicazione e non le modalità temporali di sua applicazione, sicché va totalmente esclusa dal ricalcolo.

Infine, con riferimento alla contestazione operata dagli attori circa le valute applicate al contratto, può ritenersi indebita l'applicazione di interessi per valute, fittiziamente appostate, soltanto se operata in difetto di specifica pattuizione scritta al riguardo e, in ogni caso, in violazione del disposto Sentenza non definitiva n. 286/2020 pubbl. il 31/03/2020 dell'art 120 d.lgs. n. 385/1993: nel contratto in oggetto, invece, sono previste e pattuite le valute applicabili, in ordine alle quali parti attrice si è limitata a svolgere generiche contestazioni non provando affatto come i relativi addebiti si discostino o si pongano in contrasto con i criteri pattuiti, con le valute indicate nei documenti contabili e negli estratti conto periodicamente inviati allo stessa inviata da parte della banca convenuta.

Nella ricostruzione del conto corrente, allora, andranno applicate le valute come previste in contratto.

Con riferimento infine alla dedotta usurarietà della clausola relativa alla pattuizione degli interessi ultralegali, in considerazione della data di accensione dei contratti il consulente ha effettuato la verifica secondo le istruzioni della Banca d'Italia dettate nel 2009, che tengono conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito ed ha accertato che non vi è stato alcuna sforamento del tasso soglia in nessuno dei rapporti in oggetto.

In ultima analisi, va quindi rimessa la causa sul ruolo affinché il consulente operi la ricostruzione del saldo dare/avere del conto (omissis) secondo i criteri sopra individuati, giusta ordinanza resa in pari data.

La liquidazione delle spese del giudizio è riservata alla sentenza definitiva.


P.Q.M.


Il Tribunale di Trapani, non definitivamente pronunciando, dichiara nulla l'applicazione al conto (omissis) di qualsivoglia posta riconducibile a capitalizzazione, commissione massimo scoperto, spese e valute e di interessi debitori superiori al tasso legale;

Sentenza non definitiva n. 286/2020 pubbl. il 31/03/2020 dichiara nulla l'applicazione al conto (omissis) di qualsivoglia posta riconducibile a capitalizzazione dall'inizio del rapporto al 30.6.2003;

dichiara nulla l'applicazione a predetto contratto della c.m.s. per tutta la durata del rapporto;

dispone la rimessione della causa sul ruolo come da ordinanza resa in data odierna;

Spese alla sentenza definitiva.

Trapani, 25 marzo 2020 Il Giudice Daniela Galazzi
Avv. Antonino Sugamele

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