Vendita all’asta di beni oggetto di pegno: il compratore ha diritto alla garanzia in caso di vizi della cosa venduta?
In caso di vendita all'asta di un bene oggetto di pegno non si applica la normativa prevista per la vendita forzata e, in particolare, il disposto di cui all'art. 2922 c.c. che nega alla parte acquirente di far valer i vizi della cosa venduta, solo in quanto le cose ricevute in pegno non sono negoziabili liberamente dal creditore garantito, comunque tenuto al rispetto delle leggi sociali inerenti alle forme particolari di costituzione di pegno e agli istituti autorizzati a fare prestiti sopra pegni ex art. 2785 c.c..
Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza n. 8881/20; depositata il 13 maggio 2020
15-05-2020 22:44
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